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Consulenza economico aziendale
L’art. 16-bis del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, inserito dall’art. 1 co. 7 del DL 15.5.2024 n. 63 (c.d. DL “Agricoltura”) conv. L. 12.7.2024 n. 101, prevede il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta per le imprese del settore agricolo e della pesca che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
Con il DM 18.9.2024 (pubblicato sulla G.U. 11.11.2024 n. 264) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.11.2024 n. 418393, ha approvato il modello per la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, con le relative istruzioni per la compilazione, definendo altresì le modalità di trasmissione.
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Consulenza tributaria
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- Articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- Articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- Articolo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- I debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- I debitori non soggetti a tali procedure.
Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
- Ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- A tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- Articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- Articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- Articolo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- I debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- I debitori non soggetti a tali procedure.
Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
- Ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- A tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
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Consulenza tributaria
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all’IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato)
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L'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 ha introdotto il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come "cedolare secca".
In particolare, entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2024 di tale imposta.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
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Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 39/2024 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
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In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o in aumento dell’imponibile e dell’imposta.
L'emissione di note di variazione IVA in diminuzione (c.d. note di credito), dell'imponibile e/o dell'imposta, è disciplinata dall'art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72. A differenza delle note di variazione in aumento, la cui emissione costituisce un obbligo per il cedente o prestatore, le note in diminuzione sono emesse su base facoltativa.
Di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione.
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Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato), le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2024. Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;
· Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% per i soggetti ISA;
· Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).
· Superiore ad €206,00 per i soggetti ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
La seconda, nella misura del 50%, entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato)
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Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato), le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2024.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Consulenza tributaria
Con il DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie. Sono state oggetto di modifica anche alcune sanzioni penali e sono state introdotte forme di raccordo tra il procedimento tributario e il processo penale.
Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, vengono riviste le riduzioni delle sanzioni applicabili e viene ammessa la possibilità, sia pure a certe condizioni, di applicare il cumulo giuridico. Inoltre, le somme oggetto di definizione al terzo delle sanzioni potranno essere pagate a rate.
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Consulenza economico aziendale
Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.
La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni e di seguito si propone un quadro di sintesi della stessa.
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Consulenza tributaria
Il 3.9.2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione:
• della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR);
• del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Questo comporta che, ai sensi dell’art. 13-ter co. 15 del DL 145/2023, le norme recate dal medesimo articolo (relative al Codice Identificativo Nazionale e agli obblighi di sicurezza degli impianti, per le strutture ricettive e le locazioni) si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3.9.2024, quindi dal 2.11.2024.
Si ricorda che l’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:
• unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
• unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017;
• strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Tali disposizioni diventeranno operative dal 2.11.2024 e, con esse, anche le sanzioni ivi previste. La presente Circolare riepiloga gli obblighi che decorreranno dal 2.11.2024.
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Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 - 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.
Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
Per rendere operativo il concordato preventivo sono stati pubblicati il DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e il DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario), con i quali sono stati definiti i meccanismi di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia delle Entrate e gli eventi eccezionali che possono determinare, al ricorrere di alcune condizioni, la cessazione del concordato o la riduzione degli ammontari proposti.
Inoltre, con la pubblicazione del DLgs. 5.8.2024 n. 108 sono state apportate modifiche alla disciplina del concordato per quanto concerne soprattutto le cause di esclusione, la determinazione del reddito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.
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La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.
Oltre a ciò, si applica dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione di molti adempimenti fiscali, in particolare relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto.
La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Di seguito si esaminano i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.
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BRIEFING
L'art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 convertito (c.d. DL "PNRR") disciplina un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell’importo dell’investimento e della riduzione dei consumi energetici conseguiti.
Con un DM di prossima pubblicazione saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
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Consulenza economico aziendale
L’art. 1, commi da 125 a 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede specifici obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi complessivamente superiori ad Euro 10.000 sotto forma di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da Enti pubblici economici , sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Diversamente per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, devono inserire l’informativa sui siti internet entro il termine del 30 giugno.
In particolare per le erogazioni percepite nel 2023 (da rendicontare nel 2024), il termine scade il 1° luglio 2024 ( in quanto il 30 giugno cade di domenica). Per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, invece, rileva il termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2023 è fissato al primo luglio 2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica.
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Consulenza tributaria
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2023 (modello REDDITI SP 2024), senza incorrere in sanzioni entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 38, comma 1, del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13). Quindi i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024.
Con il Provvedimento del 28 Febbraio 2024, Prot. n. 68706/2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2024, relativo ai redditi prodotti nel 2023.
L’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale” ha prorogato dal 30.6 al 31.7.2024 senza maggiorazione alcuna, il termine di versamento del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché del saldo Iva 2023, per i soggetti Isa, ossia per le partite Iva con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, compresi i contribuenti forfetari e minimi, nonché i soci, associati, collaboratori di società, associazioni o imprese soggette agli Isa.
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Consulenza tributaria
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Merita evidenziare che la Commissione Esperti ha recentemente validato specifici “correttivi straordinari”, applicabili agli indicatori elementari di affidabilità e agli indicatori elementari di anomalia.
Inoltre, a seguito dell’aumento delle soglie introdotte dal c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari” connesse all’esonero dal visto di conformità per la compensazione / rimborso del credito IVA e per la compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP, l’Agenzia ha differenziato 2 fattispecie con una graduazione del beneficio. Preme rammentare che:
- al fine di poter accedere ai benefici premiali il contribuente deve raggiungere un punteggio di affidabilità almeno pari a 8;
- il raggiungimento di un punteggio da 9 a 10 consente di accedere a tutti i benefici premiali.
I soggetti interessati da una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA non possono accedere al regime premiale, ancorché in alcuni casi sia necessario compilare il mod. ISA.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
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Consulenza economico aziendale
La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno, è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) e comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
La Zona Economica Speciale è definita dalla legge come una “zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l’esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo”.
L'art. 16 del DL 124/2023 ha previsto, per il 2024, un credito d'imposta per gli investimenti nella c.d. "ZES unica Mezzogiorno” e con Decreto 17.5.2024 sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.
Nella presente circolare si fa il punto della situazione relativamente al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, evidenziando le principali novità recentemente intervenute sulla disciplina.
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Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2024 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2023. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 1.07.2024 (il 30 giugno cade di domenica) o il 31.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
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Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 55 anni (under 56) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
La legge di bilancio per il 2019 aveva già innalzato il limite di età da 35 anni a 45 e concesso anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione. Inoltre, successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n.34 aveva esteso la misura ad altre regioni, quali Lazio, Marche e Umbria ed innalzato l’ammontare massimo del finanziamento da 50.000 a 60.000 euro per le iniziative svolte in forma individuale e sono state ridefinite le percentuali del finanziamento che sarà così articolato:
· 50% come contributo a fondo perduto
· 50% sotto forma di prestito a tasso zero, da rimborsare entro 8 anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento
La legge di bilancio per il 2021 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 45 anni a 55 anni (con effetto dal primo gennaio 2021).
Infine, il Decreto-Legge del 10 settembre 2021 n. 121 ha esteso il beneficio al settore del commercio, inclusa la vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa ed ai territori delle isole marine, lagunari e lacustri del centro nord.
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
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Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2023, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2024 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023 Prot. n. 68514/2024.
La dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) va inviata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 38, comma 1, del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13).
Quindi, ad esempio, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
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In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Consulenza tributaria
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 17.06.2024 (il 16.6 cade di domenica) scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2024.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
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L’art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy per utilizzare i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.
Nell’attesa delle previste disposizioni attuative, che saranno definite con un apposito DM, l’Agenzia delle Entrate, con la Ris. 12.4.2024 n. 19, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta..
Con la FAQ 16.4.2024, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori indicazioni al riguardo.
Con il DM 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione, definendone contenuto e modalità di invio, disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
In tal modo sarà possibile riprendere la compensazione dei crediti d’imposta che era stata sospesa.
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Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. .
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono confermati:
- il termine di versamento fissato l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo / terzo / quarto trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2) e l'ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30.9);
- la possibilità di differire il versamento al termine previsto per il secondo / terzo trimestre se l'imposta dovuta per il primo / secondo trimestre è pari o inferiore a € 5.000.
Si evidenzia che è comunque opportuno verificare con cadenza trimestrale l'Elenco B predisposto dall'Agenzia delle Entrate, per apportare le eventuali modifiche (entro il prossimo 30.4 per il primo trimestre), in modo che sia determinata correttamente l'imposta di bollo dovuta.
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Consulenza economico aziendale
L’art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy per utilizzare i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.
Nell’attesa delle previste disposizioni attuative, che saranno definite con un apposito DM, l’Agenzia delle Entrate, con la Ris. 12.4.2024 n. 19, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta.
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Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2024, da presentare nell’anno 2024 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2023.
Recentemente, l’art. 11 comma 1 del D.lgs. 8 Gennaio 2024 n.1 ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine di presentazione telematica dei Modelli Redditi e Irap dal 30 novembre al 30 settembre. Tuttavia, il nuovo termine è stato derogato dall’art. 38 del D.lgs. 12 Febbraio 2024 n.13 ed in particolare per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli dichiarativi è stato differito dal 30 settembre al 15 ottobre per i contribuenti “solari”. Pertanto, il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 15.10.2024.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2024 ovvero entro il 30 luglio 2023, mentre per coloro che hanno deciso di applicare per il periodo d’imposta 2023 il nuovo istituto del concordato preventivo fiscale, possono provvedere al versamento delle imposte entro il 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione.
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In attuazione dell’art. 17 della Legge 9.8.2023 n.111, il Titolo II del D.lgs. 13/2024, in materia di procedimento accertativo, disciplina il nuovo concordato preventivo biennale dedicato ai contribuenti di minori dimensioni.
Attraverso tale istituto, il Legislatore punta alla semplificazione degli adempimenti fiscali e all’emersione spontanea in materia imponibile attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
In linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e previdenziali.
Inoltre, il concordato è incentivato dalla possibilità di annullare il carico tributario sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato, dall’esclusione dagli accertamenti ex. art. 39 del DPR 29.9.73 n.600 e dal fatto che, per espressa previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.
Di seguito si analizzano gli aspetti più salienti della disciplina in esame.
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I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 14 marzo 2023 e le relative istruzioni utilizzabile dal primo trimestre dell’anno d’imposta 2023. Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2024 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 aprile 2024.
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La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.
A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.
L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del trattamento contabile e fiscale, in capo all’impresa, dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
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I Decreti 112 e 117 del 2017 hanno individuato nel bilancio sociale lo strumento principale attraverso il quale gli enti del terso settore (ETS) possono rendicontare lo svolgimento della propria attività istituzionale nei confronti dei vari soggetti che si interfacciano con loro.
Al fine di omogeneizzare le regole di redazione, con il DM del 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, applicabili già a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, ossia a partire dall’esercizio 2020.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.
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Consulenza economico aziendale
Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Si rende, pertanto, indispensabile impostare delle procedure tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché delle modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con le normative vigenti in ambito sia civilistico sia fiscale.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) i soggetti che hanno corrisposto nel 2023 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2024”.
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Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2024 ed è pari a:
ü € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
ü € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfettaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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L’articolo 1, comma da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), prevede, per i soggetti Oic adopter, la possibilità di regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data del 1° gennaio 2023, assegnando alle stesse la corretta valutazione alla giacenza effettiva, con facoltà di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi e/o di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
La procedura di regolarizzazione del magazzino presuppone il versamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, sulla differenza tra il valore eliminato, moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione (di futura determinazione ministeriale) e il valore del bene eliminato.
Sotto il profilo contabile, il maggiore o minore valore esistente alla data del 1° gennaio 2023, rispetto a quello indicato in sede di apertura dei conti, deve essere rilevato nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, tenuto conto dei criteri previsti dal Principio contabile Oic 29 in materia di correzione di errori contabili, atteso che l'adeguamento non è causato da un cambiamento di Principi contabili, bensì dall'esistenza di dati di bilancio originariamente iscritti sulla base di errati presupposti.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina di regolarizzazione del magazzino.
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La legge di bilancio 2024 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società quotate e non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2024 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento è del 16%, sia per le partecipazioni qualificate e sia per quelle non qualificate.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. del 15.1.2024 n. 8253, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2024” (CU 2024), relativi all’anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024 (il 16 cade di sabato), utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2024);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 18.3.2024 (il 16 cade di sabato), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2024 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2024 (31.10).
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2024”.
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Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2024 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 Giugno 2024;
- L’imposta sostitutiva dovuta è del 16%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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Consulenza tributaria
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
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Consulenza tributaria
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2023, risultante dal mod. IVA 2024 potrà essere utilizzato in compensazione come di seguito specificato:
1. Fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. Superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2024 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2024, relativo al periodo d’imposta 2023, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2024 entro il 30.04.2024.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata
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La dichiarazione IVA 2024 periodo d’imposta 2023 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2024.
Qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative al IV trimestre 2023, occorre inviare il modello entro la fine del mese di febbraio (29.2.2024).
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo cade di sabato). Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- entro il 1 Luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 18.3.2024;
- oppure, entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno (già maggiorato dello 0,4% per ogni mese successivo al 18.3.2024). Pertanto il 30° giorno successivo all’1.7.2024 (il 30.06.2024 cade di domenica) scade il 31.7.2024;
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Consulenza economico aziendale
La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre, n. 213 (legge di bilancio 2024) integra l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell’agevolazione.
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Consulenza tributaria
L’art 1 commi da 54 a 89 della Legge 23.12.2014 n.190 disciplina il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. regime forfettario) destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:
Ø determinazione semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi;
Ø applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF, con aliquota del 5% ovvero del 15% a seconda delle casistiche;
Ø esclusione da IVA, IRAP e ISA;
Ø esonero dalle ritenute di acconto;
Ø contributi previdenziali agevolati (per imprenditori).
Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo, ad opera dell’art. 1 comma 54 L.29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), che ha previsto a partire dal 1.01.2023:
- l’estensione del regime forfettario mediante l’incremento del limite dei ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superino una certa soglia;
Recentemente, la Circolare dell’AE del 5.12.2023 n.32/E ha fornito dei chiarimenti in cui si relazione ai requisiti per l’accesso, la permanenza e la fuoriuscita in corso d’anno dal regime agevolato.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Regime Forfettario.
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La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di numerose modifiche e proroghe negli ultimi tempi, da ultimo, ad opera dell’articolo 1-bis D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito L. 21.10.2021, n. 147 che ha disposto lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 (ovvero nel 2023), con i bilanci di riferimento da considerare che saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022
Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.
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La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali.
Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
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Consulenza tributaria
Entro il 28.02.2024 è possibile regolarizzare la mancata presentazione, entro i termini ordinari (30.11.2023), del modello REDDITI 2023 e del modello IRAP 2023:
- presentando una dichiarazione tardiva;
- versando la sanzione ridotta pari a € 25,00.
Decorso il predetto termine la dichiarazione è considerata omessa e non può pertanto essere regolarizzata tramite il ravvedimento.
Inoltre, se la stessa viene trasmessa entro il termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024 (15.10.2024) e prima dell’inizio di un’attività di accertamento, la sanzioni previste sono ridotte alla metà e non risultano applicabili le sanzioni penali.
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle disciplina in esame.
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L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) e ss.mm.ii e il DPCM 16.5.2018 n. 90 attuativo hanno previsto il riconoscimento di un credito per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.
A causa dell'emergenza Coronavirus, è stato previsto un particolare regime per il periodo d'imposta 2020 (art. 98 co. 1 del DL 18/2020 convertito e art. 186 del DL 34/2020), prorogato anche per il 2021 e 2022 (art. 1 co. 608 della L. 178/2020 e art. 67 co. 10 del DL 73/2021). Detto regime “speciale” a partire dal 2023 non è più operativo. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 25 bis del DL 17/2022, dal medesimo anno il credito d'imposta riguarda soltanto gli investimenti sulla stampa.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari da effettuare nell’esercizio il 2024.
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L'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020 e successive modificazioni ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
L’agevolazione, usufruibile soltanto dalle imprese, non spetta più per gli investimenti in beni “generici”, per i quali la stessa si è esaurita il 31.12.2022 ovvero il 30.11.2023 (per i beni prenotati entro il 2022), ma solo per i beni “Industria 4.0”.
In particolare, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel 2024:
? è riconosciuto nella medesima misura prevista per il 2023 (20%), per i beni materiali;
? è ridotto al 15% (dal 20% previsto per il 2023) per i beni immateriali.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
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L'art. 1 co. 198 - 209 della L. 160/2019, come modificato dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 e dell'art. 1 co. 45 della L. 234/2021, e il DM 26.5.2020 prevedono un credito d'imposta per gli investimenti in attività di:
· ricerca e sviluppo;
· innovazione tecnologica;
· altre attività innovative (design e ideazione estetica).
La misura del credito di imposta varia a seconda della tipologia di attività e del periodo di effettuazione.
In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 268 della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n.197 del 29.12.2022), ha previsto per le attività effettuate fino al 31 dicembre 2023 un credito d’imposta “maggiorato” per le imprese del Mezzogiorno. A decorrere dal 1°gennaio 2024, invece, la suddetta maggiorazione non è più operativa, per cui la misura del credito risulta pari, per tale esercizio, a:
- 10% per sole le attività di ricerca e sviluppo;
- 5% per le altre attività innovative.
Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione.
Scarica l'allegatoConsulenza economico aziendale
La crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle ultime novità relative ai parametri per la segnalazione di rilevazione della crisi.
Scarica l'allegatoPianificazione e controllo di gestione
Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2023.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2024.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
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L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Quindi entro il 27 dicembre di ciascun anno occorre monitorare il debito risultante dalla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
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Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
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Consulenza economico aziendale
A decorrere dal giorno 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è passato dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale decremento determina.
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Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistica in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2024, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa ai propri clienti.
Scarica l'allegatoNel corso dell’anno 2023 lo STUDIO ADRIANI ha prodotto 82 circolari (compresa la presente) che ci auguriamo abbiano dato un valido supporto a chi quotidianamente deve affrontare le continue innovazioni normative.
Come consuetudine, anche quest’anno a fine esercizio è stato redatto e trasmesso in allegato alla presente l’indice di tutte le circolari emesse e inviate nel corso dell'anno (cfr. allegato 1).
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La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
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Entro il prossimo 27.12.2023, i soggetti passivi devono versare un acconto dell’Iva relativo all’ultima frazione dell’anno (mese o trimestre), a meno che siano esentati in base a specifiche condizioni.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
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L’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
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Entro il 31 dicembre 2023 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile.
Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
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L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2022.
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Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti.
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La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
L’IMU dovuta per l’anno in corso (2023) deve essere versata in due rate (art.1 co.762 della L.160/2019):
· la prima rata, che doveva già essere versata, entro il 16.06.2023, pari all’imposta dovuta per il primo semestre sulla base delle aliquote deliberate nel 2022;
· la seconda rata entro il 18.12.2023 (il 16.12.2023 cade di sabato), pari all’imposta dovuta a saldo dell’intero anno, sulla base delle aliquote approvate per il 2023.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
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Nel mese di aprile 2023 è stato pubblicato il nuovo Principio contabile OIC n. 34 dedicato alla rilevazione dei ricavi derivanti dalle cessioni di beni / prestazioni di servizi.
Il principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
L’elaborazione del nuovo Principio si è resa necessaria al fine di evitare difformità di comportamento da parte delle imprese a fronte di operazioni aventi le medesime caratteristiche, con particolare riferimento a quelle che prevedono la coesistenza di cessioni / prestazioni.
Ancorché le novità in esame siano applicabili ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall’1.1.2024 è opportuno esaminare anticipatamente i contratti in essere da cui possono desumersi più obbligazioni al fine di individuare le c.d. “unità elementari di contabilizzazione”.
Il coordinamento delle nuove regole di rilevazione dei ricavi con la disciplina fiscale sarà oggetto di un Decreto di prossima emanazione.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del nuovo Principio contabile OIC n. 34.
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L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
1. Il rispetto del principio di cassa;
2. La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
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Dal 2022, indipendentemente dall'organizzazione della quale si avvalgono, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 1 co. 8 della L. 234/2021).
In particolare, si ricorda che la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti.
In sostanza, a partire dall’anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti di detta normativa.
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Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 51/2023 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
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Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all’IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2022 nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2023.
Si precisa che per il solo periodo d’imposta 2023, l’art. 4 del DL 145/2023 (c.d. DL “collegato” alla Legge di Bilancio 2024) ha previsto la possibilità per determinati soggetti, di poter prorogare dal 30.11.2023 al 16.1.2024 il termine per il pagamento del secondo acconto IRPEF e con la possibilità di poter rateizzare l’imposta dovuta in 5 rate mensili.
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Il Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
ð Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
ð Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
ð Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
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Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2023 di tale imposta.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2023.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;
· Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti ISA;
· Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre.
· Superiore ad €206,00 per i soggetti ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
La seconda, nella misura del 50%, entro il 30 novembre.
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L'aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.
L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES".
Detta deduzione, spettante anche ai soggetti IRPEF, va determinata nell’ambito del modello REDDITI 2023 per l’esercizio 2022.
Di seguito le caratteristiche dell’agevolazione, con evidenziazione delle novità di quest’anno.
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Entro il prossimo 30 novembre 2023, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2023.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Scarica l'allegatoÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) 29 settembre 2023 con il quale viene reso definitivamente operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e affini, in attuazione dell'articolo 3, comma 6 del DM n. 55/2022.
Il Decreto MIMIT del 9.10.2023 rende infatti definitivamente operativo il registro dei titolari effettivi previsto dal D.Lgs 231/2007 in attuazione delle direttive europee in materia di antiriciclaggio.
La comunicazione dei dati al Registro delle Imprese dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto che ne attesta l’operatività, quindi entro l’11 dicembre 2023 (l’8.12.2023 è festivo, seguito da un sabato ed una domenica).
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina che ha introdotto l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo nonché alcune informazioni riguardanti le modalità di comunicazione al Registro delle Imprese.
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Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2023 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Consulenza tributaria
Con il provvedimento del 27 gennaio 2023 n. 25954, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2023 relativo all’anno d’imposta 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione aggiornate poi il 13 luglio 2023.
Entro il 31.10.2023 i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2023 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Come di consueto la dichiarazione può essere inviata direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato.
L’invio telematico può essere effettuato in un unico flusso/più flussi di dati, anche da parte del singolo sostituto.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
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Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 per incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ricorso alle tecnologie digitali.
A partire dal 18 ottobre potranno presentare domanda di agevolazioni le micro, piccole e medie imprese delle Regioni del MEZZOGIORNO che investono nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti (internet of things, cloud computing, additive manufacturing, big data analytics, robotica avanzata, realtà aumentata, cybersecurity) per l’ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione, la realizzazione di nuovi prodotti o la modifica del processo di produzione già esistente o la realizzazione una nuova unità produttiva.
Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75 per cento delle spese ammissibili.
Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:
· compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
· invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.
Lo sportello online sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.
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Con l’emanazione dei bandi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
· dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
· dal 7 novembre 2023 per Disegni+
· dal 21 novembre 2023 per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Marchi+.
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Con l’emanazione dei bandi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
· dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
· dal 7 novembre 2023 per Disegni+
· dal 21 novembre 2023 per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Disegni+.
Si rimanda alle altre rispettive circolari di approfondimento per l’esame delle altre due agevolazioni.
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Con l’emanazione dei bandi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
· dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
· dal 7 novembre 2023 per Disegni+
· dal 21 novembre 2023 per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Brevetti+.
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La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie.
Oltre a ciò, si applica dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione di molti adempimenti fiscali, in particolare relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (21 agosto quest’anno, in quanto il 20 cade di domenica).
La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Di seguito si esaminano i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.
Scarica l'allegatoIl DLgs. 10.3.2023 n. 24, con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, è stato pubblicato sulla G.U. 15.3.2023 n. 63 ed è entrato in vigore il 30.3.2023.
Tale decreto contiene la disciplina del c.d. “whistleblowing”, ampliandone il campo di applicazione rispetto al previgente quadro normativo, che tutelava il “whistleblower”:
• nel settore pubblico, ai sensi dell’art. 54-bis del DLgs. 30.3.2001 n. 165, nonché di regolamenti, Linee Guida e delibere ANAC;
• nel settore privato, per quanto attiene i soggetti:
o dotati di Modello organizzativo 231, relativamente agli illeciti rilevanti per la responsabilità amministrativa (art. 6 del DLgs. 8.6.2001 n. 231).
o che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
che, pur non avendo impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tuttavia, rientrano nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei trasporti (art. 2, co. 1, lett. q).
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L’art. 37 del DL 75/2023 prevede la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023.
La citata disposizione, denominata “misure urgenti in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo”, interviene sull’art. 9 comma 1 del DL 27 gennaio 2022 n. 4, secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 (già prorogate dall’art. 10 comma 1 del DL 73/2021), si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 35 milioni di euro, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Recentemente, l'art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73, c.d. DL "Sostegni-bis" (conv. L. 23.7.2021 n. 106), in vigore dal 26.5.2021, ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72 in materia di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA.
L'elemento di principale novità derivante dalla riformulazione dell'art. 26 richiamato consiste nell'anticipazione dei termini per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA non pagata dal rispettivo cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale, senza quindi dovere attendere - come imponeva la disciplina previgente - la conclusione della procedura ed il riscontro della sua "infruttuosità".
Di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione.
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Consulenza tributaria
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018. Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
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Consulenza tributaria
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2022 (modello REDDITI SP 2023), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2023 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento del 28 Febbraio 2023, Prot. n. 55531l/2023 ed aggiornato con il Provvedimento del 18 Maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2023, relativo ai redditi prodotti nel 2022.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2022 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
Il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Comunicato n. 98, comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
- Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
Entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
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L’art. 1, commi da 125 a 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede specifici obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi complessivamente superiori ad Euro 10.000 sotto forma di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da Enti pubblici economici , sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.
La norma, modificata più volte per far fronte alle difficoltà interpretative determinate dalla sua formulazione originaria, è stata integrata, da ultimo, dal DL 21.6.2022 n. 73 (conv. L 4.8.2022 n. 122) (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che ha previsto una rilevante semplificazione in merito alle modalità di adempimento.
Inoltre, il DL 29.12.2022 n. 198 (conv. L 24.2.2023 n. 14) (c.d. “Milleproroghe”) ha prorogato il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame per l’anno 2023.
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Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2022, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2023 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023 Prot. n. 55564/2023.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Comunicato n. 98, comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
· Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
· Entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione degli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Scarica l'allegatoIl diritto annuale CCIAA dovuto per il 2023 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2022. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 30.06.2023 o il 31.07.2023 (il 30 luglio cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.
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In seguito all'improvviso aumento dei costi energetici a seguito della guerra in Ucraina, il legislatore ha ritenuto opportuno riconoscere alle imprese un credito d'imposta per arginare l'impatto economico negativo che tale aumento ha provocato.
La misura era stata prorogata inizialmente per tutto il 2022, successivamente la stessa era stata riconfermata anche per il I° trimestre 2023 ad opera della Legge di Bilancio 2023 e da ultimo, il Decreto Legge del 30 Marzo 2023 n.34 (c.d. decreto “Bollette”) ha previsto un’ulteriore proroga della misura riconfermandola anche per il II° trimestre 2023, seppur in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti.
Nella presente si illustrano le novità introdotte dal legislatore per il 2023, nonché le recenti indicazioni fornite con riguardo alle modalità di utilizzo delle agevolazioni relative al I° e II° trimestre 2023.
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La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2023 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2023.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato introdotto il credito d’imposta in favore delle imprese non energivore a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica nel 2°trimestre del 2022.
Successivamente, il D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-Bis) prima e D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-Ter) dopo, hanno riconfermato tale agevolazione anche per il 3°trimestre 2022, e per i successivi mesi di ottobre e novembre 2022 sebbene con alcune importanti modifiche.
In seguito, l’articolo 1 D.L. 176/2022, pubblicato nella GU n. 270 del 18.11.2022 (decreto Aiuti quater), ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Infine, l’articolo art. 1 co. 3 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e l’art. 4 co. 3 del DL 34/2023 hanno esteso la misura anche al I° e II° trimestre 2023, seppure con alcune differenze.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativo al I e II TRIMESTRE 2023 per le imprese “NON ENERGIVORE”.
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Sulla G.U. 5.5.2023 n. 104 è stata pubblicata la L. 21.4.2023 n. 49, che si prefigge lo scopo di tutelare i professionisti nell’ambito dei rapporti d’opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di “contraenti deboli”, imponendo alle controparti contrattuali cui si applica la nuova disciplina di corrispondere un compenso “equo” con riferimento alla prestazione resa ed impedendo l’imposizione di clausole troppo restrittive e vincolanti, che sbilancino il contratto a favore del “contraente forte”.
La L. 21.4.2023 n. 49 entra in vigore il 20.5.2023; la nuova normativa, però, vale solo con riferimento ai rapporti d’opera professionale instaurati dalla suddetta data.
Ai sensi dell’art. 12 della L. 21.04.2023 n.49, inoltre, è abrogato, a partire dalla medesima data, l’art. 2 co. 1 lett. a) del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, che aveva a sua volta abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime oppure il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
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Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2023, da presentare nell’anno 2023 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2022.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2023.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica e, pertanto, il termine utile per il versamento è il 31 luglio 2023) devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Il SUPERBONUS è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute in relazione a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Recentemente, con la conversione in Legge del c.d. “Decreto blocca crediti” (DL 11/2023) sono state apportate rilevanti modifiche alla normativa della detrazione del 110% (che in alcuni casi nel 2023 può risultare ridotta al 90%) e dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di risparmio energetico “agevolati”.
In particolari si evidenzia:
· il differimento dal 31.3 al 30.9.2023 del termine per il sostenimento delle spese relative agli interventi effettuati sulle c.d. “villette” per le quali spetta la detrazione del 110%;
· la possibilità, per le cessioni del credito ad una banca / intermediario finanziario / assicurazione, di regolarizzare entro il 30.11.2023, tramite la c.d. “remissione in bonis”, le Comunicazioni non inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023, anche nel caso in cui entro tale data non risulti stipulato l’accordo di cessione del credito tra le parti;
· la facoltà di ripartire la detrazione del 110% spettante per spese sostenute nel 2022 in 10 rate annuali (anziché 4), “differendo” di un anno la fruizione della prima rata (mod. 730 / REDDITI 2024).
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Super bonus.
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L’art. 1 commi da 186 a 202 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane.
Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, la lite deve ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.
Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 1.2.2023 prot. n. 30294, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda. Il termine per l’invio della domanda, prima fissato al 30.6.2023, è stato prorogato al 30.9.2023 a seguito dell’emanazione del D.L. 30.3.2023 n. 34, c.d. “Decreto Bollette”, entrato in vigore il 31.3.2023.
Di seguito si analizza la disciplina dell’art. 1 commi da 186 a 205, L 197/2022, alla luce del relativo provvedimento attuativo e delle modifiche normative intervenute successivamente.
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Consulenza tributaria
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. Pertanto, è stato pubblicato il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che ha modificato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
Il DL n. 73/2022, ha previsto le seguenti misure di semplificazione per il pagamento dell'imposta di bollo che può essere effettuato:
· per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore a € 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite era di € 250);
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore complessivamente a € 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite era di € 250).
Scarica l'allegatoI Decreti 112 e 117 del 2017 hanno individuato nel bilancio sociale lo strumento principale attraverso il quale gli enti del terso settore (ETS) possono rendicontare lo svolgimento della propria attività istituzionale nei confronti dei vari soggetti che si interfacciano con loro.
Al fine di omogeneizzare le regole di redazione, con il DM del 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, applicabili già a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, ossia a partire dall’esercizio 2020.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.
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In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Consulenza economico aziendale
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del Codice Civile, hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2022 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2021.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è l’OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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Consulenza tributaria
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 14 marzo 2023 e le relative istruzioni. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2023.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2023 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 2 maggio 2023 (il 30 cade di sabato e il 1° maggio è festivo).
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Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2023 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento è del 16%, sia per le partecipazioni qualificate e sia per quelle non qualificate.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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La legge di bilancio 2023 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023;
¯ L’imposta sostitutiva dovuta è del 16%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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L'art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 convertito, come modificato dall'art. 1 co. 10 della L. 30.12.2021 n. 234, ha previsto la sostituzione del Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (c.d. "super deduzione").
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina dell’agevolazione.
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Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Si rende, pertanto, indispensabile impostare delle procedure tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché delle modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con le normative vigenti in ambito sia civilistico sia fiscale.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una “flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:
- individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
- individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
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Consulenza tributaria
L'art. 1 co. 153 della L. 197/2022 ha introdotto una misura finalizzata alla definizione agevolata degli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/72, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni.
I contribuenti che aderiscono alla definizione ottengono la riduzione delle sanzioni, ordinariamente del 30%, al 3%, mentre nelle situazioni ordinarie, ricevuto l'avviso bonario, il contribuente che intenda definirlo usufruisce della riduzione delle sanzioni a 1/3 (pari al 10%) se il pagamento avviene nei 30 giorni, ai sensi del DLgs. 462/97.
Resta fermo che vanno pagate la totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi, nel rispetto del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, come previsto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 462/97.
La riduzione delle sanzioni si riferisce alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) o recapitate successivamente alla medesima data, ovvero alle rateizzazioni in corso al 1 gennaio 2023.
Di seguito si riporta la disciplina per la definizione degli avvisi bonari.
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Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 55 anni (under 56) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
La legge di bilancio per il 2019 aveva già innalzato il limite di età da 35 anni a 45 e concesso anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione. Inoltre, successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n.34 aveva esteso la misura ad altre regioni, quali Lazio, Marche e Umbria ed innalzato l’ammontare massimo del finanziamento da 50.000 a 60.000 euro per le iniziative svolte in forma individuale e sono state ridefinite le percentuali del finanziamento che sarà così articolato:
· 50% come contributo a fondo perduto
· 50% sotto forma di prestito a tasso zero, da rimborsare entro 8 anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento
La legge di bilancio per il 2021 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 45 anni a 55 anni (con effetto dal primo gennaio 2021).
Infine, il Decreto-Legge del 10 settembre 2021 n. 121 ha esteso il beneficio al settore del commercio, inclusa la vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa ed ai territori delle isole marine, lagunari e lacustri del centro nord.
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
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La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, pmi, la Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) integra l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai Decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013, è prorogato per ulteriori 6 mesi.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell’agevolazione.
Scarica l'allegatoIl D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.
La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni e di seguito si propone un quadro di sintesi della stessa.
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Entro il prossimo 16 marzo 2023 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2023 ed è pari a:
ü € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
ü € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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Entro il prossimo 16 marzo 2023 i soggetti che hanno corrisposto nel 2022 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2023”.
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Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
1. Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.1.2023 n. 14392, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2023” (CU 2023), relativi all’anno 2022, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
} trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2023);
} utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2023, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2023 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2023”.
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In seguito all'improvviso aumento dei costi energetici a seguito della guerra in Ucraina, il legislatore ha ritenuto opportuno riconoscere alle imprese un credito d'imposta per arginare l'impatto economico negativo che tale aumento ha provocato.
La misura è stata prorogata per tutto il 2022 e, da ultimo, anche per il I° trimestre 2023 ad opera della Legge di Bilancio 2023.
Nella presente si illustrano le novità introdotte dal legislatore per il 2023, nonché le recenti indicazioni fornite con riguardo alle modalità di utilizzo delle agevolazioni relative al III° e IV° trimestre 2022 e al I° trimestre 2023.
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Consulenza tributaria
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
1. Fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. Superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2023 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2023, relativo al periodo d’imposta 2022, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2023 entro il 02.05.2023 (il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo).
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Infine, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata.
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La L. 197/2022 ha introdotto diverse definizioni delle pendenze tributarie, tra cui la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.
In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
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Consulenza tributaria
L’art 1 commi da 54 a 89 della Legge 23.12.2014 n.190 disciplina il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. regime forfettario) destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:
Ø determinazione semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi;
Ø applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF, con aliquota del 5% ovvero del 15% a seconda delle casistiche;
Ø esclusione da IVA, IRAP e ISA;
Ø esonero dalle ritenute di acconto;
Ø contributi previdenziali agevolati (per imprenditori).
Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo, ad opera dell’art. 1 comma 54 L.29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), che ha previsto a partire dal 1.01.2023:
· l’estensione del regime forfettario mediante l’incremento del limite dei ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel medesimo;
· la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superino una certa soglia;
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Regime Forfettario.
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L’articolo 1, commi 100 e seguenti, L. 197/2022 (cd. “Legge di bilancio 2023”) ha (re)introdotto la disciplina dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.
In particolare, con una formulazione normativa analoga a quella che disciplinava la precedente versione dell’agevolazione in rassegna, per le società di persone e per le società di capitali che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai propri soci beni immobili, diversi da quelli strumentali “per destinazione”, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, è prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura agevolata dell’8 per cento, da calcolare sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Per completezza, si precisa che alle stesse condizioni dell’assegnazione è agevolabile la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice.
Di seguito si esamina la disciplina dell’assegnazione agevolati ai soci.
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Consulenza economico aziendale
Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto di 4.000 euro per l’acquisto per almeno 5.000 euro, di soluzioni digitali utili all’internazionalizzazione.
E' un progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:
· realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
· realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
· servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
· iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame
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L’art. 1, commi da 166 a 173 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse sino al 31 ottobre 2022, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
Ø con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del D.L. n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
Ø con riferimento alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
Ø per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1 gennaio 2023);
per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
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La dichiarazione IVA 2023 periodo d’imposta 2022 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo) sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13.01.2023.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2023.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
Ø Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
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La legge di Bilancio 2023 ha prorogato il bonus per le sponsorizzazioni sportive introdotto dal decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in relazione alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2023.
Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 35 milioni di euro, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante.
I dettagli per il riconoscimento del credito d’imposta per le sponsorizzazioni e le campagne pubblicitarie, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, saranno stabiliti con decreto attuativo.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
Scarica l'allegatoLa crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).
Nel corso degli ultimi mesi il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già oggetto di rilevanti modifiche in prossimità della relativa entrata in vigore (intervenuta il 15.7.2022), è stato nuovamente modificato in sede di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni”.
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle ultime novità relative ai parametri per la segnalazione di rilevazione della crisi.
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La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
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Consulenza economico aziendale
L'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), come modificato dall'art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconosce un credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali "ordinari" e "Industria 4.0", che differisce per alcuni aspetti dal precedente credito d'imposta previsto dall'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2025, ovvero nel termine “lungo” del 30.9.2026 (30.6.2026 per i beni immateriali), spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di investimento e di effettuazione dello stesso.
Si evidenzia del 1°gennaio 2023 i beni strumentali nuovi “ordinari”, vale a dire i beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B della Finanziaria 2017, non sono più agevolabili. Pertanto, per i beni strumentali “ordinari” spetta il credito di imposta solo per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia stato accettato l’ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina degli incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, e in beni materiali e immateriali “industria 4.0”.
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L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) e ss.mm.ii e il DPCM 16.5.2018 n. 90 attuativo hanno previsto il riconoscimento di un per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.
A causa dell'emergenza Coronavirus, è stato previsto un particolare regime per il periodo d'imposta 2020 (art. 98 co. 1 del DL 18/2020 convertito e art. 186 del DL 34/2020), prorogato anche per il 2021 e 2022 (art. 1 co. 608 della L. 178/2020 e art. 67 co. 10 del DL 73/2021).
Detto regime “speciale” a partire dal 2023 non è più operativo. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 25 bis del DL 17/2022, dal medesimo anno il credito d'imposta riguarda soltanto gli investimenti sulla stampa.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari per il 2023.
Scarica l'allegatoA partire dall’1 Gennaio 2023, il limite all’utilizzo del denaro contante si è incrementato da 1.999,99 a 4.999,99 euro.
Per le violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Con riguardo ai minimi edittali, non sono stati operati interventi normativi e pertanto per le violazioni contestate a decorrere dal 1.1.2022, il predetto minimo edittale è fissato a 1.000,00 euro.
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L’articolo 1, comma 268 della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n.197 del 29.12.2022), prevede la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo “maggiorato” per il Mezzogiorno.
Si ricorda a tal fine che già la Legge di Bilancio 2022 (Legge del 30.12.2021 n. 234) aveva apportato delle modifiche all’insieme dei crediti di imposta introdotti dell’art. 1, commi 198 a 209, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), modificando le aliquote della base di calcolo e prorogando l’accesso all’agevolazione:
· Fino al 31.12.2031 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
· Fino al 31.12.2025 gli investimenti in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative;
Il credito è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile, in misura differenziata a seconda dell’attività agevolabile, ossia:
· Ricerca e sviluppo;
· Innovazione tecnologica;
· Altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione.
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L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2022 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2022, relativo al 2021.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
Scarica l'allegatoA decorrere dal giorno 1 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è passato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale incremento determina.
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L’articolo 1, comma 265 Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n.197 del 29.12.2022) , modificando i commi 98 e 108 dell’art. 1 della L. 208/2015, prevede la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, senza modifiche alla disciplina agevolativa, del credito d’imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
Scarica l'allegatoIl planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2022.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2023.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
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Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Scarica l'allegatoCome ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistiche in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2023, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa.
Scarica l'allegatoNel corso dell’anno 2022 lo STUDIO ADRIANI ha prodotto 81 circolari (compresa la presente) che ci auguriamo abbiano dato un valido supporto a chi quotidianamente deve affrontare le continue innovazioni normative.
Come consuetudine, anche quest’anno a fine esercizio è stato redatto e trasmesso in allegato alla presente l’indice di tutte le circolari emesse e inviate nel corso dell'anno (cfr. allegato 1).
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Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 20.07.2021 ha trattato in ultimo le spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente delineando quali sono le somme che possono essere anticipate e il momento in cui bisognerà assolvere l’imposta di Bollo.
Il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022, convertito in Legge n. 122 del 4 agosto 2022, ha previsto diverse misure di semplificazione. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato:
· per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore a 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite è di € 250);
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore complessivamente a 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite è di € 250).
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La concessione in uso di veicoli aziendali agli amministratori di società è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica aziendale.
In linea generale, al fine di determinare il corretto trattamento fiscale per i veicoli utilizzati dagli amministratori delle società, durante lo svolgimento della loro attività, occorre effettuare una suddivisione a seconda del veicolo e dell’esatta destinazione allo stesso riservata. In particolare, si possono verificare le seguenti fattispecie:
- Utilizzo PROMISCUO dell’auto aziendale (aziendale e personale);
- Utilizzo ESCLUSIVAMENTE PERSONALE dell’auto aziendale;
- Utilizzo ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE dell’auto aziendale;
- Utilizzo dell’auto personale dell’amministratore, con RIMBORSO CHILOMETRICO da parte della società.
La presente intende analizzare i profili fiscali relativi all’utilizzo dell’autovettura da parte dell’amministratore, nelle diverse fattispecie sopra evidenziate.
Consulenza tributaria
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
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L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
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Consulenza tributaria
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 42/2022 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
Scarica l'allegatoLa disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di numerose modifiche e proroghe negli ultimi tempi, da ultimo, ad opera dell’articolo 1-bis D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito L. 21.10.2021, n. 147 che ha disposto lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 (ovvero nel 2023), con i bilanci di riferimento da considerare che saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022
Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.
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Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2022 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2023.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
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L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2022 – 2024, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2022 – 2024 occorreva compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2022 relativo all’anno 2021.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.
Scarica l'allegatoEntro il 31 dicembre 2022 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
Scarica l'allegatoL’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
Scarica l'allegatoL’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2021.
Scarica l'allegatoCon l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti
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L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
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Consulenza tributaria
A decorrere dal 2021, i co. 738 - 782 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
Il termine entro cui deve essere versata la seconda rata della “nuova” IMU per l’anno 2022 è stabilito al 16.12.2022.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
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La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti.
In particolare, a partire dall’anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Di seguito si analizzano le principali novità.
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Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2022 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Scarica l'allegatoIl Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
ð Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
ð Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
ð Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
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Entro il prossimo 30 novembre 2022, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2022.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2022 di tale imposta.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
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Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all’IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2022 nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2022.
Si precisa, inoltre che la legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti. Pertanto, dall’anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
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La IV, la V e la VI Direttiva antiriciclaggio hanno integrato e modificato le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Tra le novità introdotte vi è anche uno specifico obbligo, di comunicare al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi.
In particolare l’art. 21 D. Lgs 25.5.2017 n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, ha previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), i trust e gli istituti giuridici affini ai trust avranno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.
Si precisa che non essendo stato emanato alcun Decreto che ne disciplina le modalità operative, non è ancora possibile effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese. Tuttavia di seguito si riporta una sintesi della disciplina che ha introdotto l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo nonché alcune informazioni riguardanti le modalità di comunicazione al Registro delle Imprese.
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Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2022.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;
· Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti ISA;
· Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre.
· Superiore ad €207,00 per i soggetti ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 50%, entro il 30 novembre.
Consulenza economico aziendale
La Camera di Commercio di BARI continua anche per l'anno 2022, attraverso il progetto Punto Impresa Digitale, a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese), di tutti i settori economici con il prosieguo delle seguenti attività:
§ sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I 4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
§ promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
§ favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
A tal fine, ha stanziato nuove risorse finanziarie per l’iniziativa di cui al Bando Voucher Digitali I 4.0 - Anno 2022, per un importo complessivo di €308.000,00.
