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CIRCOLARE 57/2024 CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ADESIONE -
Consulenza tributaria

Con l’art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti hanno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.

La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.11.2024 n. 403886, ha invece stabilito le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.

 

Con l’art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti hanno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.

La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.11.2024 n. 403886, ha invece stabilito le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.

 

Con l’art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti hanno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.

La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.11.2024 n. 403886, ha invece stabilito le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.

 

 

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CIRCOLARE 56/2024 Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo e della pesca
Consulenza economico aziendale

L’art. 16-bis del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, inserito dall’art. 1 co. 7 del DL 15.5.2024 n. 63 (c.d. DL “Agricoltura”) conv. L. 12.7.2024 n. 101, prevede il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta per le imprese del settore agricolo e della pesca che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

Con il DM 18.9.2024 (pubblicato sulla G.U. 11.11.2024 n. 264) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.11.2024 n. 418393, ha approvato il modello per la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, con le relative istruzioni per la compilazione, definendo altresì le modalità di trasmissione.

 

 

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CIRCOLARE 55/2024 DISCIPLINA FISCALE DELLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI DAL REDDITO D'IMPRESA
Consulenza tributaria

Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.

La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:

  1. Articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
  2. Articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
  3. Articolo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”

Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:

  • I debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
  • I debitori non soggetti a tali procedure.

Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:

  • Ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
  • A tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.

 

 

 

Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.

La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:

  1. Articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
  2. Articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
  3. Articolo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”

Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:

  • I debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
  • I debitori non soggetti a tali procedure.

Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:

  • Ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
  • A tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.

 

 

 

 

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CIRCOLARE 54/2024 ACCONTO IRPEF ANNO 2024 PER LE PERSONE FISICHE
Consulenza tributaria

Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all’IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:

·    Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,

·    Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100%.

·    Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:

-      la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;

 

la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato)

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CIRCOLARE 53/2024 ACCONTO DELLA "CEDOLARE SECCA" SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI
Consulenza tributaria

L'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 ha introdotto il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come "cedolare secca".

In particolare, entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2024 di tale imposta.

Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

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CIRCOLARE 52/2024 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ (ISA) – ADEGUAMENTO PER IL 2023
Consulenza tributaria

Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 39/2024 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

Tali strumenti:

  • Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
  • Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.

 

Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.

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CIRCOLARE 51/2024 NOTE DI VARIAZIONE IVA
Consulenza tributaria

In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o in aumento dell’imponibile e dell’imposta.

L'emissione di note di variazione IVA in diminuzione (c.d. note di credito), dell'imponibile e/o dell'imposta, è disciplinata dall'art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72. A differenza delle note di variazione in aumento, la cui emissione costituisce un obbligo per il cedente o prestatore, le note in diminuzione sono emesse su base facoltativa.

 

Di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione.

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CIRCOLARE 50/2024 ACCONTO IRAP ANNO 2024 PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI
Consulenza tributaria

Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato), le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2024.  Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:

·      Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;

·      Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;

·      Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% per i soggetti ISA;

·      Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:

o  La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;

o  La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).

·      Superiore ad €206,00 per i soggetti ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:

o  La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;

 

La seconda, nella misura del 50%, entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato)

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CIRCOLARE 49/2024 ACCONTO IRES E IRAP ANNO 2024 PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI E NON
Consulenza tributaria

Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato), le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2024.

Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.

Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.

 

 

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CIRCOLARE 48/2024 RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO OPEROSO -
Consulenza tributaria

Con il DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie. Sono state oggetto di modifica anche alcune sanzioni penali e sono state introdotte forme di raccordo tra il procedimento tributario e il processo penale.

Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, vengono riviste le riduzioni delle sanzioni applicabili e viene ammessa la possibilità, sia pure a certe condizioni, di applicare il cumulo giuridico. Inoltre, le somme oggetto di definizione al terzo delle sanzioni potranno essere pagate a rate.

