RESPONSABILITA' DA DECRETO 231 ANCHE PER I REATI TRIBUTARI DELLE FRODI IVA
Responsabilità da decreto 231 anche per i reati tributari delle frodi IVA
La legge di delegazione europea per il 2018 (legge 4 ottobre 2019 n. 117) ha previsto di estendere la perseguibilità dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione anche alle persone giuridiche per recepire la direttiva Ue 2017/1371 (c.d. direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione).
Si apre in questo modo la strada per l’estensione della responsabilità amministrativa delle imprese anche al penale tributario.
In breve, per quanto riguarda le persone giuridiche, il Governo dovrà integrare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e che non sono già compresi nell’elenco di reati presupposto del medesimo decreto legislativo.
È bene precisare che molte delle condotte illecite che possono porsi in contrasto con gli interessi finanziari dell’Ue, (artt. 3 e 4 della direttiva citata), sono già previste nell’ambito della disciplina “231”; come per esempio la truffa in erogazioni pubbliche, la malversazione ai danni dell’Ue, la corruzione, il riciclaggio.
Per cui le nuove disposizioni riguardano principalmente gli illeciti tributari, con particolare riferimento alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, con riferimento alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA.
Sugli aspetti sanzionatori è previsto che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, siano applicabili talune delle sanzioni di cui all’art. 9 della direttiva Ue 2017/1371. In pratica le persone giuridiche riconosciute responsabili potrebbero essere sottoposte a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre misure come:
a. l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b. l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;
c. l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
d. l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
e. provvedimenti giudiziari di scioglimento;
f. la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
Naturalmente dette sanzioni si cumulano con le sanzioni amministrative già previste dagli artt. da 9 a 23 del D.Lgs. 231/2001: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza.
In attesa del decreto attuativo della legge n. 117/2019 che definirà gli effettivi impatti sulle aziende, potrebbe rendersi necessaria una verifica preliminare dei modelli organizzativi già esistenti al fine di un loro eventuale adeguamento, ovvero, per le aziende sino ad oggi prive del modello organizzativo, un esame puntuale per accertarsi della opportunità di dotarsi di un modello di gestione, organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/01.
L'aggiornamento e/o l’adozione del modello richiede, infatti, l'identificazione delle aree a rischio, sia per i reati già contemplati, sia per quelli introdotti dalle nuove disposizioni. Successivamente, occorre operare una valutazione del rischio al fine di delineare le esigenze di adeguamento procedurale o previsione ex novo dei protocolli di controllo, per mitigare o eliminare il rischio di commissione del reato.
Infatti l'idoneità del Modello Organizzativo va valutata anche in considerazione della tempestività della sua adozione/aggiornamento per poter garantire la non imputabilità della responsabilità della società in caso di illeciti commessi dai soggetti in posizione apicale e/o dai loro sottoposti.
Dott.ssa Adriana ADRIANI
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