Si evidenzia che le istanze di ammissione al contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 9:00 del 11/10/2022 alle ore 12:00 del 11/11/2022.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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Sono divenuti finalmente operativi i nuovi bandi per l’annualità 2022 per la concessione delle misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.
Le nuove versioni dei bandi vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli. In particolare, le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
6 dal 27 settembre 2022 per Brevetti+
6 dall’11 ottobre per Disegni+
6 dal 25 ottobre per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno 2022 sono stati messi a disposizione per l’anno 2022 46 milioni di euro, di cui 30 milioni per Brevetti+ (che includono anche 10 milioni di risorse PNRR), 14 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Disegni+.
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato introdotto il credito d’imposta in favore delle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica nel secondo trimestre del 2022.
Successivamente, il D.L. 115/2022 c.d. Decreto Aiuti-Bis, ha riconfermato tale credito d’imposta previsto per il secondo trimestre, estendendolo nella stessa misura al terzo trimestre 2022.
Recentemente, il D.L. 144/2022 c.d. Decreto Aiuti-Ter, ha riproposto le citate agevolazioni per i successivi mesi di ottobre e novembre 2022 con alcune importanti modifiche, quali l’estensione dei beneficiari e la modifica delle scadenze.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre, terzo trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022 per le imprese “non energivore”.
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Entro il 31.10.2022 i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2022 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Come di consueto la dichiarazione può essere inviata direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato.
L’invio telematico può essere effettuato in un unico flusso/più flussi di dati, anche da parte del singolo sostituto.
Sono stati introdotti nei prospetti riepilogativi nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti per contrastare l’emergenza COVID-19.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
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Sono divenuti finalmente operativi i nuovi bandi per l’annualità 2022 per la concessione delle misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.
Le nuove versioni dei bandi vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli. In particolare, le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
6 dal 27 settembre 2022 per Brevetti+
6 dall’11 ottobre per Disegni+
6 dal 25 ottobre per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno 2022 sono stati messi a disposizione per l’anno 2022 46 milioni di euro, di cui 30 milioni per Brevetti+ (che includono anche 10 milioni di risorse PNRR), 14 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Marchi+, per la quale sono previste due misure:
· Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea;
- Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali.
Si rimanda a successive circolari l’esame delle altre due agevolazioni.
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Con la conversione in L. 91/2022 del D.L. Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l’articolo 25bis contenente disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
In particolare, alle imprese con sede operativa in Italia che dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico un buono del valore di 10.000 euro.
Si precisa che in data 22 agosto 2022 è stato pubblicato altresì il decreto attuativo 4 agosto del Ministero dello Sviluppo Economico recante le modalità di richiesta e ottenimento dell’incentivo. A tal fine si fa presente che il buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario in modalità esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina dell’agevolazione.
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La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie.
Oltre a ciò, la sospensione si applica dal 1° agosto al 4 settembre, relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, la sospensione di molti adempimenti fiscali (oltre che dei termini processuali).
Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (22 agosto quest’anno, in quanto il 20 cade di sabato).
La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Di seguito si esaminano le i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.
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La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2021 è fissato al 30 giugno 2022.
Per quest’anno, il Decreto Legge n.73 (c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali”), ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU
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La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In ultimo con l’Ordinanza numero 3099 del 09 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha confermato che non vi è l’assoggettamento ad IRAP anche se il professionista si avvale di una struttura organizzativa che fa capo allo stesso solo ai fini operativi e non anche sotto il profilo organizzativo.
Scarica l'allegatoIl diritto annuale CCIAA dovuto per il 2022 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2021. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 30.06.2022 o il 22.08.2022 (il 30 luglio cade di sabato e, per effetto della sospensione dei termini, c.d. proroga di ferragosto, il termine utile per effettuare i versamenti slitterebbe al 20 agosto che, tuttavia, anche esso cade di sabato; pertanto il termine slitta al 22 agosto 2022) con la maggiorazione dello 0,40%.
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Consulenza tributaria
Dal prossimo 1° luglio 2022 è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica. La novità in esame prevede l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro.
Per tutti gli altri, ovvero le micro-partite Iva che non raggiungono la predetta soglia, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.
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Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2021 (modello REDDITI SP 2022), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2022 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 31 gennaio 2022, Prot. n. 30742/2022 ed aggiornato con Provvedimento del 22 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2022, relativo ai redditi prodotti nel 2021.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2021 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
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Il “Decreto Aiuti” (DL 17.5.2022 n. 50) ha potenziato il bonus formazione 4.0 per le PMI.
Il bonus è destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che:
! le attività formative siano erogate da soggetti che verranno individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico;
! i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame e si analizzano le novità introdotte con il “Decreto Aiuti”.
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato introdotto il credito d’imposta in favore delle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica nel secondo trimestre del 2022.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022 per le imprese “non energivore”.
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato ampliato e potenziato il novero dei crediti d’imposta a beneficio delle imprese energivore a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.
Per quanto riguarda l’energia elettrica la panoramica di bonus fruibili comprende attualmente:
v il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
v il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022 per le imprese “energivore”.
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L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018. Tali strumenti:
· Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
· Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
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Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2021, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2022 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022 Prot. n. 30745/2022 ed aggiornato con Provvedimento del 22 aprile 2022, per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2021.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
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La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2022 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2022.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
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L’art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il DM 11.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 20.1.2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.
La “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19” deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2022, al fine di attestare, successivamente all'erogazione dei vari aiuti, il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
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Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2022, da presentare nell’anno 2022 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2021.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2022.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 cade di sabato e, per effetto della proroga di ferragosto, il termine slitterebbe al 20 agosto 2022; tuttavia, il 20 agosto 2022 cade di sabato e, pertanto, il termine utile per il versamento è il 22 agosto 2022). I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2021 e prima rata di acconto per il 2022) nel periodo dal 1° luglio al 22 agosto 2022 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Il Fondo Impresa Femminile è un incentivo nazionale, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contribuiti a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
Il Fondo per l’imprenditorialità femminile è stato inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2021 stanziando 40 milioni di euro e successivamente si è inserito all’interno delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedendo ulteriori 160 milioni, per un totale di finanziamenti pari a 200 milioni di euro. Il Fondo servirà a sostenere le seguenti misure:
· interventi per sostenere l’avvio delle attività, degli investimenti delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
· interventi per sostenere lo sviluppo e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili;
· programmi di formazione e iniziative per la diffusione e l’orientamento della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
Le misure differiscono in base alla nascita e al consolidamento dell’impresa.
La presentazione della domanda prevede una prima fase di compilazione e un successivo invio della domanda da effettuare sulla piattaforma online di Invitalia.
Lo sportello per alcune misure verrà infatti aperto da Maggio 2022 in due fasi a seconda che si tratti di imprese nuove o di imprese già avviate.
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura agevolata del Fondo per l’imprenditorialità femminile.
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La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.
A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.
L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del trattamento contabile e fiscale, in capo all’impresa, dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
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L’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), successivamente riformulato dall’articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita), introducendo la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, ha previsto nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione e con gli Enti pubblici economici.
In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi complessivamente superiori ad Euro 10.000 sotto forma di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da Enti pubblici economici , sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.
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Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
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I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 31 marzo 2022 e le relative istruzioni. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2022.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2022 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 2 maggio 2022.
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In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del Codice Civile, hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2021 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2020.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è l’OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto" era stata (ri)proposta una "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Tuttavia nella conversione in legge del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”) è stata integrata la disciplina originaria suddetta, estendendo la possibilità di applicazione della norma anche nei bilanci in corso di formazione al 2021, senza però la possibilità di esercitare l’opzione per il riconoscimento fiscale dei plusvalori emersi tramite l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 3%.
Pertanto, in sede di chiusura dei bilanci 2021, la nuova norma consente alle società di rivalutare il valore dei beni in deroga ai criteri di valutazione indicati nell’articolo 2426 del codice civile, precludendo comunque la possibilità che la stessa rivalutazione possa avere, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, riconoscimento anche ai fini fiscali e limitando il perimetro della rivalutazione ai beni che non sono stati già oggetto di rivalutazione nei bilanci già chiusi nel 2020.
Si ripercorrono le regole civilistico-contabili della rivalutazione per i bilanci 2021.
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Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del Bilancio di Esercizio relativo al 2021 si applicano, le modifiche apportate dal D.lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12, comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 55 anni (under 56) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
La legge di bilancio per il 2019 aveva già innalzato il limite di età da 35 anni a 45 e concesso anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione. Inoltre, successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n.34 aveva esteso la misura ad altre regioni, quali Lazio, Marche e Umbria ed innalzato l’ammontare massimo del finanziamento da 50.000 a 60.000 euro per le iniziative svolte in forma individuale e sono state ridefinite le percentuali del finanziamento che sarà così articolato:
· 50% come contributo a fondo perduto
· 50% sotto forma di prestito a tasso zero, da rimborsare entro 8 anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento
La legge di bilancio per il 2021 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 45 anni a 55 anni (con effetto dal primo gennaio 2021).
Infine, il Decreto-Legge del 10 settembre 2021 n. 121 ha esteso il beneficio al settore del commercio, inclusa la vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa ed ai territori delle isole marine, lagunari e lacustri del centro nord.
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
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Per far fronte alla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) e per consentire alle imprese di mitigare l’effetto delle perdite sui bilanci 2021, è stata introdotta una norma in base alla quale le imprese possono derogare alla rappresentazione veritiera e corretta non imputando al conto economico la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La suddetta disposizione introduce una facoltà di deroga a quanto disposto dal Codice civile nell’articolo 2426, primo comma, n. 2 in materia di ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.
La circolare in oggetto passa in rassegna la relativa disciplina delineandone le peculiarità ed i particolari risvolti contabili e tributari
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“ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero” è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.
In particolare, la misura finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 1,5 ovvero 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.
La Legge di Bilancio 2022 ha rifinanziato l’incentivo promosso del MISE, prevedendo per il triennio 2022-2024 una dotazione da 50 milioni di euro annuale (per un totale complessivo di 150 milioni di euro).
Recentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il Decreto Direttoriale n. 683 del 16 marzo 2022, fissando alle ore 12:00 del 24 marzo 2022 la data di riapertura dello sportello agevolativo.
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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L'art. 29, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2022 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate e non è del 14%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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L'art. 29, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022;
¯ L’imposta sostitutiva dovuta è del 14%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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Entro il prossimo 16 marzo 2022 i soggetti che hanno corrisposto nel 2021 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2022”.
Scarica l'allegatoAnche per i bilanci chiusi al 31.12.2021 un emendamento al Ddl. di conversione del DL 228/2021 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha stabilito che per le perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. E, quindi, per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31 dicembre 2021” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio 2026, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina.
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In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Recentemente, l'art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73, c.d. DL "Sostegni-bis" (conv. L. 23.7.2021 n. 106), in vigore dal 26.5.2021, ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72 in materia di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA.
L'elemento di principale novità derivante dalla riformulazione dell'art. 26 richiamato consiste nell'anticipazione dei termini per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA non pagata dal rispettivo cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale, senza quindi dovere attendere - come imponeva la disciplina previgente - la conclusione della procedura ed il riscontro della sua "infruttuosità".
Di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Sostegni-bis.
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Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Recentemente, il Decreto Legge del 21 ottobre 2021 n. 146, ha modificato la disciplina relativa alla contabilità di magazzino, provvedendo a convertire ed allineare i valori monetari da lire in euro e ritoccando i suddetti valori per cui scatta l’obbligo di tenuta delle predette scritture.
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Entro il prossimo 16 marzo 2022 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2022 ed è pari a:
ü € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
ü € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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L’art. 1, comma 608 della Legge di bilancio 2021 e l’art. 67 co. 10 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis") hanno prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, ed emittenti televisive o radiofoniche.
Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato - sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive - nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
La finestra temporale che consente di presentare la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”) per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2022, è fissata nel periodo dal 1° marzo al 31° marzo 2022.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 14.1.2022 n. 11169, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2022” (CU 2022), relativi all’anno 2021, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
} trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2022, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2022);
} utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2022, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2022 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2022.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2022”.
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Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
1. fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2022 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2022, relativo al periodo d’imposta 2021, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2022 entro il 02.05.2022.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Infine, la Legge di Bilancio 2022 ha riconfermato, a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata.
Scarica l'allegatoCreazione e "start up" d'impresa
Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.
La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni e di seguito si propone un quadro di sintesi della stessa.
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Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
1. Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
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La Legge di bilancio 2021 ha disposto la proroga fino al 31.12.2022, pur se con alcune modifiche, del credito d'imposta previsto a favore delle imprese che sostengono spese di formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
È inoltre stata ampliata la tipologia di costi agevolabili, a tutte le spese individuate dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014.
Si ricorda, in proposito, che il bonus:
§ è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
§ prevede aliquote differenziate a seconda della dimensione delle imprese;
§ è prevista un’agevolazione maggiore per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
§ è concesso nei limiti dell’importo massimo agevolabile per le medie e grandi imprese pari a € 250.000 e per le piccole imprese pari a € 300.000;
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora. Per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011, relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA, riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
In relazione al solo anno 2020, a norma dell’art. 157, co, 1 D.L. n. 34/2020, gli atti in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020, pur dovendo essere emessi entro l’ordinario termine di scadenza, vanno notificati dal 1.1.2021 al 28.2.2022. L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2022 (27.1.2022) ha chiarito che gli accertamenti e gli atti di contestazione in scadenza al 31 dicembre 2021 possono essere emessi e notificati entro il 26 marzo 2022, per effetto dell’art. 67 del DL 18/2020, che ha sospeso i termini di accertamento per il periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a causa della pandemia. Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
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La dichiarazione IVA 2022 periodo d’imposta 2021 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14.1.2022.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2022.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
Ø Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
Ø Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
Le novità della dichiarazione IVA 2022 periodo d’imposta 2021 riguardano principalmente:
Ø istituzione nel quadro VE / VF degli specifici righi delle nuove percentuali di compensazione;
Ø ridenominazione dei campi 7 e 9 di rigo VF34 al fine di recepire le nuove operazioni esenti che consentono comunque la detrazione dell’IVA a credito;
Ø ridenominazione dei righi VO10 e VO11 al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021, in materia di vendite a distanza di beni intraUE;
eliminazione del campo 6 di rigo VX4 riservato ai subappaltatori per i quali il limite di compensazione nel mod. F24 è ora quello previsto per la generalità dei soggetti (€ 2 milioni).
Scarica l'allegatoA norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti in Italia sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati di tali operazioni tramite il c.d. “spesometro estero” o “esterometro”.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Tale adempimento non è richiesto in presenza di bollette doganali ovvero di operazioni certificate con fattura elettronica.
La legge di bilancio 2021 ha abrogato tale comunicazione trimestrale, rendendo obbligatorio dall’1.01.2022 l’invio dei dati relativi alle operazioni da e verso l’estero tramite lo SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. Tuttavia in sede di conversione del DL 146/2021 cd. Decreto Fiscale è stato disposto che le nuove modalità di invio dei dati relativi alle operazioni con l’estero sono differite all’1.07.2022.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale adempimento fiscale in considerazione delle nuove modalità operative in vigore dall’1.07.2022.
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L’articolo 1, commi 171–172, L. 30.12.2021, n.178 (Legge di Bilancio 2021) ha disposto la proroga sino al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
L’art. 1 comma 175 della L. 30.12.2021 n. 234 è intervenuto sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel mezzogiorno applicabile fino al 31.12.2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa con quanto previsto dalla nuova carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2022-2027.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
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La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
In relazione al solo anno 2020, a norma dell’art. 157, co, 1 D.L. n. 34/2020, gli atti in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020, pur dovendo essere emessi entro l’ordinario termine di scadenza, vanno notificati dal 1.1.2021 al 31.12.2021.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
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L’art. 1 co. 45 della legge del 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha apportato delle modifiche all’insieme dei crediti di imposta introdotti dell’art. 1, commi 198 a 209, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). In particolare ha modificato le aliquote della base di calcolo e ha prorogato l’accesso all’agevolazione:
· Fino al 31.12.2031 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
· Fino al 31.12.2025 gli investimenti in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative;
La misura del credito è differenziata a seconda dell’attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell’investimento.
Il credito è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato per gli investimenti in attività di:
· Ricerca e sviluppo;
· Innovazione tecnologica;
· Altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione.
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L’art 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha apportato delle modifiche al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, così come istituito dalla Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), estendendo l’arco temporale di spettanza del credito d’imposta a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 o fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato accettato l’ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di investimento e di effettuazione dello stesso.
La proroga al 31.12.2025 o fino al 30.06.2026 non prende in considerazione il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” poiché il nuovo art. 1 comma 44 della L. 234/2021 fa riferimento unicamente agli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali materiali e immateriali industria 4.0 di cui alla Tabelle A e B della Finanziaria 2017. Pertanto, per i beni strumentali “ordinari” spetta il credito di imposta, come stabilo dai commi 1054 e 1055 dell’art 1. L. 178/2020, solo per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia stato accettato l’ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina degli incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, e in beni materiali e immateriali “industria 4.0”.
Scarica l'allegatoA partire dall’1 luglio 2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si è ridotto da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021, infatti, dall’1.1.2022 il limite diventerà di 999,99 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
L’art. 11-bis del D.L. 73/2021 ha potenziato il credito per le commissioni maturate dal 1.7.2021 al 30.06.2022. In particolare, il comma 1-ter del citato art. 22 innalza il credito d’imposta al 100% delle commissioni maturate nel periodo dal 1.7.2021 al 30.06.2022 quando il beneficiario (esercente attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di ben o prestazioni di servizio nei confronti dei consumatori finali) adotti:
? Gli strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (co. 3 dell’art. 2, del D.Lgs. n. 127/2015), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito;
? I sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione (co. 5-bis dell’art.1, del D.Lgs. n. 127/2015).
Scarica l'allegatoIl planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2021.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2022.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
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A decorrere dal giorno 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è passato dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale incremento determina.
Scarica l'allegatoCome ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistiche in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2022, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa.
Sono anche fornite alcune indicazioni in ordine alle norme antiriciclaggio e alla fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria dal 1 gennaio 2019.
Scarica l'allegatoNel corso dell’anno 2021 lo STUDIO ADRIANI ha prodotto 93 circolari (compresa la presente) che ci auguriamo abbiano dato un valido supporto a chi quotidianamente deve affrontare le continue innovazioni normative.
Come consuetudine, anche quest’anno a fine esercizio è stato redatto e trasmesso in allegato alla presente l’indice di tutte le circolari emesse e inviate nel corso dell'anno (cfr. allegato 1)
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
La concessione in uso di veicoli aziendali agli amministratori di società è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica aziendale.
In linea generale, al fine di determinare il corretto trattamento fiscale per i veicoli utilizzati dagli amministratori delle società, durante lo svolgimento della loro attività, occorre effettuare una suddivisione a seconda del veicolo e dell’esatta destinazione allo stesso riservata. In particolare, si possono verificare le seguenti fattispecie:
} Utilizzo PROMISCUO dell’auto aziendale (aziendale e personale);
} Utilizzo ESCLUSIVAMENTE PERSONALE dell’auto aziendale;
} Utilizzo ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE dell’auto aziendale;
} Utilizzo dell’auto personale dell’amministratore, con RIMBORSO CHILOMETRICO da parte della società.
La presente intende analizzare i profili fiscali relativi all’utilizzo dell’autovettura da parte dell’amministratore, nelle diverse fattispecie sopra evidenziate.
Scarica l'allegatoCon l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
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L’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
Scarica l'allegatoL’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2020.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
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Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2021 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2022.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
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L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2021 – 2023, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2021 – 2023 occorreva compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2021 relativo all’anno 2020.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.
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L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2020 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2020, relativo al 2019.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
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L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
Scarica l'allegatoEntro il 31 dicembre 2021 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
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Le imprese che hanno effettuato investimenti in ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica e design nel corso dell’esercizio 2021, hanno la possibilità di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, la cui misura varia in funzione delle spese sostenute e del tipo di attività svolta.
Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2020 come modificato dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), nel ridefinire la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, ha introdotto un nuovo credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in attività di:
· ricerca e sviluppo;
· innovazione tecnologica;
· altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Con la presente circolare si focalizza l’attenzione sul tema del regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai contribuenti nell’identificazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione.
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Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 20.07.2021 ha trattato in ultimo le spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente delineando quali sono le somme che possono essere anticipate e il momento in cui bisognerà assolvere l’imposta di Bollo.
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Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 57/2021 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
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A decorrere dal 2021, i co. 738 - 782 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
Il termine entro cui deve essere versata la seconda rata della “nuova” IMU per l’anno 2021 è stabilito al 16.12.2021.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
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Il decreto “Sostegni-bis” ha introdotto una misura specifica per incentivare la capitalizzazione delle imprese; nei fatti si tratta di un potenziamento dell’Ace (aiuto alla crescita economica), istituto previsto dall’articolo 1, D.L. 201/2011, che detassa una frazione dell’utile dell’esercizio in funzione di un rendimento nozionale applicato all’incremento patrimoniale della società, dato dagli apporti effettuati dai soci, dagli utili accantonati a riserva e dai finanziamenti soci rinunciati.
In particolare, il Legislatore ha previsto:
? L’aumento al 15% della percentuale utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021;
? La possibilità di fruire dell’agevolazione (in via anticipata) sotto forma di credito d’imposta;
? La possibilità di cedere il predetto credito, in alternativa all’utilizzo in compensazione dello stesso.
Resta ferma l’applicazione dell’ACE “ordinaria” (1,3%) per la variazione in aumento del capitale proprio fino al 2020.
La disposizione in esame individua, infine, le modalità di recupero dell’agevolazione al verificarsi della riduzione del patrimonio netto nel 2022 e 2023 per cause diverse dall’emersione di perdite.
Scarica l'allegatoIl Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
ð Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
ð Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
ð Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
Scarica l'allegatoTendenzialmente, per far parte del Terzo settore e applicare la relativa disciplina, un ente deve necessariamente iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 117/2017. Tale Registro, pubblico e accessibile telematicamente, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e articolato territorialmente presso le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero del Lavoro, con il DM 15.9.2020 n. 106, ha istituito il RUNTS. Il successivo DM 26.10.2021 n. 561 ha fissato l’operatività dello stesso a decorrere dal 23.11.2021.
Dal 23 novembre 2021 inizierà il processo di trasmigrazione di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri regionali e provinciali, previsto dall’art. 54 del CTS, secondo le modalità previste dal Decreto RUNTS. Dalla medesima data non sarà più possibile iscriversi nei preesistenti registri.