 

 

 

 

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CIRCOLARE 47/2024 DISCIPLINA DELLA START-UP INNOVATIVA
Consulenza economico aziendale

Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.

La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni e di seguito si propone un quadro di sintesi della stessa.

 

 

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CIRCOLARE 46/2024 LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE - OPERATIVITÀ DELLE NORME IN MATERIA DI CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) E DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Consulenza tributaria

Il 3.9.2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione:

•                     della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR);

•                     del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Questo comporta che, ai sensi dell’art. 13-ter co. 15 del DL 145/2023, le norme recate dal medesimo articolo (relative al Codice Identificativo Nazionale e agli obblighi di sicurezza degli impianti, per le strutture ricettive e le locazioni) si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3.9.2024, quindi dal 2.11.2024.

Si ricorda che l’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:

•                     unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;

•                     unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017;

•                     strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

 

Tali disposizioni diventeranno operative dal 2.11.2024 e, con esse, anche le sanzioni ivi previste. La presente Circolare riepiloga gli obblighi che decorreranno dal 2.11.2024.

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CIRCOLARE 45/2024 CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AI FINI FISCALI - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E MODIFICATIVI-
Consulenza tributaria

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 - 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.

Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

Per rendere operativo il concordato preventivo sono stati pubblicati il DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e il DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario), con i quali sono stati definiti i meccanismi di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia delle Entrate e gli eventi eccezionali che possono determinare, al ricorrere di alcune condizioni, la cessazione del concordato o la riduzione degli ammontari proposti.

 

Inoltre, con la pubblicazione del DLgs. 5.8.2024 n. 108 sono state apportate modifiche alla disciplina del concordato per quanto concerne soprattutto le cause di esclusione, la determinazione del reddito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.

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CIRCOLARE 44/2024 SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
Consulenza tributaria

La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.

Oltre a ciò, si applica dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione di molti adempimenti fiscali, in particolare relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.

Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto.

La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.

 

Di seguito si esaminano i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.

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CIRCOLARE 43/2024 IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0”
Consulenza economico aziendale

BRIEFING

L'art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 convertito (c.d. DL "PNRR") disciplina un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell’importo dell’investimento e della riduzione dei consumi energetici conseguiti.

Con un DM di prossima pubblicazione saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

 

 

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CIRCOLARE 42/2024 DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE
Consulenza economico aziendale

L’art. 1, commi da 125 a 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede specifici obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi complessivamente superiori ad Euro 10.000 sotto forma di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da Enti pubblici economici , sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Diversamente per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, devono inserire  l’informativa sui siti internet entro il termine del 30 giugno.

In particolare per le erogazioni percepite nel 2023 (da rendicontare nel 2024), il termine scade il 1° luglio 2024 ( in quanto il 30 giugno cade di domenica). Per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, invece, rileva il termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.

 

 

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CIRCOLARE 41/2024 DICHIARAZIONE IMU PER L’ANNO 2023
Consulenza tributaria

La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.

Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2023 è fissato al primo luglio 2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica.

 

 

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CIRCOLARE 40/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L’ANNO 2023 (MOD. REDDITI 2024 – SOCIETÀ DI PERSONE )
Consulenza tributaria

Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2023 (modello REDDITI SP 2024), senza incorrere in sanzioni entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 38, comma 1, del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13). Quindi i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

Con il Provvedimento del 28 Febbraio 2024, Prot. n.  68706/2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2024, relativo ai redditi prodotti nel 2023.

L’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennaleha prorogato dal 30.6 al 31.7.2024 senza maggiorazione alcuna, il termine di versamento del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché del saldo Iva 2023, per i soggetti Isa, ossia per le partite Iva con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, compresi i contribuenti forfetari e minimi, nonché i soci, associati, collaboratori di società, associazioni o imprese soggette agli Isa.