Dal 24 novembre 2021 gli enti che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) potranno presentare agli uffici competenti del RUNTS l’istanza per l’iscrizione.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti della nuova disciplina del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto delle disposizioni integrative e correttive.
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Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2021 di tale imposta.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, influiscono sull’acconto per la cedolare secca 2020 dei soggetti ISA.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
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Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2021 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
A tal fine si rammenda che per il 2021 è possibile che operi l’esonero dal versamento dei contributi a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata con un reddito 2019 non superiore a €50.000 e una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 almeno pari a 33% rispetto al 2019, che hanno presentato l’apposita domanda all’INPS entro il 30.09.2021.
Tale esonero è riconosciuti per i contributi dovuti per il 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, nel limite massimo individuale di €3.000, eventualmente parametrato ai mesi di attività.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti
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Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRPEF e all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF e IRAP è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2021 nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2021.
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Entro il prossimo 30 novembre 2021, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2021.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2021.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
- Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100%.
-
Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre.
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Consulenza tributaria
Entro il 2.11.2021 (il 31 ottobre cade di sabato) i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2021 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Sono stati introdotti nei prospetti riepilogativi nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti per contrastare l’emergenza COVID-19.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
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Consulenza economico aziendale
Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha affidato all'Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo per sostenere le PMI nella tutela dei marchi all’estero, sia a livello europeo sia internazionale.
A tal fine, il Bando Marchi+2021 (DM 27.7.2021 Ministero dello Sviluppo economico) intende sostenere le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso l'acquisizione di servizi specialistici:
- Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea;
- Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali.
Le risorse finanziarie del Bando Marchi+2021 ammontano a 3.000.000,00 di euro.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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La Camera di Commercio di Bari continua per l'anno 2021, attraverso il progetto Punto Impresa Digitale, a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese), di tutti i settori economici con il prosieguo delle seguenti finalità:
Þ la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
Þ l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
Þ il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID.
A tal fine la somma stanziata per l’iniziativa di cui Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2021 ammonta all'importo complessivo di €330.000,00.
Si evidenzia che le istanze di ammissione al contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 9:00 del 15/10/2021 alle ore 12:00 del 15/11/2021.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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I soggetti passivi IVA che nell’anno 2020 hanno documentato le operazioni mediante e-fattura o corrispettivi telematici e che hanno altresì garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento per l’IVA e per i redditi di impresa o di lavoro autonomo.
A tal fine, devono comunicare la sussistenza dei requisiti nel modello REDDITI 2021. Nello specifico, occorrerà barrare la casella presente nel rigo RS136 (persone fisiche e società di persone) o nel rigo RS269 (società di capitali) del modello dichiarativo.
Scarica l'allegatoIl Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127 “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, ha previsto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine presunto di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 (o green pass) sarà obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati
Di seguito si propone un riepilogo della situazione che caratterizza la disciplina in esame con le relative responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.
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Il decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-bis) ha esteso anche per tutto l’anno 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti.
Questo significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell’anno 2021. La documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l’annualità 2020.
Si ricorda che il contributo è riconosciuto in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati, con un investimento minimo di 10.000 euro.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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L’art. 1, comma 608 della Legge di bilancio 2021 e l’art. 67 co. 10 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis") hanno prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, ed emittenti televisive o radiofoniche.
Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato - sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive - nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
Inoltre, il citato articolo 67 del DL "Sostegni-bis" aveva disposto il differimento della finestra temporale che consente di presentare la comunicazione per l'accesso al beneficio (la "prenotazione") per il corrente anno 2021 al periodo dal 1° al 30 settembre 2021.
Recentemente, il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, con un apposito comunicato pubblicato in data 31 agosto 2021, ha reso noto che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 67, è stato necessario posticipare il periodo per l'invio della comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021 ("prenotazione"). Pertanto, la finestra temporale per l'invio della comunicazione telematica per l'accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
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Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico è stata introdotta, dall’articolo 38-bis del DL 34/2020, l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili.
Con decreto 18 dicembre 2020, pubblicato nella GU n. 32 dell’8 febbraio 2021, sono stabilite le modalità di attuazione della misura di sostegno in argomento, in particolare le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
Da ultimo con il decreto direttoriale 3 agosto 2021 il ministero dello Sviluppo economico ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni che potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 22 settembre 2021.
Scarica l'allegatoA partire dall’1 luglio 2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si è ridotto da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021, infatti, dall’1.1.2022 il limite diventerà di 999,99 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
A decorrere dall’1.7.2020 inoltre, è possibile fruire un credito d’imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.
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La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In ultimo con l’Ordinanza numero 3099 del 09 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha confermato che non vi è l’assoggettamento ad IRAP anche se il professionista si avvale di una struttura organizzativa che fa capo allo stesso solo ai fini operativi e non anche sotto il profilo organizzativo.
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Consulenza tributaria
Dall’1.7.2021 entrerà in vigore la nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti dei consumatori finali ed in particolare le nuove regole per le c.d. “vendite a distanza”.
In tale contesto l’attuale regime MOSS (Mini One Stop Shop) riservato ai servizi elettronici sarà esteso alle c.d. “vendite a distanza” e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali con l’applicazione dei nuovi regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop).
Tali novità sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.
Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le relative disposizioni attuative riguardanti, fra l’altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.
Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle nuova disciplina.
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Consulenza tributaria
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2020 è fissato al 30 giugno.
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Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2021 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2020. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 30.06.2021 o il 31.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40%.
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Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2020 (modello REDDITI SP 2021), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2021 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 29 gennaio 2021, Prot. n. 28970/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2021, relativo ai redditi prodotti nel 2020.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2020 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
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Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.
Le misure adottate per il sostegno al credito, nella forma di moratorie e sospensioni dei rientri da finanziamenti già in essere, sono la moratoria temporanea:
} delle revoche delle aperture di credito e degli anticipi su crediti,
} dei rientri dai prestiti non rateali
} delle rate in scadenza dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale,
disposta a favore delle microimprese, delle piccole e medie imprese, nonché degli esercenti arti e professioni;
La legge di Bilancio 2021 aveva confermato la proroga dei termini dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Ora il Decreto Sostegni-bis (D.L. n 73/2021) prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la c.d. moratoria per le PMI disposta dall’art. 56 del DL 18/2020 che però va richiesta dal debitore entro il 15 giugno 2021.
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Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il “plafond”, ossia l’importo limite disponibile per l’esportatore abituale al fine di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA.
Per quanto concerne le modalità operative delle lettere di intento rimangono in vigore le novità introdotte dall’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita).
In ultimo la Legge di bilancio 2021 ha stabilito che l’amministrazione finanziaria, dopo una serie di controlli anche sostanziali, potrà inibire al contribuente la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero invalidare le dichiarazioni d’intento ritenute illegittime.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e dal citato Provvedimento direttoriale n. 96911/2020 e delle novità introdotte, con effetto dall’1.01.2021, dalla Legge 30.12.2020 n. 178.
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Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2020, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2021 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021 Prot. n. 28928/2021 ed aggiornato con Provvedimento del 28 maggio 2021, per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2020.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
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L'aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.
L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES".
Detta deduzione, spettante anche ai soggetti IRPEF, va determinata nell’ambito del modello REDDITI 2021 per l’esercizio 2020.
Di seguito le caratteristiche dell’agevolazione, con evidenziazione delle novità di quest’anno.
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Consulenza tributaria
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2021 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2021.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto e le esenzioni previste a causa della pandemia da COVID 19 in atto.
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L’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, prevede la fruizione di un nuovo credito d’imposta (analogo a quello introdotto dal Decreto “Cura Italia” per il 2020) pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19
L’importo stanziato dal legislatore per finanziarie la misura agevolativa è di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, di prossima pubblicazione.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2021, da presentare nell’anno 2021 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2020.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2021.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2020 e prima rata di acconto per il 2021) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2021 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Scarica l'allegatoIn accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.
Le principali raccomandazioni contenute nel protocollo riguardano i seguenti aspetti:
· Informazione
· Accesso alla sede di lavoro
· Igiene in azienda
· Spazi comuni e spostamenti
· Organizzazione aziendale
· Gestione di una persona sintomatica in azienda
· Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS.
Sempre il 6 aprile è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.
Di seguito si propone un riepilogo degli adempimenti e delle regole che aziende e professionisti devono rispettare al fine di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro alla luce dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del Covid-19.
Scarica l'allegatoOperazioni straordinarie
Le aliquote INPS della gestione della separata sono le percentuali fissate dall'INPS, di concerto con il Governo, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori a progetto, i parasubordinati, i venditori porta a porta, a domicilio, i dottorati, amministratori ecc devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata.
Alle aliquote, va aggiunto un ulteriore 0,72%, (articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale.
Con la consueta Circolare l’INPS ha:
- reso noto le aliquote applicabili per il 2021 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS;
- confermato il massimale di reddito contributivo / minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.
In particolare l’Istituto ha recepito la nuova aliquota aggiuntiva, introdotta dalla Finanziaria 2021, per assicurare la copertura dell’ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa).
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Creazione e "start up" d'impresa
La crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).
Infatti, il D.lgs. 12.1.2019 n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), emanato in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155 di riforma organica delle procedure concorsuali, ha strutturato le procedure di allerta attraverso un sistema di indicatori della crisi, rilevabili sulla base di appositi indici di allerta, che consentono la tempestiva rilevazione della crisi (art. 13 del D.lgs. 14/2019).
È importante evidenziare, tuttavia, che il Decreto citato sarà in vigore dal prossimo 1.9.2021, e non più dal 15.8.2020, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 (decreto liquidità).
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti degli Indicatori d Allerta o “early warning”, il cui obiettivo è quello di far emergere lo Stato di Crisi e monitorare la capacità dell’impresa di assicurare la solvibilità dei debiti, e la Continuità Aziendale.
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Il D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 ha approvato il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza che sarebbe dovuto entrare in vigore il 15.8.2020 (poi prorogato al 1 settembre 2021), tuttavia alcune importanti modifiche del Codice civile, sono già operative, dal 16 marzo 2019. In questo nuovo ambito normativo assumono particolare rilievo per tutte le società quelle norme che prevedono i nuovi assetti organizzativi societari funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi (artt. 375, 377, 379 Codice della crisi di Impresa).
Il D.Lgs. 26.102020, n. 147, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), ha previsto che le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2021, mentre le uniche misure che saranno in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GU, in quanto modificative di disposizioni già vigenti, saranno quelle relative sulla competenza esclusiva degli amministratori per l’istituzione di appositi assetti organizzativi societari.
Il decreto correttivo interviene, con delle modifiche al codice civile, in materia di assetti organizzativi societari, precisando, in particolare, che l’istituzione di appositi assetti organizzativi spetta in via esclusiva agli amministratori nella società semplice e nella società a responsabilità limitata. La norma è entrata in vigore il 20 novembre 2020.
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti della nuova normativa.
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La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi tempi. In particolare:
v La prima, apportata dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), ha, tra l’altro, abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore;
v La seconda, apportata dal D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 14/2019.
v La terza apportata all’articolo 379 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, dall'art. 8, comma 6 sexies, D.L. 30.12.2019, n. 162, (convertito in L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 1.03.2020) che ha previsto per le società già costituite di provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.
v La quarta apportata sempre all’articolo 379 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, dall'art. 51 bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.7.2020 che ha previsto per le società già costituite, quando ricorrono i nuovi requisiti, di provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.
Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.
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I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 22 marzo 2021 e le relative istruzioni. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2021.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2021 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 aprile 2021.
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Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
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Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- Articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- Articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- Articolo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- I debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- I debitori non soggetti a tali procedure.
Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
- Ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- A tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
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Consulenza economico aziendale
La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.
A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.
L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del trattamento contabile e fiscale, in capo all’impresa, dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
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L’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), successivamente riformulato dall’articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita), introducendo la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, ha previsto nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione e con gli Enti pubblici economici.
In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi complessivamente superiori ad Euro 10.000 sotto forma di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da Enti pubblici economici , sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.
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“Nuove Imprese a Tasso Zero” è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.
In particolare, la misura finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 1,5 ovvero 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.
La recente circolare MISE dell’8 aprile 2021 ha fissato al 19 maggio 2021 la data di apertura dello sportello agevolativo.
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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Consulenza economico aziendale
In sede di conversione in legge del DL 183/2020 (c.d. DL "Milleproroghe"), attraverso una modifica all'art. 106 co. 1 del DL 18/2020 convertito, è stato precisato che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, sono stati:
ð Prorogati i termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d’esercizio 2020; il rinvio dell’approvazione del bilancio può comportare il differimento dei termini di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte dirette e dell’IRAP;
ð Adottati alcuni accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno.
Inoltre, la diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti anche ai fini della predisposizione, attualmente in corso, dei bilanci relativi all’esercizio 2020.
Le principali problematiche conseguenti a tale diffusione attengono, in particolare:
• al trattamento delle perdite di bilancio 2020;
• alla sospensione della operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale (art. 2484, n. 4, cod. civ.);
alla continuità aziendale.
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In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Consulenza economico aziendale
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del Codice Civile, hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2020 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2019.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è l’OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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Consulenza economico aziendale
Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del bilancio di esercizio relativo al 2020 si applicano, le modifiche apportate dal D.lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12 comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti a alcuni principi contabili nazionali.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono
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La legge 28 dicembre 2015 n. 208, (Legge di bilancio 2016) ha introdotto nel nostro ordinamento della nuova figura giuridica della società benefit, che abbina lo scopo di lucro/mutualità all'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale opera.
Tali società si caratterizzano se, nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Il decreto Rilancio per incentivare la costituzione o la trasformazione di una società in società benefit ha previsto un credito d'imposta nella misura del 50% dei relativi costi di costituzione o trasformazione sostenuti dal 18 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Inoltre, la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha esteso fino al primo semestre del 2021 il riconoscimento di tale credito d’imposta e ha previsto che il credito d’imposta possa essere utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021, in luogo di prevederne l’uso per il solo anno 2021.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza le società benefit.
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Per far fronte alla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) e per consentire alle imprese di mitigare l’effetto delle perdite sui bilanci 2020, accedendo al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, è stata introdotta una norma in base alla quale le imprese possono derogare alla rappresentazione veritiera e corretta non imputando al conto economico la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La suddetta disposizione introduce una facoltà di deroga a quanto disposto dal Codice civile nell’articolo 2426, primo comma, n. 2 in materia di ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.
La circolare in oggetto passa in rassegna la relativa disciplina delineandone le peculiarità ed i particolari risvolti contabili e tributari.
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Consulenza economico aziendale
L’articolo 81 del D.L. 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) introduce - per il solo anno 2020 - un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”,
Il contributo è riconosciuto in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, con un investimento minimo di 10.000 euro.
Recentemente sul sito Internet del Dipartimento per lo sport è stato reso disponibile l’apposito DCPM contenente le disposizioni attuative per l’accesso al bonus. Come previsto dal DPCM attuativo dell’agevolazione in esame, i soggetti interessati devono inviare entro l’1.4.2021, una domanda al Dipartimento per lo sport utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito Internet del Dipartimento.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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Entro il prossimo 16 marzo 2021 i soggetti che hanno corrisposto nel 2020 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2021”.
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Consulenza tributaria
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
In relazione al solo anno 2020, a norma dell’art. 157, co, 1 D.L. n. 34/2020, gli atti in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020, pur dovendo essere emessi entro l’ordinario termine di scadenza, vanno notificati dal 1.1.2021 al 311.12.2021.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
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Entro il prossimo 16 marzo 2021 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2021 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021;
- L’imposta sostitutiva dovuta è dell’11%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2021.
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Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2021 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate e non è dell’11%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2021.
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La Legge di Bilancio 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’ambiente, ha introdotto a partire da luglio 2020, l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) c.d. Plastic Tax, che si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
L’entrata in vigore - che la legge di Bilancio 2021 fissa ora al 1° luglio 2021 - era stata già oggetto di un precedente slittamento in seguito al decreto Rilancio, che ne aveva differito l’adozione al 1° gennaio 2021, in luogo dell’originario termine fissato al 1° luglio 2020.
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 in materia di plastic tax riguardano non solo la proroga dei termini di entrata in vigore ma anche una vera e propria rimodulazione della disciplina, che prevede una modifica al ribasso del regime sanzionatorio, l’introduzione delle preforme nei semilavorati, l’inclusione dei committenti tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta , la responsabilità solidale del rappresentante legale di soggetti non residenti, l’elevazione dell’importo minimo per eseguire il pagamento e l’estensione dei poteri di verifica e controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Correlata con la Plastic Tax è stato previsto un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico dei produttori di materie plastiche.
Qui di seguito si fornisce una sintesi della nuova imposta e del credito d’imposta relativo all’adeguamento tecnologico.
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2021 n. 13088, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2021” (CU 2021), relativi all’anno 2020, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 5.2.2021) e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2021);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2021, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2021 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2021.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2021”.
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Visto che l’anno 2020 è stato un anno estremamente difficile e delicato a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), il Legislatore civile era intervenuto, attraverso il così detto “Decreto Liquidità”, n. 23 del 2020, sostanzialmente stabilendo che le perdite di bilancio eventualmente subite nel 2020, non portano all’adozione delle norme in materia previste dal codice civile. La legge di bilancio per il 2021 ha riformulato la norma del decreto-legge n. 23 del 2020, rinviando le decisioni sulle perdite dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 al quinto esercizio successivo. Inoltre la norma ha previsto la sospensione della operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.).
Si ricorda, infine, che l’articolo 7 del già citato decreto-legge n. 23 del 2020, così detto “Decreto Liquidità”, stabilisce che nella redazione del bilancio in corso al data del 31 dicembre 2020 può essere applicata la prospettiva della continuità aziendale se risulta sussistente nel bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2021
Scarica l'allegatoIl Regno Unito ha esercitato il proprio diritto di recesso dall’Unione europea (c.d. “Brexit”) con effetto dalle ore 23:00 inglesi del 31.1.2020 e da tale momento, ha assunto ai fini fiscali lo status di Stato extracomunitario.
In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha infatti ratificato il testo dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, caratterizzato:
- dalla previsione di un periodo transitorio dall’1.2.2020 al 31.12.2020, durante il quale sono rimaste vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell’Unione europea, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
- dall’uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea, a decorrere dall’1.1.2021.
Il 24.12.2020 l’Unione europea e il Regno Unito hanno poi stipulato un Accordo commerciale e di cooperazione (EU-UK Trade and Cooperation Agreement), che regola molte materie aventi ad oggetto gli scambi di beni, gli investimenti, la prestazione di servizi e la mobilità delle persone, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31.12.2020.
Di seguito si analizzano i principali effetti in ambito IVA dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, alla luce del suddetto Accordo del 24.12.2020.
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Consulenza tributaria
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2020, risultante dal mod. IVA 2021 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
- fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
- superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2021 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2021, relativo al 2020 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.2.2021 entro il 30.4.2021.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
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Consulenza tributaria
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
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Consulenza tributaria
La dichiarazione IVA 2021 periodo d’imposta 2020 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2021.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2021.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
- Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
Le novità della dichiarazione IVA 2021 periodo d’imposta 2020 riguardano principalmente:
- introduzione del nuovo rigo VA16 finalizzato all’indicazione dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza COVID-19;
- introduzione a rigo VF34 di un nuovo campo riservato alle operazioni esenti collegate con l’emergenza COVID-19 al fine di non influenzare il pro-rata;
- compilazione del quadro VQ limitata al “ripristino” del credito IVA connesso agli omessi versamenti periodici relativi al 2019 e 2018;
- introduzione del nuovo rigo VL41 al fine di gestire gli omessi versamenti periodici relativi al 2020 in presenza di un risultato a credito.
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Consulenza tributaria
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti in Italia sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati di tali operazioni tramite il c.d. “spesometro estero” o “esterometro”.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Tale adempimento non è richiesto in presenza di bollette doganali ovvero qualora il soggetto interessato:
- relativamente alle cessioni o alle prestazioni rese, emetta una fattura elettronica tramite il SdI con Codice destinatario “XXXXXXX”;
- relativamente agli acquisti o alle prestazioni ricevute, emetta un documento elettronico integrativo tramite il SdI, utilizzando i nuovi “Tipo documento” (TD17, TD18 e TD19).
La legge di bilancio 2021 ha previsto che dal 2022, divenendo obbligatorio far transitare i documenti dallo SdI, non sarà più necessario l’invio della comunicazione in esame.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale adempimento fiscale.
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Consulenza tributaria
Come noto, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito di problemi tecnici con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. N. 20765/2021 del 22.01.2021 è stata annunciata la proroga, dal 31.1 al 8.2.2021, del termine entro il quale deve essere effettuato l'invio dei predetti dati.
Tale proroga comporta anche lo "slittamento" del termine:
· entro il quale il STS renderà disponibili i dati all'Agenzia delle entrate, ora fissato al 16.3.2021 (anzichè 9.3);
· entro il quale il singolo contribuente può manifestare l'opposizione all'utilizzo dei dati in esame per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. In particolare, l'opposizione può essere effettuata fino all'8.2.2021 per i dati aggregati tramite l'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate ovvero dal 16.2 al 15.3.2021 per ogni singola spesa tramite l'area riservata del sito Internet del STS.
Si ricorda che a partire dalle spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
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La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
La Legge di bilancio 2021 modifica la modalità di erogazione del contributo stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall’importo, in unica soluzione.
Inoltre, solo per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell’agevolazione.
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Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.
La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni e di seguito si propone un quadro di sintesi della stessa.
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Consulenza tributaria
Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto" è stata (ri)proposta una "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Trattasi di un'opportunità particolarmente appetibile posto che:
} è possibile rivalutare anche un singolo bene, non dovendo più fare riferimento alle "categorie omogenee";
} il costo dell'operazione risulta ridotto. Infatti, per il riconoscimento fiscale della rivalutazione l'imposta sostitutiva dovuta è pari al 3%;
} il nuovo valore rivalutato rileva già dal 2021 per il calcolo di maggiori ammortamenti (ai fini della plus / minusvalenza in caso di cessione l'effetto è differito al 2024);
} è consentito rivalutare "gratuitamente" ai soli fini civilistici. Tale possibilità consente di migliorare la situazione patrimoniale dell'impresa, tenuto conto anche delle conseguenze dovute all'attuale situazione di crisi collegata all'emergenza COVID-19.
La Legge di Bilancio 2021 ha integrato l’articolo 110 D.L. 104/2020 estendendo il riallineamento con prelievo sostitutivo al 3% anche agli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l’avviamento e gli altri oneri pluriennali.