 

 

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CIRCOLARE 39/2024 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ (ISA) – APPROVATI GLI ISA PER IL 2023
Consulenza tributaria

L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici:

  • Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
  • Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Merita evidenziare che la Commissione Esperti ha recentemente validato specifici “correttivi straordinari”, applicabili agli indicatori elementari di affidabilità e agli indicatori elementari di anomalia.

Inoltre, a seguito dell’aumento delle soglie introdotte dal c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari” connesse all’esonero dal visto di conformità per la compensazione / rimborso del credito IVA e per la compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP, l’Agenzia ha differenziato 2 fattispecie con una graduazione del beneficio. Preme rammentare che:

  • al fine di poter accedere ai benefici premiali il contribuente deve raggiungere un punteggio di affidabilità almeno pari a 8;
  • il raggiungimento di un punteggio da 9 a 10 consente di accedere a tutti i benefici premiali.

I soggetti interessati da una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA non possono accedere al regime premiale, ancorché in alcuni casi sia necessario compilare il mod. ISA.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.

 

 

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CIRCOLARE 38/2024 ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO
Consulenza economico aziendale

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno, è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) e  comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La Zona Economica Speciale è definita dalla legge come una “zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l’esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo”.

L'art. 16 del DL 124/2023 ha previsto, per il 2024, un credito d'imposta per gli investimenti nella c.d. "ZES unica Mezzogiorno” e con Decreto 17.5.2024 sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

 

Nella presente circolare si fa il punto della situazione relativamente al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, evidenziando le principali novità recentemente intervenute sulla disciplina.

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CIRCOLARE 37/2024 DIRITTO ANNUALE 2024 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.
Consulenza tributaria

Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2024 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2023. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.

In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.

Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

 

Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 1.07.2024 (il 30 giugno cade di domenica) o il 31.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

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CIRCOLARE 36/2024 INCENTIVO IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI UNDER 56 (c.d. Incentivi “Resto al Sud”)
Consulenza economico aziendale

Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 55 anni (under 56) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La legge di bilancio per il 2019 aveva già innalzato il limite di età da 35 anni a 45 e concesso anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione. Inoltre, successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n.34 aveva esteso la misura ad altre regioni, quali Lazio, Marche e Umbria ed innalzato l’ammontare massimo del finanziamento da 50.000 a 60.000 euro per le iniziative svolte in forma individuale e sono state ridefinite le percentuali del finanziamento che sarà così articolato:

·         50% come contributo a fondo perduto

·         50% sotto forma di prestito a tasso zero, da rimborsare entro 8 anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento

La legge di bilancio per il 2021 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 45 anni a 55 anni (con effetto dal primo gennaio 2021).

Infine, il Decreto-Legge del 10 settembre 2021 n. 121 ha esteso il beneficio al settore del commercio, inclusa la vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa ed ai territori delle isole marine, lagunari e lacustri del centro nord.

 

Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.

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CIRCOLARE 35/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L’ANNO 2023 (MOD. REDDITI 2024 – SOCIETÀ DI CAPITALI)
Consulenza tributaria

Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2023, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2024 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023 Prot. n. 68514/2024.

La dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) va inviata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 38, comma 1, del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13).

Quindi, ad esempio, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

 

 

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CIRCOLARE 34/2024 ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI
Consulenza economico aziendale

In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.

La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.

Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.

 

 

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CIRCOLARE 33/2024 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA C.D. IMU ACCONTO 2024
Consulenza tributaria

La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).

Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Il prossimo il 17.06.2024 (il 16.6 cade di domenica) scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2024.

 

Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.

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CIRCOLARE 32/2024 CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 E PER RICERCA E SVILUPPO - NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZO E APPROVAZIONE DEI MODELLI DI COMUNICAZIONE
Consulenza economico aziendale

L’art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy per utilizzare i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.

Nell’attesa delle previste disposizioni attuative, che saranno definite con un apposito DM, l’Agenzia delle Entrate, con la Ris. 12.4.2024 n. 19, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta..

Con la FAQ 16.4.2024, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori indicazioni al riguardo.