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Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 55 anni (under 56) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
La legge di bilancio per il 2019 aveva già innalzato il limite di età da 35 anni a 45 e concesso anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione. Inoltre, successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n.34 aveva esteso la misura ad altre regioni, quali Lazio, Marche e Umbria ed innalzato l’ammontare massimo del finanziamento da 50.000 a 60.000 euro per le iniziative svolte in forma individuale e sono state ridefinite le percentuali del finanziamento che sarà così articolato:
· 50% come contributo a fondo perduto
· 50% sotto forma di prestito a tasso zero, da rimborsare entro 8 anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento
Infine la legge di bilancio per il 2021 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 45 anni a 55 anni (con effetto dal primo gennaio 2021)
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
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L’articolo 1, commi 171–172, L. 30.12.178 (Legge di Bilancio 2021) ha disposto la proroga sino al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle seguenti regioni del Mezzogiorno:
Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Molise,
- Sardegna e
- Abruzzo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
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L’art. 1, comma 608 della Legge di bilancio 2021 ha prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).
Pertanto per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.
Rimane confermato dal 1° al 31 marzo il termine per l’invio delle domande per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari (cd. Bonus pubblicità) e la successiva trasmissione telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
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Consulenza economico aziendale
L'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, come modificato dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e il DM 26.5.2020 prevedono un nuovo credito d'imposta in sostituzione del vecchio bonus “Ricerca & sviluppo” di cui all'art. 3 del DL 145/2013.
Il credito è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato per gli investimenti in attività di:
· ricerca e sviluppo;
· innovazione tecnologica;
· altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Si ricorda che il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha potenziato il credito nelle regioni del Mezzogiorno per le attività del settore ricerca e sviluppo prevedendo un incremento delle aliquote a seconda della dimensione aziendale.
Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione secondo la nuova formulazione del 2021.
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La Legge di bilancio 2021 ha disposto la proroga fino al 31.12.2022, pur se con alcune modifiche, del credito d'imposta previsto a favore delle imprese che sostengono spese di formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
È inoltre stata ampliata la tipologia di costi agevolabili, a tutte le spese individuate dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014.
Si ricorda, in proposito, che il bonus:
- è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
- prevede aliquote differenziate a seconda della dimensione delle imprese;
- è concesso nei limiti dell’importo massimo agevolabile per le medie e grandi imprese pari a € 250.000 e per le piccole imprese pari a € 300.000;
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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Finanza aziendale
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.
Le misure adottate per il sostegno al credito, nella forma di moratorie e sospensioni dei rientri da finanziamenti già in essere, sono la moratoria temporanea:
} delle revoche delle aperture di credito e degli anticipi su crediti,
} dei rientri dai prestiti non rateali
} delle rate in scadenza dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale,
disposta a favore delle microimprese, delle piccole e medie imprese, nonché degli esercenti arti e professioni;
La legge di Bilancio 2021 ha confermato la proroga dei termini dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Scarica l'allegatoIl planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2020.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2021.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
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Consulenza economico aziendale
L'art. 1 co. 1051-1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 dall'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019.
In particolare, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, è riconosciuto un credito d'imposta in misura differenziata a seconda della tipologia di investimento.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina degli incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti in:
- beni strumentali ordinari;
- beni materiali “industria 4.0”;
- beni immateriali “industria 4.0”.
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Consulenza tributaria
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Scarica l'allegatoA decorrere dal giorno 1 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è passato dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale incremento determina.
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Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistiche in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2021, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa.
Sono anche fornite alcune indicazioni in ordine alle norme antiriciclaggio e alla fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria dal 1 gennaio 2019.
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Nel corso dell’anno 2020 lo STUDIO ADRIANI ha prodotto 100 circolari (compresa la presente) che ci auguriamo abbiano dato un valido supporto a chi quotidianamente deve affrontare le continue innovazioni normative.
Come consuetudine, anche quest’anno a fine esercizio è stato redatto e trasmesso in allegato alla presente l’indice di tutte le circolari emesse e inviate nel corso dell'anno (cfr. allegato 1).
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I Decreti 112 e 117 del 2017 hanno individuato nel bilancio sociale lo strumento principale attraverso il quale gli enti del terso settore (ETS) possono rendicontare lo svolgimento della propria attività istituzionale nei confronti dei vari soggetti che si interfacciano con loro.
Al fine di omogeneizzare le regole di redazione, con il DM del 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, applicabili già a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, ossia a partire dall’esercizio 2020.
Questo significa che i primi bilanci sociali predisposti con la nuova disciplina saranno quelli approvati (presumibilmente) nella primavera dell’anno 2021 e riferiti al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.
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Consulenza tributaria
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
Recentemente, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
Scarica l'allegatoL’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
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Consulenza tributaria
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, successivamente aggiornato con il provv. 20.4.2020 n. 166579, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, adottabili, in via facoltativa, dall’1.10.2020 e, obbligatoriamente, dall’1.1.2021.
Le molte novità contenute nel nuovo tracciato consentono, da un lato, di semplificare alcuni processi (si pensi, ad esempio, all’integrazione elettronica della fattura a seguito di inversione contabile) e, dall’altro, di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti previsti dal programma di assistenza on line, che verranno proposti ai soggetti passivi a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 (registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA).
Le principali novità consistono nell’introduzione di:
• nuovi codici (“Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”);
• nuove tipologie di controllo.
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Consulenza economico aziendale
Le imprese che hanno effettuato investimenti in ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica e design nel corso dell’esercizio 2020, hanno la possibilità di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, la cui misura varia in funzione delle spese sostenute e del tipo di attività svolta.
Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2020, nel ridefinire la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, ha introdotto un nuovo credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in attività di:
- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Con la presente circolare si focalizza l’attenzione sul tema del regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai contribuenti nell’identificazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione.
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Entro il 31 dicembre 2020 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
Scarica l'allegatoCon l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti.
Consulenza tributaria
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
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Consulenza tributaria
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2020 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2020, relativo al 2019.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
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L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
A partire dal 2018 sono state definite alcune misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT riguardanti l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.
Dal primo gennaio 2021, salvo diversi nuovi accordi, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.
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Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2020 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2021.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
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Consulenza tributaria
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
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Consulenza tributaria
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2020, tale termine scade il giorno 28.12.2020 (essendo domenica il 27.12.2020).
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
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Dal 25 maggio 2018, nell’Unione Europea le regole privacy sono dettate dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dalla direttiva UE 2016/680. Alle disposizioni di matrice europea, si affianca, nel nostro paese, la disciplina prevista dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normative nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679, con il quale sono state introdotte alcune importanti novità in materia di privacy.
L’emergenza epidemiologica in atto ha avuto notevoli impatti anche sulla disciplina della tutela dei dati personali, sostanzialmente derivanti dall’introduzione di una serie di obblighi a carico dei datori di lavoro finalizzati a contenere la diffusione del contagio.
Risulta evidente che le regole del GDPR, considerando l’eccezionalità del contesto storico di Pandemia globale, non devono essere accantonate ma, al contrario, possono contribuire a fornire un efficace modello organizzativo per la corretta gestione dell’emergenza.
Di seguito si forniscono chiarimenti sulla disciplina della tutela dei dati personali nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Consulenza tributaria
A decorrere dal 2020, i co. 738 - 783 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
Il termine entro cui deve essere versata la seconda rata della “nuova” IMU per l’anno 2020 è stabilito al 16.12.2020.
Inoltre, sono previste alcune esclusioni dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 per i possessori di immobili che hanno subito un’interruzione dell’attività a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19. Al riguardo, si ricorda che anche i singoli Comuni possono prevedere proroghe del termine di versamento per i contribuenti che sono in difficoltà economiche a causa della pandemia.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
Il Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
- Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
- Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
- Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
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Consulenza tributaria
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 59/2020 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, valutano il contribuente in termini di “affidabilità” (punteggio da 1 a 10).
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
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Consulenza tributaria
L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2019.
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Consulenza tributaria
L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2020 – 2022, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2020 – 2022 occorreva compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2020 relativo all’anno 2019.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2020 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
L'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Organizzazione aziendale
Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto", recentemente convertito in Legge, è stata (ri)proposta una "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Trattasi di un'opportunità particolarmente appetibile posto che:
} è possibile rivalutare anche un singolo bene, non dovendo più fare riferimento alle "categorie omogenee";
} il costo dell'operazione risulta ridotto. Infatti, per il riconoscimento fiscale della rivalutazione l'imposta sostitutiva dovuta è pari al 3% (nella "versione" della rivalutazione contenuta nella Finanziaria 2020 l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 12%-10%);
} il nuovo valore rivalutato rileva già dal 2021 per il calcolo di maggiori ammortamenti (ai fini della plus / minusvalenza in caso di cessione l'effetto è differito al 2024);
} è consentito rivalutare "gratuitamente" ai soli fini civilistici. Tale possibilità consente di migliorare la situazione patrimoniale dell'impresa, tenuto conto anche delle conseguenze dovute all'attuale situazione di crisi collegata all'emergenza COVID-19.
In linea generale le imprese non possono volontariamente rivalutare i beni d'impresa posto che l'art. 2426, C.c. impone la valutazione delle immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione. Come evidenziato dal Principio contabile OIC n. 16.
Scarica l'allegatoIl D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità per le società e gli enti al verificarsi di uno dei reati previsti nel medesimo decreto, allorché esso sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.
Lo scorso 14 luglio 2020, in attuazione della c.d. direttiva PIF - Direttiva UE 2017/1371 - è stato approvato il D.Lgs. n. 75/2020 che prevede, da un lato, l’introduzione dei nuovi reati presupposto ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e, dall’altro, delle modifiche anche su taluni reati che erano già inclusi fra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Con specifico riferimento all’introduzione dei nuovi reati presupposto per la responsabilità degli enti, il citato decreto ha ampliato le fattispecie rilevanti con l’aggiunta dei delitti di: frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 2 L. 898/1986); peculato (articolo 314, c. 1 c.p.); abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.); contrabbando (di cui al D.P.R. 43/1973).
Con specifico riferimento ai reati tributari è stato integrato l’articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. n- 231/2001, recentemente introdotto dal D.L. n. 124/2019 che, dopo l’iter di conversione, aveva già inserito fra i reati presupposto, quelli tributari più gravi e, in particolare, quelli di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture false (articolo 8 D.Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione dei documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. n. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 D.Lgs. n. 74/2000).
Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sulla disciplina della Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, avendo riguardo all’introduzione dei reati tributari tra quelli c.d. “presupposto”.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre 2020, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2020.
Tuttavia l'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2020 di tale imposta. Tuttavia l'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e delle imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, influiscono sull’acconto per la cedolare secca 2019 dei soggetti ISA.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
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Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2020. Tuttavia l'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
· compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% ( o al 30.4.2021 se vi è stata la riduzione nel fatturato del primo trimestre).
· superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre ( o al 30.4.2021 se vi è stata la riduzione del fatturato nel primo trimestre).
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Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRPEF e all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF e IRAP è:
- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2020 nella misura del 100%.
-
superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2020.
L'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
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Finanza aziendale
L'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 (modificato dal DL 50/2017 conv.) e il DM 28.11.2017 (che sostituisce il precedente DM 30.7.2015) prevedono, per i titolari di reddito d'impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono esercitare l’opzione per la tassazione agevolata i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.
Tale regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, in quanto incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali, evitandone la ricollocazione all’estero e, nel contempo, favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
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Finanza aziendale
Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto Crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:
- 10 % sotto forma di contributo a fondo perduto;
- 40 % come finanziamento agevolato, da restituire senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.
Con il Decreto direttoriale del MISE del 1 ottobre 2020, è stato stabilito che la domanda dovrà essere inoltrata tramite procedura telematica, a partire dalle ore 12:00 del 15 dicembre 2020.
Di seguito si riepilogano i tratti salienti della disciplina.
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Il SUPERBONUS è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ECOBONUS).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare:
· per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
· o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
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Consulenza tributaria
Entro il 2.11.2020 (il 31 ottobre cade di sabato) i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2020 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Si registrano novità in merito alla compilazione dei quadri ST-SK-SG-SM.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
Finanza aziendale
L’articolo 81 del D.L. 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) introduce - per il solo anno 2020 - un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”,
Il contributo è riconosciuto in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, con un investimento minimo di 10.000 euro.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito DPCM di prossima emanazione.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
Finanza aziendale
La Nuova Sabatini, istituita dal D.L. n. 69/2013, consiste in un finanziamento agevolato per le PMI che acquistano beni strumentali nuovi, software e tecnologie digitali. Il beneficio prevede anche l’intervento dello Stato con un contributo MISE, che sostanzialmente copre gli interessi del finanziamento, calcolati al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli in tecnologie digitali.
I beni finanziati devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni.
La Legge di Bilancio 2020 ha rifinanziato la c.d. Nuova Sabatini per gli anni 2020 – 2025. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle Regioni meridionali. Infine ha esteso l’ambito applicativo oggettivo agli investimenti produttivi ecosostenibili.
Finanza aziendale
L’Avviso pubblico INNOPROCESS promosso dalla Regione Puglia supporta micro, piccole e medie imprese nella realizzazione di soluzioni ICT (Tecnologia dell'informazione e della comunicazione) come commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica, coerentemente con la strategia di smart specialisation.
L’agevolazione è concessa in forma di sovvenzione diretta nella misura del 46% della spesa complessiva ritenuta congrua, fino al 50% per aziende in possesso del rating di legalità, nel limite del contributo massimo previsto per ogni progetto pari a 240.000 euro per impresa e 400.000 euro per raggruppamenti di imprese.
Le domande di agevolazione possono essere inviate dalle 12:00 del 27/07/2020 fino all’esaurimento dei fondi.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
Consulenza economico aziendale
Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 45 anni (under46) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
In particolare la legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 35 anni a 45 anni (con effetto dal primo gennaio 2019) e concedendo anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione (rispettando determinati requisiti).
Da ultimo, il D.L. 19 maggio 2020, n.34 ha esteso la misura ad altre regioni, quali Lazio, Marche e Umbria. Con lo stesso decreto, l’ammontare massimo del finanziamento è stato innalzato da 50.000 a 60.000 euro per le iniziative svolte in forma individuale e sono state ridefinite le percentuali del finanziamento che sarà così articolato:
- 50% come contributo a fondo perduto
- 50% sotto forma di prestito a tasso zero, da rimborsare entro 8 anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
Finanza aziendale
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Da ultimo, il Decreto Rilancio (DL del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto le seguenti novità per il periodo d’imposta 2020 a fronte dell’emergenza sanitaria del Covid-19:
- previsione del credito d’imposta nella percentuale del 50% sul complesso degli investimenti effettuati (non dunque, esclusivamente, su quelli incrementali come previsto per gli anni precedenti);
- ampliamento soggettivo;
- nuovi termini per la presentazione della domanda dal 1.9.2020 al 30.9.2020.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
Finanza aziendale
Con la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 184 a 216) è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, al fine di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato per gli investimenti in attività di:
· ricerca e sviluppo;
· innovazione tecnologica;
· altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha potenziato il credito nelle regioni del Mezzogiorno per le attività del settore ricerca e sviluppo prevedendo che il credito d’imposta del 12% venga incrementato al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.
Si propone, con la presente circolare, un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione secondo la nuova formulazione del 2020.
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La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In ultimo con l’Ordinanza numero 12929 del 15 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha confermato che non vi è l’assoggettamento ad IRAP se il professionista dimostra l’autonoma organizzazione.
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU, in seguito al D.L. n. 34/2019, è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso degli immobili.
Il differimento del termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre per la dichiarazione IMU/TASI “ordinaria” non è previsto per la dichiarazione IMU/TASI degli enti non commerciali, alla quale il termine di presentazione previsto rimane il 30 giugno 2020.
Si precisa che la dichiarazione IMU è valevole anche ai fini della TASI.
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Consulenza tributaria
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
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A partire dall’1 luglio 2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.
Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
A decorrere dall’1.7.2020 si applica inoltre il credito d’imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.
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Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2020 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2019. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Consulenza tributaria
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2019 (modello REDDITI SP 2020), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2019 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27807, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2020, relativo ai redditi prodotti nel 2019.
Consulenza tributaria
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2019, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2020 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.1.2020 Prot. n. 27765/2020 ed aggiornato con Provvedimento del 27 aprile 2020, per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2019.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
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Finanza aziendale
L’art. 28 del DL 34/2020 ha previsto un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.
Rispetto al precedente credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020, previsto soltanto per i canoni di locazione di botteghe e negozi, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Nonostante la norma non preveda direttamente alcun provvedimento attuativo, ai fini della concreta fruizione del credito d’imposta, mancano infatti sia il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, sia le norme attuative per l’eventuale cessione a terzi.
Di seguito si riportano gli aspetti principali della disciplina riguardante il credito di imposta.
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Consulenza tributaria
Il decreto legge 19.5.2020 n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020), anche noto come decreto legge rilancio, ha dettato delle disposizioni concernete i procedimenti amministrativi e, più in generale, l’attività dell’amministrazione in vista della ripresa e dell’auspicato ritorno alla normalità, dopo le misure adottate dal precedente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva adottato misure “conservative”, sotto l’imperio dell’emergenza quali, ad esempio, la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza.
Non è prevista una sospensione generalizzata dei termini di versamento derivanti da atti impositivi. Come si evidenzierà, detta sospensione opera solo per determinate tipologie di atti, come avvisi di addebito INPS e cartelle di pagamento.
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Consulenza tributaria
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2020 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2020 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2020.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
Finanza aziendale
Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono stati ufficialmente confermate le agevolazioni c.d. l’Ecobononus e il Sismabonus.
Nello specifico, il Decreto Rilancio ha innalzato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura, limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.
Consulenza tributaria
A causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), in corso di conversione in legge, prevede ulteriori disposizioni di sospensione e proroga dei versamenti e degli adempimenti fiscali.
In particolare:
- viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, oppure in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;
- vengono rinviati alcuni termini riguardanti le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici.
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Consulenza tributaria
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2020, da presentare nell’anno 2020 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2019.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2020.
Finanza aziendale
La Legge di bilancio 2020 ha disposto anche per l’esercizio 2020, pur se con alcune modifiche, la proroga del credito d'imposta previsto a favore delle imprese che sostengono spese di formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”
Atteso il richiamo operato dal Legislatore al D.M. del 4 maggio 2018, il credito d’imposta – di fatto – è già pienamente operativo.
Si ricorda, in proposito, che il bonus:
- è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
- prevede aliquote differenziate a seconda della dimensione delle imprese;
- è concesso nei limiti dell’importo massimo agevolabile per le medie e grandi imprese pari a € 250.000 e per le piccole imprese pari a € 300.000;
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- all’articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- all’articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- all'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- i debitori non soggetti a tali procedure.
Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
? ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
? a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
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Consulenza economico aziendale
L’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), successivamente riformulato dall’articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita) introducendo la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, ha previsto nuovi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione e con gli Enti pubblici economici.
In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi superiori ad Euro 10.000 sotto forma di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro partecipate, sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio, rivisto per il 2020, prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
Venerdì 24 aprile 2020 è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo ha fornito la piena attuazione del Protocollo in esame.
Di seguito si propone un riepilogo degli adempimenti e delle regole che aziende e professionisti devono rispettare al fine di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro alla luce dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del Covid-19.
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Consulenza economico aziendale
La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di tre recenti modifiche.
In particolare:
- la prima, apportata dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 (recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), ha, tra l’altro, abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore;
- la seconda, apportata dal D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 14/2019.
- La terza apportata all’articolo 379 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, dall'art. 8, comma 6 sexies, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 1.03.2020 che ha previsto per le società già costituite, quando ricorrono i nuovi requisiti, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.
Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.
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Consulenza tributaria
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del Coronavirus, l'art. 64 del DL 17.3.2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”) ha previsto un credito d'imposta sulle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020.
L'art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 18 (Decreto “Liquidità”) è successivamente intervenuto sulla materia, estendendo l'ambito applicativo di tale credito d'imposta anche con riferimento all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dai provvedimenti di sospensione o riduzione delle attività per contenere il contagio da coronavirus si prevede che le PMI con sede in Italia possano avvalersi - dietro comunicazione - di una moratoria straordinaria per il pagamento dei debiti finanziari.
Le nuove disposizioni sono applicabili alle PMI, come definite dalle disposizioni comunitarie.
In genere la proroga ha efficacia sino al 20 settembre 2020.
Per aderire le imprese devono presentare in banca una istanza per godere della proroga di legge o di quella prevista dall’accordo ABI (vedi Circolare STUDIO ADRIANI n. 26/2020)
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Consulenza tributaria
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il nuovo modello da utilizzare nel 2020 e le relative istruzioni, che vanno così a sostituire quello approvato con provvedimento del 19 marzo 2019. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2020.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2020 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020 (invece della scadenza ordinaria del 30 aprile), in quanto l’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
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Consulenza tributaria
L'aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.
L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES".
Detta deduzione, spettante anche ai soggetti IRPEF, va determinata nell’ambito del modello REDDITI 2020 per l’esercizio 2019.
Di seguito le caratteristiche dell’agevolazione, con evidenziazione delle novità di quest’anno.
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Finanza aziendale
Con il c.d. “decreto liquidità”, in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.
Il DL 8.4.2020 n. 23 reca infatti alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI. In particolare:
- l’art. 13 del DL 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all’ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall’art. 49 del DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che viene infatti contestualmente abrogato;
- l’art. 1 del DL 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
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Consulenza tributaria
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
· il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24;
· l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata Sezione “Fatture e corrispettivi” del proprio sito Internet;
Il D.L. n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020, all’art. 17 è intervenuto in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in particolare:
- l’art. 17, comma 1, D.L. n. 124/2019, ha modificato il terzo periodo dell’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, in merito al regime sanzionatorio in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo;
- l’art. 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019, ha introdotto la possibilità (al verificarsi di determinate fattispecie) di procedere al versamento dell’imposta di bollo con cadenza semestrale anziché trimestrale.
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Consulenza economico aziendale
La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.
A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.
L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.
In particolare l’emergenza sanitaria, propagatasi in tutte le regioni italiane a seguito della diffusione del Covid-19, richiede agli operatori di settore di affrontare alcuni temi oggettivamente ineludibili per contemperare gli effetti della crisi in atto con il mantenimento delle misure di compliance normativa.
Consulenza tributaria
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il “plafond”, ossia l’importo limite disponibile per l’esportatore abituale al fine di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA.
Con l’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l’esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori. Tuttavia, nonostante la decorrenza di tali disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, solo in data 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato, finalmente, l’atteso provvedimento direttoriale n. 96911/2020 con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell’articolo 12-septies, D.L. 34/2019.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e dal citato Provvedimento direttoriale n. 96911/2020.