Con il DM 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione, definendone contenuto e modalità di invio, disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.

 

In tal modo sarà possibile riprendere la compensazione dei crediti d’imposta che era stata sospesa.

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CIRCOLARE 31/2024 TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO PER ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Consulenza tributaria

Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. .

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono confermati:

  • il termine di versamento fissato l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo / terzo / quarto trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2) e l'ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30.9);
  • la possibilità di differire il versamento al termine previsto per il secondo / terzo trimestre se l'imposta dovuta per il primo / secondo trimestre è pari o inferiore a € 5.000.

Si evidenzia che è comunque opportuno verificare con cadenza trimestrale l'Elenco B predisposto dall'Agenzia delle Entrate, per apportare le eventuali modifiche (entro il prossimo 30.4 per il primo trimestre), in modo che sia determinata correttamente l'imposta di bollo dovuta.

 

 

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circolare 30/2024 CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 E PER RICERCA E SVILUPPO - NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZO E SOSPENSIONE DELLE COMPENSAZIONI
Consulenza economico aziendale

L’art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy per utilizzare i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.

 

Nell’attesa delle previste disposizioni attuative, che saranno definite con un apposito DM, l’Agenzia delle Entrate, con la Ris. 12.4.2024 n. 19, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta.

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circolare 29/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2023 (MOD. REDDITI 2024 – PERSONE FISICHE)
Consulenza tributaria

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2024, da presentare nell’anno 2024 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2023.

Recentemente, l’art. 11 comma 1 del D.lgs. 8 Gennaio 2024 n.1 ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine di presentazione telematica dei Modelli Redditi e Irap dal 30 novembre al 30 settembre. Tuttavia, il nuovo termine è stato derogato dall’art. 38 del D.lgs. 12 Febbraio 2024 n.13 ed in particolare per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli dichiarativi è stato differito dal 30 settembre al 15 ottobre per i contribuenti “solari”. Pertanto, il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 15.10.2024.

 

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2024 ovvero entro il 30 luglio 2023, mentre per coloro che hanno deciso di applicare per il periodo d’imposta 2023 il nuovo istituto del concordato preventivo fiscale, possono provvedere al versamento delle imposte entro il 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione.

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CIRCOLARE 28/2024 CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AI FINI FISCALI
Consulenza tributaria

In attuazione dell’art. 17 della Legge 9.8.2023 n.111, il Titolo II del D.lgs. 13/2024, in materia di procedimento accertativo, disciplina il nuovo concordato preventivo biennale dedicato ai contribuenti di minori dimensioni.

Attraverso tale istituto, il Legislatore punta alla semplificazione degli adempimenti fiscali e all’emersione spontanea in materia imponibile attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

In linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e previdenziali.

Inoltre, il concordato è incentivato dalla possibilità di annullare il carico tributario sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato, dall’esclusione dagli accertamenti ex. art. 39 del DPR 29.9.73 n.600 e dal fatto che, per espressa previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.

 

Di seguito si analizzano gli aspetti più salienti della disciplina in esame.

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CIRCOLARE 27/2024 RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
Consulenza tributaria

I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.

Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 14 marzo 2023 e le relative istruzioni utilizzabile dal primo trimestre dell’anno d’imposta 2023. Si rammenta che:

-                     il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;

-                     per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;

-                     l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

 

Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2024 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 aprile 2024.

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CIRCOLARE 26/2024 FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO - TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE -
Consulenza economico aziendale

La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.

A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.

L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del trattamento contabile e fiscale, in capo all’impresa, dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.

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CIRCOLARE 25/2024 IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Consulenza economico aziendale

I Decreti 112 e 117 del 2017 hanno individuato nel bilancio sociale lo strumento principale attraverso il quale gli enti del terso settore (ETS) possono rendicontare lo svolgimento della propria attività istituzionale nei confronti dei vari soggetti che si interfacciano con loro.