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Consulenza economico aziendale
In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Consulenza tributaria
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24;
- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata Sezione “Fatture e corrispettivi” del proprio sito Internet;
Il D.L. n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020, all’art. 17 è intervenuto in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in particolare:
- l’art. 17, comma 1, D.L. n. 124/2019, ha modificato il terzo periodo dell’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, in merito al regime sanzionatorio in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo;
- l’art. 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019, ha introdotto la possibilità (al verificarsi di determinate fattispecie) di procedere al versamento dell’imposta di bollo con cadenza semestrale anziché trimestrale
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Finanza aziendale
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), che si articolano su cinque assi:
- Finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- Iniezione di liquidità nel sistema del credito;
- Sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
- Misure di sostegno per specifici settori economici.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle misure inerenti la Iniezione di liquidità nel sistema del credito.
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Consulenza tributaria
Con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 il Governo è intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono essere svolte le attività economiche. Sul tema è stato successivamente emanato, in applicazione del medesimo D.P.C.M., il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 25 marzo 2020 (già pubblicato sul sito istituzionale del Ministero) che, dopo un confronto con le parti sociali, ridefinisce le attività consentite, introducendo alcune specificazioni.
In relazione a tale regolamentazione sono stati pubblicati numerosi chiarimenti sul sito del Governo in risposta alle domande più frequenti (FAQ); si tratta di chiarimenti che vengono continuamente aggiornati a seguito degli ulteriori provvedimenti emanati, per cui periodicamente occorre verificarne il contenuto.
Di seguito si aggiorna la disciplina delle attività sospese sulla base del più recente Decreto del Mise e si riportano i principali chiarimenti oggi disponibili.
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Consulenza economico aziendale
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), sono stati:
- Prorogati i termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d’esercizio 2019; il rinvio dell’approvazione del bilancio può comportare il differimento dei termini di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP;
- Adottati alcuni accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno.
Inoltre, la diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti anche ai fini della predisposizione, attualmente in corso, dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
Le principali problematiche conseguenti a tale diffusione attengono, in particolare:
- ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio;
- all’informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione;
- alla continuità aziendale.
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Consulenza economico aziendale
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del cod. civ., hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2019 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2018.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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Consulenza economico aziendale
Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del bilancio di esercizio relativo al 2019 si applicano, le modifiche apportate dal D.lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12 comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti a alcuni principi contabili nazionali.
Gli ultimi emendamenti, che sono indicati in un unico documento pubblicato il 28 gennaio 2019 sul sito della Fondazione OIC, si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:
- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:
- dell’attività svolta;
- dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
- dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.
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Consulenza tributaria
L’art. 4 del D.Lgs. 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.
La norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera.
Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:
- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro annui);
- sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
Consulenza economico aziendale
Già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato il 31 marzo 2015 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018.
Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 2015, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI.
Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
b) allungare la scadenza dei finanziamenti.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti dell’accordo nonché la modulistica per accedere alla sospensione e/o allungamento delle scadenze in vigore fino al 31 dicembre 2020.
Scarica l'allegatoFinanza aziendale
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. l. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Per l’anno 2020, è fissato dal 1° al 31 marzo prossimo il termine per l’invio delle domande per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali (cd. Bonus pubblicità).
In particolare, come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2020 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, per l’accesso al bonus pubblicità, successivamente all'invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
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Entro il prossimo 16 marzo 2020 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2020 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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Con la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 184 a 216) è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, al fine di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
L'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019 prevede, per il 2020, un nuovo credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in attività di:
- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione secondo la nuova formazione del 2020.
Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2020 dispone di una nuova edizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, mediante la riproposizione riveduta e corretta della disciplina originaria di cui alla L. 342/2000; i beni rivalutabili devono essere risultanti dal bilancio dell’esercizio che era in corso al 31 dicembre 2018, e la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, per cui di norma nel bilancio 2019.
La rivalutazione, va effettuata a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva ed ha effetti sia civilistici che fiscali e deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.
La legge precisa inoltre che la rivalutazione deve riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.
Rispetto ai precedenti provvedimenti, per le rivalutazioni che verranno eseguite nel bilancio 2019, le aliquote dell’imposta sostitutiva sono ridotte in modo significativo scendendo al:
Þ 12%, per i beni ammortizzabili;
Þ 10% per i beni non ammortizzabili;
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva (che si aggiunge, naturalmente, a quella dovuta per la rivalutazione) pari al 10%. La legge 160/2019 ha previsto per la prima volta la rateazione del versamento dell’imposta sostitutiva.
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L’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.
L’introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una maggiore capacità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Il legislatore ha previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:
• dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;
• dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attuazione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.
Il DM 24.12.2019 ha ampliato le ipotesi al ricorre delle quali è previsto l’esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre con il Provvedimento del 30.12.2019 si concentra sulle cessioni di benzina e gasolio.
L’agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.6 del 10 febbraio 2020, ha fornito delucidazioni in merito all’applicazione delle sanzioni qualora, durante il primo semestre di vigenza di tali obblighi, siano stati adottate forme differenti di documentazione dei corrispettivi.
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Entro il prossimo 31 marzo 2020 i soggetti che hanno corrisposto nel 2019 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.20.
Tra le principali novità recepite dal nuovo modello rientra l’equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.
Consulenza tributaria
In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”).
Gli elementi essenziali dell’accordo sono rappresentati:
- dalla previsione di un periodo transitorio dall’1.2.2020 al 31.12.2020, durante il quale rimangono vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell’Unione europea, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
- dall’uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea, a decorrere dall’1.1.2021.
Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta con-giuntamente dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30.6.2020.
Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.1.2020 n. 19 ha escluso l’applicazione delle norme contenute nel DL 25.3.2019 n. 22 (conv. L. 20.5.2019 n. 41), che in determinati casi potevano prolungare ai 18 mesi successivi l’applicazione delle disposizioni fiscali di natura comunitaria dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, in quanto presupponevano un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.
Finanza aziendale
L’art. 1, comma 319 della L. 27.12.2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito di imposta previsto a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni:
- Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Molise,
- Sardegna e
- Abruzzo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
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Finanza aziendale
La Nuova Sabatini, istituita dal D.L. n. 69/2013, consiste in un finanziamento agevolato per le PMI che acquistano beni strumentali nuovi, software e tecnologie digitali. Il beneficio prevede anche l’intervento dello Stato con un contributo MISE, che sostanzialmente copre gli interessi del finanziamento, calcolati al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli in tecnologie digitali.
I beni finanziati devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a immobilizzazioni in corso e acconti. I beni oggetto dell'investimento devono avere autonomia funzionale e devono essere correlati con l'attività produttiva dell'impresa.
La Legge di Bilancio 2020 ha rifinanziato la c.d. Nuova Sabatini per gli anni 2020 – 2025. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è stata elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle Regioni meridionali. Infine ha esteso l’ambito applicativo oggettivo agli investimenti produttivi ecosostenibili.
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I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato), il modello ordinario della Certificazione Unica.
La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 31 marzo 2020. Se la C.U. riguarda redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 ovvero redditi di lavoro autonomo, professionale, provvigioni, il termine di presentazione ultimo coincide con quello di presentazione del modello 770, ossia il 31.10.2020.
La Crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’Insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).
Infatti le norme sulla crisi d'impresa introdotte dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 prevedono che lo stato di salute delle aziende sia valutato, attraverso appositi INDICI elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ora al vaglio del MISE.
La novità in esame, come disposto espressamente dal comma 2 dell’art. 389, D.Lgs. n. 14/2019, è in vigore dal 16.3.2019, pertanto, già in sede di formazione del bilancio di esercizio per l’esercizio 2019, occorrerà verificare tutto il sistema degli indici di allerta al fine di procedere con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società.
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti degli Indicatori d Allerta o “early warning”, il cui obiettivo è quello di far emergere lo Stato di Crisi e monitorare la capacità dell’impresa di assicurare la solvibilità dei debiti, e la Continuità Aziendale.
Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2018 ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l’estero).
Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l’obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”).
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” ha modificato i termini di trasmissione della comunicazione, ora prevista con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile.
Pertanto, la trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale adempimento fiscale.
Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
- L’imposta sostitutiva dovuta è dell’11%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2020.
Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2020 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno;
- L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate e non è dell’11%.
Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’ambiente, ha introdotto a partire da luglio 2020, l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) c.d. Plastic Tax, che si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
Con la plastic tax l’Italia non fa altro che adeguarsi alla normativa comunitaria e, segnatamente, alla Direttiva 2019/904/UE, che si inserisce nell’ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l’ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d’Europa.
Correlata con la Plastic Tax è stato previsto un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico dei produttori di materie plastiche.
Qui di seguito si fornisce una sintesi della nuova imposta e del credito d’imposta relativo all’adeguamento tecnologico.
Consulenza tributaria
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio.
Consulenza tributaria
La dichiarazione IVA 2020 periodo d’imposta 2019 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2020.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2020.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
Ø Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
Ø Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
Le novità della dichiarazione IVA 2020 periodo d’imposta 2019 riguardano principalmente:
Ø introduzione nel Frontespizio della nuova casella riservata ai soggetti ISA esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione / prestazione della garanzia in caso di rimborso del credito IVA;
Ø introduzione del nuovo quadro VQ finalizzato alla determinazione del credito maturato a seguito dei versamenti IVA periodici “non spontanei” e del correlato nuovo rigo VL12;
Ø introduzione a rigo VL30 dei nuovi campi 4 e 5 riservati all’indicazione dell’IVA periodica versata rispettivamente a seguito di comunicazioni di irregolarità / cartelle di pagamento;
introduzione del nuovo quadro VP relativo ai dati delle liquidazioni IVA periodiche del quarto trimestre 2019, utilizzabile dai soggetti che intendono comunicare tali dati con la dichiarazione annuale IVA, da inviare entro il 2.3.2020.
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Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
1. per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
Consulenza tributaria
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2019, risultante dal mod. IVA 2020 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
1. fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2020 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2020, relativo al 2019 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.2.2020 entro il 30.4.2020.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Finanza aziendale
L’art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, ha previsto un nuovo credito d'imposta, rivolto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina degli incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti in:
beni strumentali ordinari;
beni materiali “industria 4.0”;
beni immateriali “industria 4.0”.
Consulenza tributaria
L’art. 4 del D.Lgs. 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.
Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l’iter di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.
Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
Consulenza tributaria
Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2019.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2020.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
Consulenza tributaria
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
A decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è passato dallo 0,8% allo 0,05% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale incremento determina.
Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistiche in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2020, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa.
Sono anche fornite alcune indicazioni in ordine alle norme antiriciclaggio e alla fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria dal 1 gennaio 2019.
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L’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
Con il Decreto datato 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, in attuazione della riforma contenuta nella Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016.
In particolare, l’obbligo di redazione del bilancio sociale viene richiamato da specifiche disposizioni contenute del D.lgs. 112/2017 per le imprese sociali e del D.lgs. 117/2017 per gli enti del Terzo Settore.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.
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Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti.
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Consulenza tributaria
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
Consulenza tributaria
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, in presenza di importi superiori a € 150.000,00 (il limite precedente era pari a € 250.000,00) hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Il limite di € 150.000,00 è stato modificato con D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta) della legge di conversione del suddetto decreto modificante.
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2019 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2019, relativo al 2018.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il predetto reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
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Consulenza tributaria
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP e IVA.
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Consulenza economico aziendale
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo hanno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, la cui misura varia in funzione delle spese sostenute.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
Con la presente circolare si focalizza l’attenzione sul tema del regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai contribuenti nell’identificazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione.
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Consulenza tributaria
Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2020.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
Entro il 31 dicembre 2019 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2018.
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Dal 25 maggio 2018, nell’Unione Europea le regole privacy sono dettate dal “pacchetto protezione dati” emanate dal Legislatore europeo nel 2016 e composto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dalla Direttiva UE 2016/680.
Alle disposizioni di matrice europea, si affianca, nel nostro Paese, la disciplina prevista dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normative nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
Tra i principali soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, come individuati dal GDPR e dal D.lgs. n. 196/2003 vi è la figura del titolare del trattamento.
Di seguito si forniscono chiarimenti sulla disciplina del GDPR privacy con particolare attenzione sulla figura del titolare del trattamento e la sua funzione.
Consulenza tributaria
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2019, tale termine scade il giorno 27.12.2019.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
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Consulenza economico aziendale
Nel Disegno di Legge di Bilancio 2020 viene nuovamente prorogato di un anno il c.d. “bonus formazione 4.0”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017 N. 205) e successivamente prorogato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145), prevedendone l'applicazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Risulta evidente, tuttavia, che detta proroga diverrà definitiva solo con la pubblicazione in G.U. della Legge di Bilancio 2020. Pertanto, attualmente, è possibile beneficiare dell’agevolazione con riferimento alle spese in attività di formazione del personale dipendente sostenute nel periodo d’imposta 2019.
Si ricorda, in proposito, che il bonus:
- è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
- prevede aliquote differenziate a seconda della dimensione delle imprese;
- è concesso nei limiti dell’importo massimo agevolabile per le grandi imprese pari a € 200.000 del limite e per le altre imprese pari a € 300.000;
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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Consulenza economico aziendale
La legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha introdotto l’obbligo di comunicare per le imprese le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni è stata modificata dall’art. 35, DL n. 34/2019.
Dalla lettura delle nuove disposizioni è possibile desumere innanzitutto che gli obblighi interessano le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, “effettivamente erogati” dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente.
Inoltre, relativamente alle modalità di pubblicazione:
- il termine per la pubblicazione sul sito Internet è stato differito al 30.6 (in precedenza 28.2);
- la pubblicazione sul proprio sito Internet è stata estesa anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa.
Il Legislatore ha altresì rivisto il regime sanzionatorio, prevedendo una moratoria per le violazioni relative al 2018, in quanto le (nuove) sanzioni sono applicabili a decorrere dall’1.1.2020.
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Il D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, attuativo della L. 19.10.2017 n. 155 di riforma organica delle procedure concorsuali, ha approvato il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
In generale, la nuova disciplina entrerà in vigore il 15.8.2020, tuttavia alcune importanti modifiche del Codice civile, sono già operative, in quanto l’entrata in vigore di queste disposizioni, prevista 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, è scattata il 16 marzo 2019.
In questo nuovo ambito normativo assumono particolare rilievo per tutte le società quelle norme che prevedono i nuovi assetti organizzativi societari funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi (artt. 375, 377, 379 Codice della crisi di Impresa).
Infatti con due modifiche al Codice civile (entrambe già in vigore dal 16 marzo 2019) il nuovo Codice della crisi impone a tutte le imprese e le società, di rivedere, in base alla loro natura, dimensione e di attività, il proprio apparato organizzativo.
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti della nuova normativa.
Il Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
- Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
- Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
- Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 16.12.2019 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta per i servizi indivisibili per l’anno 2019, a titolo di saldo TASI 2019.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale per i servizi indivisibili, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 16.12.2019 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2019, a titolo di saldo IMU 2019.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Si precisa che la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU è stato modificato dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, dopo la conversione in legge del D.L. 30.04.2019 n. 34(c.d. Decreto Crescita).
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2019 di tale imposta.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, influiscono sull’acconto per la cedolare secca 2019 dei soggetti ISA.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato), deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2019 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, non influiscono in alcun modo sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le persone fisiche devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRPEF e all’IRAP per l’anno 2019.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRPEF e all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF e IRAP è:
· inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
· compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100%.
· superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato).
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2019.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente se il debito IRAP complessivo è:
- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100%.
-
superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato).
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre 2019 cade di sabato), le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2019.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevedendo alcune agevolazioni al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.
La predetta agevolazione è stata più volte modificata, prima dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 che l’ha prorogata per il 2016, poi dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 che è intervenuto sulla nozione di start-up innovativa, estendendo la stessa anche alle PMI.
In seguito, la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto un incremento delle detrazioni/deduzioni per gli investitori nelle start-up innovative, oltre ad ulteriori agevolazioni fiscali rientranti nel piano Industria 4.0, come il “Voucher Innovation Manager” attuato con Decreto ministeriale del 7 maggio 2019.
Infine, il Decreto Legge 30 aprile 2019. n. 34, Decreto Crescita, ha riconosciuto alle start-up operative il “Voucher 3I – Investire in innovazione”.
Consulenza tributaria
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l’esportatore abituale.
Pertanto, i contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo definito “planfond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).
A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendono effettuare.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) a partire dal 1° gennaio 2020.
Finanza aziendale
La legge di bilancio 2018 ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l’estero).
Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l’obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”) a scadenza mensile che sostituisce il vecchio spesometro generale semestrale, ormai abrogato.
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. n. 89757/2018, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale nuovo adempimento fiscale con particolar riferimento all’istituto del ravvedimento operoso.
Consulenza tributaria
Entro il 31.10.2019 i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2019 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Inoltre quest’anno è consentita la trasmissione di più flussi anche da parte dello stesso sostituto. Di conseguenza, rispetto all’anno scorso, l’invio di flussi separati non richiede la presenza di intermediari diversi per ciascuno di essi.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
Consulenza tributaria
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 48/2019 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, valutano il contribuente in termini di “affidabilità” (punteggio da 1 a 10).
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
Finanza aziendale
L’art. 1 co. 228, 230 e 231 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle PMI, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).
Con riferimento a tale agevolazione sono stati emanati i seguenti decreti attuativi:
· il DM 7.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 1.7.2019 n. 152), che ha definito le disposizioni attuative di tale agevolazione;
· il DM 29.7.2019, recante le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.
Finanza aziendale
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. l. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Si evidenza che la norma che ha istituito il credito d'imposta, pur prevedendo un meccanismo di regolamentazione della misura virtualmente "a regime", ha espressamente disposto il necessario finanziamento soltanto per il biennio 2017- 2018. Ed infatti, per il 2019, la misura è rimasta “non operativa” sino all’entrata in vigore dell’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81) che ha modificato il citato art. 57-bis del DL 50/2017, riformulando, dal 2019, la misura agevolativa e individuando le necessarie coperture per l’applicazione dell’agevolazione “a regime”.
Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, a partire dal 1 ottobre 2019 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
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Finanza aziendale
L’art. 4 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del Patent box (c.d. opzione “fai da te”).
Prima di tale disposizione la procedura di ruling, consistente in un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, era obbligatoria con riferimento alla determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445 sono state definite le disposizioni attuative della nuova opzione.
Finanza aziendale
L'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 (modificato dal DL 50/2017 conv.) e il DM 28.11.2017 (che sostituisce il precedente DM 30.7.2015) prevedono, per i titolari di reddito d'impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono esercitare l’opzione per la tassazione agevolata i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. la percentuale di esclusione è pari al 50%.
Tale regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, in quanto incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali, evitandone la ricollocazione all’estero e, nel contempo, favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del PATENT BOX
Scarica l'allegatoIl Garante per la protezione dei dati personali, nel parere 22.1.2019, ha illustrato il quadro normativo in ordine al ruolo assunto dal soggetto che tratta, da un lato, i dati personali dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche), dall’altro, i dati personali dei dipendenti dei propri clienti, precisando, in particolare, il ruolo, del consulente del lavoro. Secondo il Garante, per il consulente del lavoro si configura la qualifica di:
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, qualora tratti i dati dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche) nella sua qualità di professionista, attività fiscalmente e normativamente regolamentata;
- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, qualora tratti i dati dei dipendenti dei propri clienti, assolvendo adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale affidati dal datore di lavoro.
Tali considerazioni, però, possono valere, in linea più generale, anche rispetto agli altri professionisti, quali commercialisti e avvocati per i rispettivi ambiti e adempimenti, che si trovino a trattare i medesimi dati nell’ambito di processi di progressiva esternalizzazione da parte del titolare del trattamento.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
A partire dal 2018 sono state definite alcune misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT riguardanti l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.
Scarica l'allegatoConsulenza economico aziendale
La Nuova Sabatini, istituita dal D.L. n. 69/2013, consiste in un finanziamento agevolato per le PMI che acquistano beni strumentali nuovi, software e tecnologie digitali. Il beneficio prevede anche l’intervento dello Stato con un contributo MiSE, che sostanzialmente copre gli interessi del finanziamento, calcolati al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli in tecnologie digitali.
I beni finanziati devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a immobilizzazioni in corso e acconti. I beni oggetto dell'investimento devono avere autonomia funzionale e devono essere correlati con l'attività produttiva dell'impresa.
La misura agevolativa in oggetto è stata potenziata dal Decreto crescita (DL n. 34/2019, art 20 e 21), che nello specifico prevede:
- un finanziamento fino a 4 milioni di euro concedibili per singola impresa;
- un contributo MiSE in unica soluzione fino a 100mila euro;
- un nuovo sostegno alla capitalizzazione.
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Consulenza economico aziendale
Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 45 anni (under46) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
In particolare la legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 35 anni a 45 anni (con effetto dal primo gennaio 2019) e concedendo anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione (rispettando determinati requisiti).
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
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La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di due recenti modifiche di segno sostanzialmente contrario.
In particolare:
- la prima, apportata dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 (recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), ha, tra l’altro, abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore;
- la seconda, apportata dal D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 14/2019.
Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
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Consulenza tributaria
L’art. 1, D.L. 30.4.2019, n. 34 (cd. Decreto «crescita») conv. in L. 28.6.2019, n. 58 ha previsto la reintroduzione del super ammortamento, nella misura del 30%, con la previsione di un limite di € 2.500.000 per gli investimenti agevolabili, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4.2019 al 31.12.2019 o nel maggior termine del 30.6.2020 a condizione che, entro la data del 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono, quindi, esclusi gli investimenti effettuati dall’1.1.2019 al 31.3.2019.
Analogamente alla precedente versione del super ammortamento disciplinata dall’art. 1, co. 29, L. 27.12.2017, n. 205, è confermata l’esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, mentre restano agevolabili gli autoveicoli individuati dall’art. 54, co. 1, D.lgs. 30.4.1992, n. 285 (ad esempio, autobus e autocarri).
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina in materia di Super ammortamento.
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Consulenza tributaria
Con la circ. 17.6.2019 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo documento di prassi, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato la fatturazione elettronica.
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Consulenza tributaria
L’art. 3 del DL 119/2018 ha previsto una rottamazione dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017.
Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e la domanda andava presentata entro il 30.4.2019.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) nella L. 28.6.2019 n. 58, è stato prorogato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli.
Di seguito si riepilogano i tratti essenziali della rottamazione dei ruoli, precisando che essi non sono stati mutati dal predetto intervento normativo, e tenendo presente che:
- è possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti;
- le domande già presentate, ma successivamente al precedente termine del 30.4.2019, sono valide e sono soggette alla disciplina del DL 34/2019 convertito (la prima rata, ad esempio, andrà versata entro il 30.11.2019 e non entro il 31.7.2019);
- non sembra possibile, con la domanda da presentare entro il 31.7.2019, modificare la scelta circa il pagamento in unica soluzione esercitata nella domanda presentata entro il 30.4.2019, né revocare la domanda presentata entro il 30.4.2019
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Consulenza tributaria
Nella giornata del 27 giugno c.a., il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita).
La legge di conversione n. 58/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019, introduce, tra l’altro, una serie di disposizioni che incidono in misura importante sulle principali scadenze fiscali.
Diventa quindi ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2018 è fissato al 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).
Si precisa che la dichiarazione IMU è valevole anche ai fini della TASI.
Si precisa che la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU passerà dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, dopo la conversione in legge del D.L. 30.04.2019 n. 34(c.d. Decreto Crescita) che avverrà entro il 29.06.2019.
Consulenza economico aziendale
Con il DPCM 30.4.2019, pubblicato sulla G.U. 29.5.2019 n. 124, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta, introdotto dall’art. 1 co. 621 - 627 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019 con riferimento agli inter-venti di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorchè destinati ai soggetti concessionari o affidatari (c.d. “Sport bonus”).
In pratica, è stato prorogato e ampliato il credito d’imposta concesso, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018, dall’art. 1 co. 363 - 366 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e dal DPCM 23.4.2018 (pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130).
Consulenza tributaria
L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmis-sione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.
L’introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una mag-giore capacità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la me-morizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fisca-le.
Il legislatore ha previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:
• dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superio-re a 400.000,00 euro;
• dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attua-zione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.
Scarica l'allegatoIl diritto annuale CCIAA dovuto per il 2019 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2018. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro l’1.7.2019 (in quanto il 30.6 cade di domenica) o il 31.7.2019 con la maggiorazione dello 0,40%.
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Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2018 (modello REDDITI SP 2019), senza incorrere in sanzioni entro il 30 settembre 2019 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23591, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2019, relativo ai redditi prodotti nel 2018.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2018 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
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La TASI è un tributo per i servizi indivisibili dovuta da chi detiene a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.
Entro il prossimo 17.6.2019 (il 16.6.2019 cade di domenica) va effettuato il versamento dell’acconto TASI 2019.
Di seguito vengono descritte le principali modalità per il calcolo della TASI 2019.
Consulenza tributaria
Il prossimo 17.6.2019 (il 16.6.2019 cade di domenica) scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2019.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
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Consulenza tributaria
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.
Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
· verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
· esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 126200/2019 del 10.05.2019 sono stati finalmente aggiunti gli ulteriori tasselli necessari per “completare” la nuova disciplina in materia di Isa, sebbene il lavoro non sia ancora finito, mancando all’appello il software per l’elaborazione dei dati, grazie al quale gli Isa potranno trovare concreta applicazione.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
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Le aliquote INPS della gestione separata sono le percentuali fissate dall'INPS, di concerto con il Governo, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori a progetto, i parasubordinati, i venditori porta a porta, a domicilio, i dottorati, gli amministratori ed altri, devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata.
Alle aliquote, va aggiunto un ulteriore 0,72%, (articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale.
Dall’anno 2019, l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95) e non pensionati è aumenta divenendo il 33%.
Non si registrano invece variazioni con riguardo all’aliquota prevista per:
- i professionisti “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati;
- gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione
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Consulenza tributaria
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2018, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi sul Modello REDDITI 2019 approvato e aggiornato dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019 n.23599 per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2018.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
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Consulenza tributaria
Dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata del proprio sito Internet;
- il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.
In attuazione di quanto sopra con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata della Sezione “Fatture e corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23.4.2019 ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24.
Consulenza tributaria
Con il Provvedimento del 30.1.2019 n. 23596 dell’Agenzia dell’Entrate, è stato approvato il Mod. REDDITI 2019 delle persone fisiche con le relative istruzioni, utilizzabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2018.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.09.2019.
I versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione, devono essere effettuati, entro il 1 luglio 2019 (30 giugno 2019 cade di domenica) senza maggiorazione di interessi.
Inoltre, è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine ovvero il 31 luglio 2019 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
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I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19.3.2019 n. 64421 è stato approvato il nuovo modello IVA TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2019.
L'aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di recepire due importanti novità: includere tra i soggetti passivi anche il Gruppo IVA e far beneficiare degli effetti premiali previsti dall’Agenzia delle Entrate i contribuenti con elevato livello di affidabilità derivante dall’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2019 dovrà essere inviato telematicamente entro il 30 Aprile 2019.
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Il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, ha introdotto importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli, prevedendo la riapertura dei termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nell’intervallo temporale dall’1.1.2000 al 31.12.2017 (cd. Rottamazione ter).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiornato il mod. DA-2018 e DA-2018-D, da presentare entro il 30.4.2019 da parte dei soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’estensione della “rottamazione-ter”, ad opera del Decreto c.d. “Semplificazioni”, ai soggetti che hanno aderito alla “rottamazione-bis” e che non hanno effettuato entro il 7.12.2018 il versamento delle rate scadute.
Tali soggetti, al fine di rientrare nella definizione agevolata devono presentare il citato modello. Diversamente, coloro che hanno provveduto al versamento entro il 7.12.2018 sono automaticamente ammessi.
Di seguito si analizza la disciplina della c.d. “rottamazione ter”.
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E’ entrata in vigore dal 16 marzo 2019 la nuova normativa su revisione e controllo delle società a responsabilità limitata, prevista dall’articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza):
Le novità normative sono riportate nel nuovo articolo 2477 del Codice civile e possono essere suddivise in due categorie: quelle relative alle clausole statutarie delle Srl; e quelle che ineriscono ai presupposti dettati dalla legge per la nomina dei soggetti preposti allo svolgimento dei compiti di revisione e controllo.
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Consulenza tributaria
Il reverse charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione.
L’applicazione del reverse charge nell’ambito delle (specifiche) operazioni interne, come previsto dalla Direttiva UE, ha carattere temporaneo. In particolare al 31.12.2018 scadeva l’operatività del meccanismo in esame applicabile alle cessioni di:
- telefoni cellulari;
- console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato;
- quote di emissione di gas a effetto serra;
- gas / energia elettrica a un soggetto passivo – rivenditore.
In sede di conversione del D.L. 119/2018 è stato recepito il differimento al 30 giugno 2022, di cui alla Direttiva 2018/1695/CE, dell’applicazione del meccanismo del reverse charge alle operazioni suddette.
Qui di seguito si riepiloga la disciplina del reverse charge di cui all’art. 17 DPR 633/1972.
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Finanza aziendale
In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
Scarica l'allegatoFinanza aziendale
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del cod. civ., hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2018 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2017.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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Consulenza tributaria
I contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo definito “planfond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).
A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendono effettuare.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura.
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Consulenza economico aziendale
La legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate.
I destinatari degli obblighi di pubblicazione possono suddividersi in tre categorie:
- associazioni, fondazioni e ONLUS;
- imprese;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
L’obbligo di pubblicazione non sussiste ove gli importi ricevuti siano inferiori a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
Le modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto. Infatti:
- i soggetti diversi dalle imprese devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet /portale digitale entro il 28.2 di ogni anno ed “in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo”;
- con riferimento alle imprese l’obbligo in esame è adempiuto mediante l’indicazione delle predette informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato.
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Finanza aziendale
Entro il prossimo 1° aprile, dal momento che il 31 marzo cade di domenica, dovrà essere presentata dai soggetti interessati la domanda telematica “prenotativa” per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 57 bis del Dl 50/2017, qualora gli investimenti in campagne pubblicitarie da effettuare nel 2019 superino almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2018.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale si applica il limite del 75 per cento.
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Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2019 dispone di una nuova edizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, mediante la riproposizione riveduta e corretta della disciplina originaria di cui alla L. 342/2000; i beni rivalutabili devono essere risultanti dal bilancio dell’esercizio che era in corso al 31 dicembre 2017, e la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, per cui di norma nel bilancio 2018;La rivalutazione, va effettuata a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva ed ha effetti sia civilistici che fiscali.
Il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto, come nella rivalutazione disciplinata dalla L. 208/2015 con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del:
· del 16% per i beni ammortizzabili
· del 12% per i beni non ammortizzabili,
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva (che si aggiunge, naturalmente, a quella dovuta per la rivalutazione) pari al 10%.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è anch’esso differito: in termini generali, infatti, il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
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Per effetto dell’art. 6 del DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”), entrato in vigore il 24.10.2018 e convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate.
Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 24.10.2018. Inoltre, la lite deve ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.
Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda entro il 31.5.2019.
Di seguito si analizza la disciplina degli art. 6 del DL 119/2018, alla luce del relativo provvedimento attuativo.
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Consulenza economico aziendale
La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.
A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.
L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del trattamento contabile e fiscale, in capo all’impresa, dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
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Per obbligo di legge la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del bilancio di esercizio relativo al 2018 si applicano, le modifiche apportate dal D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12 comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti a alcuni principi contabili nazionali.
Gli ultimi emendamenti, che sono indicati in un unico documento pubblicato il 28 gennaio 2019 sul sito della Fondazione OIC, si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Entro il prossimo 1° aprile 2019 (il 31 marzo 2019 cade di domenica) i soggetti che hanno corrisposto nel 2018 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.19.
Tra le principali novità recepite dal nuovo modello rientra l’equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.
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Consulenza tributaria
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- all’articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- all’articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- all'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- i debitori non soggetti a tali procedure.
Il Decreto Internazionalizzazione ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
- ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 18 marzo 2019(il 16 marzo cade di sabato) le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2019 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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Consulenza tributaria
I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2019, il modello ordinario della Certificazione Unica.
La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 1° aprile 2019( il 31 marzo cade di domenica) .Se la C.U. riguarda redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 ovvero redditi di lavoro autonomo, professionale, provvigioni, il termine di presentazione ultimo coincide con quello di presentazione del modello 770, ossia il 31.10.2019.
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Consulenza tributaria
Il nuovo comma 1 dell'articolo 9 del Dl 119/201 convertito dalla legge n 136/2018, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse tino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo,la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.
La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5- quater del decreto legge n. 167 del 1990);
- per I'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame).
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Finanza aziendale
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
La misura è dotata anche di un’elevata elasticità in termini di cumulabilità con altri aiuti e può, quindi, essere utilizzata per favorire l’acquisizione di nuovi macchinari o l’abbattimento dei costi su macchinari già in azienda.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) alla luce delle recenti novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che ha modificato la misura dell'agevolazione a decorrere dal 2019 e introdotto alcuni obblighi documentali già dal 2018.
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La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro l’1.7.2019(il 30 giugno cade di domenica);
- L’imposta sostitutiva dovuta è del 10%
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2019.
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Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2019 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro l’ 1.07.19 (il 30 giugno cade di domenica);
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate è dell’11% e per le partecipazioni non qualificate il 10%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2019.
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La dichiarazione IVA 2019 periodo d’imposta 2018 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2019 n. 10659.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2019.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- Entro il 1 luglio (il 30 giugno cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
- Entro 30 giorni successivi al 1 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 1 luglio.
Le novità della dichiarazione IVA 2019 periodo d’imposta 2018 riguardano principalmente:
- La modalità di compilazione del rigo VL33, che accoglie l’importo complessivo risultante a credito del contribuente e tiene conto esclusivamente dei versamenti effettuati (VL30 campo3);
- Il gruppo IVA e la procedura di liquidazione IVA di Gruppo relativamente alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017, con decorrenza dal 1.1.2019.
- La nuova casella 3 del rigo VO34 che va barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l’applicazione del regime dei “minimi”, revocano la scelta effettuata e accedono dal 2018 al regime forfettario di cui alla L.190/2014.
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Consulenza tributaria
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio.
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Consulenza economico aziendale
Già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato il 31 marzo 2015 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018.
Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 2015, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI
Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
b) allungare la scadenza dei finanziamenti.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti dell’accordo nonché al modulistica per accedere alla sospensione e/o allungamento delle scadenze.
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L'art. 1 co. 98 - 108 della L. 28.12.2015 n. 208 (modificato in sede di conversione in legge del DL 243/2016) disciplina un credito d'imposta rivolto alle imprese che, a decorrere dall'1.1.2016 e fino al 31.12.2019, acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni: Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Molise,
- Sardegna e
- Abruzzo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
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Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n°145) conferma la proroga dell'agevolazione dell'iper-ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2019, nonché per quelli eseguiti nel 2020 (fino al 31 dicembre), a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.
Resta confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali (di cui all'allegato B della L. 232/2016) per i soggetti che fruiscono dell'iper-ammortamento, mentre non è stato riproposto il super ammortamento del 30%, per il quale è quindi possibile fruire dell'agevolazione a condizione che il bene sia consegnato entro il prossimo 30 giugno 2019 in presenza del pagamento dell'acconto di almeno il 20% e della conferma dell'ordine entro lo scorso 31 dicembre 2018.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla novità introdotte dalla citata legge di bilancio 2019 in materia di iper - ammortamento.
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Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2018.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2019.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
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Consulenza tributaria
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
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Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di conferimento o revoca delle deleghe agli intermediari (Dottori Commercialisti) per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
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Il DL n. 50 del 24.4.2017 (Manovra correttiva) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture d’acquisto. In particolare è ora disposto che, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017:
· la detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
· le fatture d’acquisto / bollette doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.1/E del 17.1.2018 chiarendo che per esercitare la detrazione deve verificarsi:
1. L’avvenuta esigibilità dell’IVA;
2. Il possesso della fattura.
Infine, l’art. 14, DL n. 119/2018, ha modificato l’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 prevedendo che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulla conservazione.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulle sanzioni applicabili.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019) convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di supporto e approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti le misure di semplificazione di tipo amministrativo e contabile.
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La legge di bilancio 2018 ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l’estero).
Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l’obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”) a scadenza mensile che sostituisce il vecchio spesometro generale semestrale, ormai abrogato.
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. n. 89757/2018, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale nuovo adempimento fiscale.
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Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2018, risultante dal mod. IVA 2019 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
- fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
- superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2019 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2019, relativo al 2018 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.2.2019 entro il 30.4.2019.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
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Consulenza tributaria
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sule nuove modalità per l’imposta di bollo delle fatture elettroniche.
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Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti su alcuni casi particolari che possono presentarsi.
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Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019) convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di supporto e approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti i controlli posti in essere dal sistema di interscambio.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sui canali di trasmissione previsti per le fatture elettroniche e sulla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
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A decorrere dal giorno 1 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è passato dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale incremento determina.
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Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo, nonché sulla definizione e contenuto della fatturazione elettronica nel settore privato.
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Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistiche in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2019, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa.
Sono anche fornite alcune indicazioni in ordine alle norme antiriciclaggio e alla fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria dal 1 gennaio 2019
Scarica l'allegatoNel corso dell’anno 2018 lo STUDIO ADRIANI ha prodotto 85 circolari (compresa la presente) che vi auguriamo abbiano dato un valido supporto a chi quotidianamente deve affrontare le continue innovazioni normative.
Come consuetudine, anche quest’anno a fine esercizio è stato redatto e trasmesso in allegato alla presente l’indice di tutte le circolari emesse e inviate nel corso dell'anno (cfr. allegato 1).
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
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Consulenza tributaria
Entro il terzo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, scade il termine per attuare le procedure volte alla conservazione delle fatture e dei documenti elettronici emessi nell’anno 2017. La procedura si conclude con l’apposizione di una marca temporale che ha lo scopo di rendere opponibili a terzi i documenti elettronici prodotti e conservati secondo le previsioni normative. Quest’anno il termine scade il 31.01.2019 in virtù della proroga al 31.10.2018 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2017.
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Consulenza tributaria
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
- è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
- è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA.
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Consulenza tributaria
L’agenzia delle Entrate, partendo dai dati comunicati con le Comunicazioni Periodiche IVA, effettua una serie di controlli formali sulla coerenza delle informazioni trasmesse, predisponendo una specifica lettera per segnalare eventuali anomalie riscontrate nel versamento dell’IVA risultante dalla Comunicazione Periodica.
Pertanto, stanno arrivando dall’Agenzia delle Entrate gli avvisi di compliance che informano di omissioni nella comunicazione della liquidazione periodica Iva, per il trimestre di riferimento, anche se al sistema dell’Agenzia delle Entrate risultano fatture emesse dai contribuenti e dai loro clienti.
L’invito è quello di regolarizzare spontaneamente, ponendo rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
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Consulenza economico aziendale
Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti.
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Consulenza tributaria
Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2018 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2019.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
Con il D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all’adempimento in oggetto. Ad oggi, a distanza di tre anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e, pertanto, occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 31/E/2014).
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
L’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
Entro il 31 dicembre 2018 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2017.
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Organizzazione aziendale
L’art. 18 del D.Lgs. 10.8.2018 n. 101 ha introdotto la disciplina della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti davanti al Garante per la protezione dei dati personali, per la violazione di alcune disposizioni del codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), nella versione anteriore alle modifiche apportate dal medesimo D.Lgs. 101/2018.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito le indicazioni operative per la definizione agevolata nelle FAQ dell’1.10.2018.
Il termine per avvalersi di tale procedura è il 18.12.2018, entro il quale è possibile provvedere al pagamento in misura ridotta di una somma pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione stabilita per la rispettiva violazione.
I soggetti che possono usufruire di tale facoltà sono quelli che hanno ricevuto, entro il 25.5.2018, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata.
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Consulenza tributaria
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, in presenza di importi superiori a € 250.000,00 (il limite precedente era pari a € 50.000,00) hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2018 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2018, relativo al 2017.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il predetto reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
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Consulenza tributaria
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2018, tale termine scade il giorno 27.12.2018.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente scheda. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
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Consulenza tributaria
In relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), il co. 2-bis, inserito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.
Considerato che il fine del nuovo adempimento è quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Con la guida ENEA 21.11.2018 sono state riepilogate le informazioni necessarie per la trasmissione dei dati.
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Consulenza tributaria
Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.
Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione, sebbene, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Tale decreto ha introdotto importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli, disciplinate rispettivamente negli artt. 3, 4 e 5 dello stesso. In particolare, l’art. 3 del citato decreto (re)introduce la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nell’intervallo temporale dall’1.1.2000 al 31.12.2017, consentendo il pagamento dei debiti ivi contenuti al netto delle sanzioni, degli intessi di mora delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.
Di seguito si analizzano le novità in materia di “rottamazione dei ruoli” contenute nel suddetto DL 119/2018, precisando, in ogni caso che lo stesso è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
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Entro il prossimo 17.12.2018 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2018, a titolo di saldo IMU 2018.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
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Entro il prossimo 17.12.2018 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2018, a titolo di saldo IMU 2018.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre 2018, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2018 di tale imposta.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2018.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente se il debito IRAP complessivo è:
- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2018 nella misura del 100%.
-
superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre 2018.
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Consulenza tributaria
Le persone fisiche, entro il prossimo 30 novembre 2018, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2018 relativo all’IRPEF e all’IRAP.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre 2018, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2018 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2018.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Consulenza economico aziendale
La legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017 N. 205) ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito di imposta a favore delle imprese che hanno sostenuto nel 2018 spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte dei propri addetti, di conoscenze nel settore delle tecnologie.
Il MISE ha emanato il Decreto contenente le disposizioni attuative dell’agevolazione riconosciuta per il 2018, nella forma di credito d’imposta.
In particolare il bonus:
- è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
- è pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione;
- spetta fino ad un massimo annuo di € 300.000.
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1.1.2019.
L’obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici.
L’impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte a terzi (Studi professionali ecc.).
Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l’integrazione di quelle in reverse charge.
Con la presente si fornisce una sintesi della disciplina e delle novità introdotte in materia di fatturazione elettronica nel settore privato.
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Le principali disposizioni normative in materia di imposta di bollo in relazione alla documentazione amministrativo – contabile delle imprese sono analizzate con riferimento ai seguenti aspetti:
1. Imposta di bollo sui libri sociali;
2. Principio di alternatività tra l’imposta di bollo e l’imposta sul valore aggiunto;
3. Imposta di bollo su fatture, note, ricevute e altri documenti;
4. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo;
5. Aspetti contabili e fiscali;
6. Utilizzo del valore bollato dal professionista;
Consulenza tributaria
Come noto, a decorrere dal 2017 è stato introdotto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Consulenza economico aziendale
In attuazione della delega contenuta nella L. 6.6.2016 n. 106, il D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha istituito, nell’ambito del settore non profit, il c.d. “Terzo settore”.
In attuazione dell’art. 1 co. 7 della L. 106/2016, che riconosce al Governo la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della riforma del Terzo settore, è stato emanato il D.Lgs. 3.8.2018 n. 105 recante, appunto, disposizioni integrative e correttive del DLgs. 117/2017.
Le disposizioni del D.Lgs. 105/2018 sono entrate in vigore l’11.9.2018 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 10.9.2018 n. 210).
Di seguito si riepilogano i principali aspetti di natura civilistica e fiscale della nuova disciplina del Terzo settore, tenendo conto delle disposizioni integrative e correttive.
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Al fine di eliminare lo squilibrio contrattuale tra i lavoratori autonomi e i c.d. “clienti forti”, è stata introdotta la garanzia all’equo compenso del professionista e la nullità delle eventuali clausole vessatorie contenute nelle convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese.
L’art. 19-quaterdecies del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172) ha introdotto il nuovo art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247, contenente disposizioni volte a garantire, l’applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.
L’art. 13-bis della L. 247/2012 si applica, in quanto compatibile, oltre che agli avvocati, alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’art. 1 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”). Si tratta, nello specifico, dei rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V c.c., ivi compresi quelli che hanno una disciplina particolare ex art. 2222 c.c., con la sola esclusione degli imprenditori. In tale ambito, sono inclusi espressamente anche i professionisti iscritti in Ordini e Collegi, fra i quali, dunque, sono ricompresi anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (art. 19-quaterdecies co. 2 del DL 148/2017).
L’art. 1 co. 487 e 488 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull’equo compenso, così come introdotta dall’art. 19-quaterdecies del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017).
Si considera equo il compenso quando risulta:
• Proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
• Conforme ai parametri ministeriali dettati in caso di liquidazione dei corrispettivi da parte di un organo giurisdizionale (art. 13-bis co. 2 della L. 247/2012).
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Consulenza tributaria
Lo “SPLIT PAYMENT” rappresenta un meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici, disciplinato dalla norma dell’articolo 17–ter nel D.P.R n. 633/1972. Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture sia versata dal soggetto acquirente o committente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché dallo stesso fornitore o prestatore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.
L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, e l’art. 3 del DL 16.10.2017 n.148 conv. L. 4 dicembre 2017 n. 172 hanno modificato l’art. 17-ter del DPR 633/72:
- estendendo l’ambito di applicazione del c.d. “split payment”, a nuovi soggetti passivi IVA, in particolar modo, ai lavoratori autonomi;
- ampliando i soggetti destinatari dello stesso
A distanza di pochi mesi, l’art. 11 del decreto legge 12 luglio 2018 N. 87 convertito dalla L. 9 agosto 2018 n. 96, c.d. “Decreto dignità”, ha ripristinato l’esclusione dall’applicazione dello “split payment” per i lavoratori autonomi.
Consulenza tributaria
Lo spesometro prevede l’obbligo per i soggetti IVA di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, ricevute, bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. L’invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia per il 2018 è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale. L’invio dei dati fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre ovvero al primo semestre 2018 (per scelta) dovrà essere effettuato entro il 1° ottobre 2018 (il 30.9 cade di domenica).
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie. Oltre a ciò, la sospensione si applica ai pagamenti delle somme richieste mediante gli accertamenti "esecutivi" e agli adempimenti connessi ad alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Il periodo di sospensione comprende quindi 31 giorni. Tale periodo è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l'unità di misura del giorno. La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Occorre premettere che la sospensione concerne, salvo le eccezioni che verranno illustrate, i termini processuali, quindi non rientrano nella "pausa estiva", tra gli altri:
· i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
· i termini decadenziali entro cui il contribuente deve domandare il rimborso delle imposte;
· i termini per il versamento delle imposte;
· i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell’accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 27 luglio 2000 N. 2012 (Cass. 20.4.2016. n.7995).
Scarica l'allegatoFinanza aziendale
- ai soggetti beneficiari;
- agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
- ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
- alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del
- limite massimo di spesa;
- all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo
- nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.
Consulenza tributaria
Entro il 31.10.2018 i sostituti d’imposta sono tenuti presentare il modello 770/2018 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione ed in particolare le modalità da seguire in caso di presentazione integrale o di sdoppiamento del modello.
Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che per l’anno 2017 continuano ad essere applicati i parametri per gli esercenti imprese o arti e professioni per i quali non esiste lo studio di settore, ovvero per le attività per le quali lo studio pur esistendo non è applicabile.
Al pari degli studi di settore, i parametri contabili costituiscono:
- strumento di ricostruzione dei ricavi e/o compensi derivanti da attività d'impresa e di arti o professioni;
- metodo di accertamento analitico-induttivo dei ricavi e dei compensi ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73.
La presente analisi esamina i parametri contabili quale strumento di ricostruzione presuntiva di ricavi e compensi derivanti da attività d’impresa, di arti o professioni, riepilogando l'ambito soggettivo, i criteri di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti, nonché l'adeguamento in dichiarazione.
Consulenza tributaria
L’istituto del Gruppo IVA, introdotto nell’ordinamento nazionale con la legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 24 ss. della L. 11.12.2016 n. 232), consente a una pluralità di soggetti passivi IVA, nel rispetto di determinate condizioni e previo esercizio di una specifica opzione, di operare come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta. Ciò comporta, fra l’altro, che le operazioni infragruppo non sono soggette ad IVA.
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Consulenza tributaria
A decorrere dall’1.7.2018, è soppresso l’utilizzo della scheda carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica.
Il DL 28.6.2018 n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2018 n. 148, ha prorogato all’1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.
Resta fermo, invece, il termine dell’1.7.2018 per l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali.
La proroga non modifica il termine di entrata in vigore delle disposizioni normative introdotte dall’art. 1 co. 922 e 923 della L. 205/2017, secondo cui a decorrere dall’1.7.2018, ai fini della detrazione dell’IVA / deducibilità del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
Consulenza tributaria
Gli studi di settore rappresentano:
- Uno strumento di ricostruzione dei ricavi e/o compensi derivanti da attività d’impresa e di arti e professioni;
- Un metodo di accertamento analitico-induttivo dei ricavi e compensi.
Per il periodo d’imposta 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli degli studi di settore e le relative istruzioni, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con modello REDDITI 2018.
Si tratta dell’ultimo anno in cui verranno applicati, poiché saranno sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).
In previsione di quanto suddetto, di seguito, si fornisce una sintesi della disciplina relativa agli studi di settore, nonché delle relative novità, i cui dati dovranno essere indicati nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da allegare alla dichiarazione dei redditi.
Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Consulenza tributaria
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2017, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi sul Modello REDDITI 2018 approvato e aggiornato dal recente Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2018 per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2017.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2017 è fissato al 2 luglio 2018 ( il 30 giugno cade di sabato).
Si precisa che la dichiarazione IMU è valevole anche ai fini della TASI. Con l’art. 1, comma 687 della Legge n. 147/2013, infatti, il legislatore stabilisce che ai fini dell’obbligo dichiarativo TASI occorre far riferimento alle regole IMU.
Consulenza tributaria
Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2018 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA è ridotto nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, considerate le “nuove” scadenze, il versamento deve essere effettuato entro il 2.7.2018 (in quanto il 30.6 cade di sabato) ovvero il 20.8.2018 con la maggiorazione dello 0,40%.
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La TASI è un tributo per i servizi indivisibili dovuta da chi detiene a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.
Entro il prossimo 18.6.2018 va effettuato il versamento dell’acconto TASI 2018.
Di seguito vengono descritte le principali modalità per il calcolo della TASI 2018.
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Consulenza tributaria
A decorrere dall’1.7.2018, è soppresso l’utilizzo della scheda carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica.
Contestualmente il Legislatore ha previsto che ai fini della detrazione dell’IVA / deducibilità del costo gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
È necessario pertanto utilizzare specifici mezzi di pagamento:
- assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
- addebito diretto;
- bonifico bancario / postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
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Consulenza tributaria
Il prossimo 18.6.2018 (il 16.6.2018 cade di sabato) scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2018.
In particolare si rammenta che per il 2018:
- La Legge di Bilancio 2018 ha confermato il blocco degli aumenti del carico impositivo rispetto al 2015 (ferme restando le specifiche esclusioni, quale quella prevista per i Comuni in dissesto finanziario nonché per quelli istituiti a seguito di fusione);
- Il MEF ha aggiornato con apposito Decreto i coefficienti utilizzabili per calcolare il c.d. “valore contabile” degli immobili accatastati / accatastabili categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Di seguito vengono descritte le principali modalità per il calcolo dell’imposta comunale dovuta sugli immobili.
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Finanza aziendale
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e 2020 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
La misura è dotata anche di un’elevata elasticità in termini di cumulabilità con altri aiuti e può, quindi, essere utilizzata per favorire l’acquisizione di nuovi macchinari o l’abbattimento dei costi su macchinari già in azienda.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S).
Consulenza tributaria
In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura.
A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, distinguendo l’obbligo di emissione della fattura integrativa, dalla facoltà di emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Qui di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione sia in diminuzione (c.d. Nota Credito) che in aumento (c.d. Nota Debito), anche alla luce delle novità introdotte dal DL. 50/2017 in materia di detrazione dell’IVA.
Consulenza tributaria
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2017 (modello REDDITI SP 2018), senza incorrere in sanzioni entro il 31 ottobre 2018 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 30 gennaio 2018, n. 24821, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2018, relativo ai redditi prodotti nel 2017.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2017 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
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L’Agenzia delle Entrate con proprio Provvedimento del 31/01/2018 n.2844 ha approvato il nuovo Modello Redditi 2018 - Persone Fisiche e le relative istruzioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2017 che deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2018.
I versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione, devono essere effettuati, entro il 2 luglio 2018 (30 giugno 2018 cade di sabato) senza maggiorazione di interessi.
Inoltre, è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine ovvero il 20 agosto 2018 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Lo slittamento al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, invece che al 31 luglio 2018 è dovuto in quanto, quest’anno il 30 giugno termine ordinario cade di sabato e il termine per il versamento delle imposte slitta al 2 luglio, di conseguenza il trentesimo giorno successivo al 2 luglio verrebbe a cadere il giorno 1 agosto. In tal caso si usufruisce della proroga di ferragosto e dello slittamento al 20 agosto 2018.
Consulenza tributaria
Ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche effettuate.
La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre dove la scadenza è prorogata di 16 giorni).
La prossima Comunicazione da inviare, relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il prossimo 31 maggio 2018.
Consulenza tributaria
Come noto, l’art. 6, DL 22.10.2016 n. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, prevedendo l’estinzione del debito senza corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora. In tal caso, il contribuente avrebbe dovuto presentare la relativa domanda entro il 21.4.2017.
Recentemente, l’art. 1, commi da 4 a 10-quater, DL 16.10.2017 n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, previa domanda da presentare entro il 15.5.2018 ha disposto:
- La (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
- Per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata;
- Per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017;
- L’estensione dell’ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017 (c.d. rottamazione-bis).
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura relativa alla c.d. “rottamazione- bis”
Consulenza tributaria
L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state definite le misure di semplificazione, applicabili a partire dal 2018, relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT.
Le novità riguardano principalmente l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.
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Il Cinque per Mille rappresenta la quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i singoli contribuenti possono destinare a tutti quegli enti che svolgono attività socialmente rilevanti.
Per ottenere il beneficio del 5‰ dell’IRPEF è stato “stabilizzato” ed è stato semplificato l’iter a carico degli enti interessati a rientrare tra i possibili beneficiari dello stesso.
In particolare è stato istituito un elenco “permanente” con conseguente eliminazione della necessità di presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione alla ripartizione del 5‰.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei possibili beneficiari per il 2018 e rammentato le modalità con le quali comunicare eventuali modifiche o la revoca dell’iscrizione.
Soltanto i soggetti non risultanti in tale elenco sono tenuti a:
- presentare l’istanza di iscrizione entro il 7.5.2018, tramite l’apposito software;
- inviare entro il 2.7.2018 la dichiarazione sostitutiva per l’attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti, tramite raccomandata A/R ovvero PEC.
Organizzazione aziendale
Con il Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 sono state introdotte alcune importanti novità in materia di privacy.
Tale Regolamento, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, è entrato in vigore il 24.5.2016, ma sarà applicabile dal prossimo 25.5.2018.
Mancano ancora le norme di coordinamento rispetto alla disciplina prevista dal vigente Codice della privacy (di cui al D. Lgs. 196/2003), che, quindi, alla data del 25.5.2018, rimarrà in vigore, ma compatibilmente con il nuovo Regolamento.
Alla data del 21 marzo 2018 infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, solo uno schema di D. Lgs. recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento UE 679/2016, in attuazione dell’art. 13 della L. 25.10.2017 n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017). Il suddetto D. Lgs., una volta emanato, sostituirà il vigente Codice della privacy e costituirà, insieme al regolamento europeo, la nuova disciplina in materia di privacy.
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Organizzazione aziendale
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del cod. civ., hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è OIC 10 “aggiornato” nel 2016 (la “edizione 2014” l’OIC, invece, ne raccomandava la redazione nella nota integrativa), il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione
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Consulenza tributaria
Le aliquote INPS della gestione della separata sono le percentuali fissate dall'INPS, di concerto con il Governo, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori a progetto, i parasubordinati, i venditori porta a porta, a domicilio, i dottorati, amministratori ecc devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata.
Alle aliquote, va aggiunto un ulteriore 0,72%, (articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale.
Dall’anno 2018, l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95) e non pensionati aumenta nuovamente di un punto percentuale.
Non si registrano invece variazioni con riguardo all’aliquota prevista per:
1. I professionisti “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati;
2. gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.
Consulenza tributaria
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4.7.2017 n. 124040 è stato approvato il nuovo modello IVA TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
L'aggiornamento del modello si è reso necessario a fronte delle modifiche introdotte dall'art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96). Si precisa che:
- Il nuovo modello deve essere utilizzato già a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale relative al secondo trimestre 2017;
- Il limite dei 5.000 euro annui, come chiarito dalle istruzioni al modello, comprende l'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta;
- È stata modifica la suddivisione in sezioni del quadro TD del modello, al fine di riferire l'apposizione del visto di conformità e la sottoscrizione degli organi di controllo anche all'utilizzo del credito IVA in compensazione.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2018 dovrà essere inviato telematicamente entro il 30 Aprile 2018.
Consulenza tributaria
Il trattamento sanzionatorio delle operazioni IVA soggette al regime di inversione contabile (o reverse charge) ha subito una profonda modifica in occasione della generale riforma delle sanzioni amministrative tributarie, recata dal D.lgs. n. 158 del 2015, che è intervenuta modificando il comma 9-bis dell’art. 6 del D.lgs. n. 471 del 1997 e introducendo i nuovi commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, in cui sono individuate diverse sanzioni applicabili alle operazioni che ricadono nel meccanismo di inversione contabile, a seconda della tipologia di violazione commessa. In particolare:
a) Il comma 9-bis disciplina l’ipotesi in cui il cessionario/committente non esegua gli adempimenti relativi al regime IVA di inversione contabile ovvero non provveda a regolarizzare mediante autofatturazione l’omissione realizzata dal cedente/prestatore, prevedendo diverse sanzioni a seconda della tipologia e della gravità della violazione commessa;
b) I commi 9-bis.1 e 9-bis.2 riguardano le due ipotesi speculari di erroneo assolvimento dell’IVA rispettivamente da parte del cedente/prestatore – nonostante l’operazione rientri tra quelle soggette al regime IVA di inversione contabile – e da parte del cessionario/committente – nonostante l’operazione non rientri tra quelle soggette al regime IVA di inversione contabile;
c) Il comma 9-bis.3, infine, disciplina le ipotesi di erronea applicazione del regime IVA di inversione contabile in relazione ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta.
Di seguito si riepilogano le diverse fattispecie
Consulenza economico aziendale
In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Consulenza tributaria
I contribuenti che nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo definito “planfond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti).
A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendendo effettuare.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura.
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Consulenza tributaria
Come noto, nel 2017 il Legislatore ha modificato la percentuale di tassazione degli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate a seguito della riduzione dell’IRES al 24%.
La legge di Bilancio 2018 ha esteso l’applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi da partecipazioni qualificate, analogamente a quanto già previsto per quelli da partecipazioni non qualificate.
Analoga modifica è stata introdotta ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Inoltre, è ora prevista la possibilità di compensare le plus /minusvalenze derivanti dalle predette 2 tipologie di partecipazioni.
Tali novità sono applicabili:
- Ai dividendi percepiti dall’1.1.2018. Tuttavia, per le distribuzioni di utili prodotti fino al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le disposizioni previgenti, con conseguente tassazione parziale (40%, 49,72%, 58,14%);
- Ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019.
Consulenza economico aziendale
Per obbligo di legge la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del bilancio di esercizio relativo al 2017 si applicano, le modifiche apportate dal D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12 comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti a 10 principi contabili nazionali.
Gli emendamenti, che sono indicati in un unico documento pubblicato il 29 dicembre 2017 sul sito della Fondazione OIC, si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 16.3.2018 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2018 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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Il meccanismo definito “SPLIT PAYMENT” a norma dell’articolo 17–ter nel D.P.R n. 633/1972 prevede un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici.
Il meccanismo impositivo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente o committente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore o prestatore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.
L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, e l’art. 3 del DL 16.10.2017 n.148 conv. L. 4 dicembre 2017 n. 172 hanno modificato l’art. 17-ter del DPR 633/72, ed esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti), sia per quanto riguarda i soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, sia per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali operazioni.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di “split payment”.
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Entro il prossimo 31 marzo 2018 i soggetti che hanno corrisposto nel 2017 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e ditte individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
I suddetti dati non vanno inseriti nel modello di Certificazione Unica, fermo restando l’obbligo di indicazione nel modello 770/2018 nei casi previsti.
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Consulenza tributaria
I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2018, il modello ordinario della Certificazione Unica.
La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 3 aprile 2018 (il 31 marzo cade di sabato).
Consulenza tributaria
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
1. all’articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
2. all’articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
3. all'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- i debitori non soggetti a tali procedure.
Il Decreto Internazionalizzazione ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
? ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
? a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
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Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2018 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.06.2018;
¯ L’imposta sostitutiva dovuta è riconfermata dell’8%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge dii bilancio 2018.
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La Legge di Bilancio 2018 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione. In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizi di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.06.2018;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate è riconfermata dell’8%
Consulenza tributaria
Lo spesometro prevede l’obbligo per i soggetti IVA di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, ricevute, bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. L’invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia per il 2018 è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale.
Per il 2017 è prevista la cadenza semestrale dell’adempimento in esame.
L’invio dei dati del II semestre 2017 previsto per il 28 febbraio 2018, è stato successivamente slittato al 6 aprile 2018 con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 n. 29190.
In particolare, le novità dello spesometro possono essere così sintetizzate:
- invio semestrale in alternativa alla periodicità trimestrale;
- riduzione dei dati da comunicare, relativamente al cliente /fornitore;
- ripristino dell’invio dei dati relativi al c.d. “documento riepilogativo” per le fatture di importo inferiore a € 300;
- nuova ipotesi di esonero dall’adempimento per le Amministrazioni pubbliche.
Consulenza tributaria
La dichiarazione IVA 2018 periodo d’imposta 2017 va presentata in forma autonoma entro il 30.4.2018 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 n. 10581.
Il versamento del saldo IVA a effettuato entro il 16 marzo 2018.
Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- Entro il 2 luglio (il 30 giugno cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
- Entro 30 giorni successivi al 2 luglio, che venendo a cadere il 1 agosto si usufruisce del differimento feriale dei termini e di conseguenza dello slittamento al 20.8.2018, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 2 luglio.
Le novità della dichiarazione IVA 2018 periodo d’imposta 2017 riguardano principalmente:
- la possibilità di non compilare il quadro VH, laddove si sia provveduto a trasmettere correttamente, su base trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- l'opzione, nel rigo VO20, casella 1, da parte delle imprese minori che, a decorrere dall'1.1.2017, si sono avvalse del regime per la contabilità ordinaria ex art. 18 co. 8 del DPR 600/73, vincolante per un triennio;
Consulenza tributaria
Come noto, l’art. 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 22/10/2016 n. 193, ha previsto dal 2017 l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale.
Inoltre, l’art. 21-bis, DL 78/2010 ha previsto l’obbligo di trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA sia mensili che trimestrali.
Dall’1.1.2018 il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è sospeso; le stesse comunque continueranno a poter essere utilizzate.
Da tale data, l’importo complessivo dovuto, se pagato in contanti, è arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori.
Nonostante detta sospensione, resta comunque impregiudicato il corso legale di tali monete attualmente in circolazione e, pertanto, le stesse potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti.
La decisione dell’Italia segue quella della Finlandia, che contestualmente all’introduzione dell’euro nel 2002 ha disposto l’arrotondamento dei prezzi ai più vicini 5 centesimi, dell’Olanda, dell’Irlanda e del Belgio.
L’arrotondamento va gestito contabilmente; in particolare, si ritiene che lo stesso debba essere fatto transitare a Conto economico.
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Consulenza tributaria
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver pubblicato, sul proprio sito internet, il software “Segnalazioni WEB 2017” utile a giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016.
La nuova versione del software consente di comunicare entro il prossimo 28 febbraio 2018 le cause che giustificano eventuali anomalie degli studi di settore riferiti al 2016.
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Consulenza tributaria
Il DL n. 50 del 24.4.2017 (Manovra correttiva) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture d’acquisto. In particolare è ora disposto che, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017:
· la detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
· le fatture d’acquisto / bollette doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.1/E del 17.1.2018 fornendo gli attesi chiarimenti. Dopo aver specificato i principi comunitari in materia, l’Agenzia evidenzia che per esercitare la detrazione deve verificarsi:
1. l’avvenuta esigibilità dell’IVA;
2. il possesso della fattura.
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Consulenza tributaria
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Finanza aziendale
La legge di Bilancio 2018 ha incrementato di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del Credito d’Imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati strutture produttive nelle regioni del mezzogiorno, istituito dall’art. 1 co. 98-108 della L. 208/2015 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2019.
Inoltre, con il provvedimento 29.12.2017 n. 306414, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015, che ha sostituito dall'11.1.2018 quello approvato con il vecchio provvedimento 14.4.2017 n. 76099.
Le modifiche adeguano il modello alla nuova normativa europea.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta in commento.
Consulenza tributaria
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- per poter effettuare compensazioni “orizzontali” de l credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per impo rti superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- per poter richiedere a rimborso il credito IVA supe riore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla d isciplina sul visto di conformità.
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Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quad ro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in consi derazione delle modifiche introdotte nel corso del 2017.
Il planning è uno strumento utile alla programmazio ne degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2018.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consu ltazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che int eressano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
Consulenza tributaria
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in det razione, in compensazione e a rimborso. Ad opera della c.d. “Manovra correttiva” contenuta nel D.L. 24.4.2017 N. 50 convertito, con modifiche, in Legge 21.06.2017 n. 96 sono state mod ificate le limitazioni riguardanti l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari. In particol are il credito IVA 2017, risultante dal mod. IVA 2018 potrà essere utilizzato come di seguito sp ecificato:
- fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo ”;
- superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2017 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° gi orno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2018, relativo al 2017 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’ 1.2.2018 entro il 30.4.2018.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15. 000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di c onformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Consulenza tributaria
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno d egli obblighi in questione, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di t enuta prescritti dalle normative vigenti.
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La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato, per le impr ese e lavoratori autonomi, il super ammortamento, introducendo tuttavia alcune novità r ispetto alla norma previgente.
Nello specifico la sopra citata Legge , prevede che la maggiorazione legata ai super ammortamenti a partire dal 2018 scenda dal 40% al 3 0% ed esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione i veicoli di cui all'art. 164 del TUIR.
È però possibile fruire della precedente maggiorazi one del 40% e beneficiare dell'agevolazione anche con riferimento ai veicoli esclusivamente str umentali per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017 ovvero entro il 30.6.2018 se entro il 31.12.2017:
- Il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- Sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla d isciplina in materia di Super ammortamento.
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La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bi lancio 2018) proroga anche per il 2018 quanto disposto in materia di Iper - ammortamenti d all'art. 1 co. 9 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, senza apportare modifiche alla discip lina base dell'agevolazione.
In particolare, si evidenzia che:
- La maggiorazione del 150% è confermata per gli inve stimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019 qualora il relati vo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%);
- Viene integrata la disciplina originaria, consenten do la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione a determin ate condizioni;
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla d isciplina in materia di Iper - ammortamento.
Scarica l'allegatoA decorrere dal giorno 1 gennaio 2018 il tasso di i nteresse legale è passato dallo 0,1% allo 0,3%.
La variazione del tasso legale produce rilevanti ef fetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscal e e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle p rincipali conseguenze che tale incremento determina.
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Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione per illustrare le modalità organi zzative seguite dallo studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle o rganizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente conc orrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei gi orni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2018, nonché gli strumenti utilizza ti dallo STUDIO ADRIANI.