Al fine di omogeneizzare le regole di redazione, con il DM del 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, applicabili già a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, ossia a partire dall’esercizio 2020.

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.

 

 

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CIRCOLARE 24/2024 REDAZIONE E FORMALITA’ RELATIVE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2023
Consulenza economico aziendale

Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.

Si rende, pertanto, indispensabile impostare delle procedure tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché delle modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con le normative vigenti in ambito sia civilistico sia fiscale.

 

Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.

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CIRCOLARE 23/2024 CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL’ANNO 2023
Consulenza tributaria

Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) i soggetti che hanno corrisposto nel 2023 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.

 

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2024”.

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CIRCOLARE 22/2024 TASSA ANNUALE PER LA BOLLATURA DEI LIBRI E REGISTRI PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
Consulenza tributaria

Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2024 ed è pari a:

ü  € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;

ü  € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

 

Il versamento è dovuto in misura forfettaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.

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CIRCOLARE 21/2024 REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO AL 1 GENNAIO 2023
Consulenza economico aziendale

L’articolo 1, comma da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), prevede, per i soggetti Oic adopter, la possibilità di regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data del 1° gennaio 2023, assegnando alle stesse la corretta valutazione alla giacenza effettiva, con facoltà di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi e/o di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La procedura di regolarizzazione del magazzino presuppone il versamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, sulla differenza tra il valore eliminato, moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione (di futura determinazione ministeriale) e il valore del bene eliminato.

Sotto il profilo contabile, il maggiore o minore valore esistente alla data del 1° gennaio 2023, rispetto a quello indicato in sede di apertura dei conti, deve essere rilevato nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, tenuto conto dei criteri previsti dal Principio contabile Oic 29 in materia di correzione di errori contabili, atteso che l'adeguamento non è causato da un cambiamento di Principi contabili, bensì dall'esistenza di dati di bilancio originariamente iscritti sulla base di errati presupposti.

 

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina di regolarizzazione del magazzino.

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CIRCOLARE 20/2024 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI
Consulenza tributaria

La legge di bilancio 2024 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società quotate e non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2024 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.  

Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.

In particolare, si evidenzia che:                                                

¯  La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024;

¯  L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento è del 16%, sia per le partecipazioni qualificate e sia per quelle non qualificate.

 

Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.

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CIRCOLARE 19/2024 CERTIFICAZIONE UNICA 2024 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL’ANNO 2023
Consulenza tributaria

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. del 15.1.2024 n. 8253, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2024” (CU 2024), relativi all’anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024 (il 16 cade di sabato), utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2024);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 18.3.2024 (il 16 cade di sabato), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Le Certificazioni Uniche 2024 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2024 (31.10).

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2024”.

 

 

 

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CIRCOLARE 18/2024 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA
Consulenza tributaria

La legge di bilancio 2024 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.

Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.

In particolare, si evidenzia che:

  • La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 Giugno 2024;
  • L’imposta sostitutiva dovuta è del 16%.

Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.

 

 

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CIRCOLARE 17/2024 VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000,00 EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000,00 EURO ANNUI
Consulenza tributaria

Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:

  1. Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
  2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.

 

 

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CIRCOLARE 16/2024 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA
Consulenza tributaria

Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.

In particolare il credito IVA 2023, risultante dal mod. IVA 2024 potrà essere utilizzato in compensazione come di seguito specificato:

1.                  Fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;

2.                  Superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2024 con apposizione del visto di conformità.

La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2024, relativo al periodo d’imposta 2023, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2024 entro il 30.04.2024.

 

Inoltre, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata

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CIRCOLARE 15/2024 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024 PERIODO D’IMPOSTA 2023
Consulenza tributaria

La dichiarazione IVA 2024 periodo d’imposta 2023 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2024.

Qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative al IV trimestre 2023,  occorre inviare il modello entro la fine del mese di febbraio (29.2.2024).

Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo cade di sabato). Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:

  • entro il 1 Luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 18.3.2024;
  • oppure, entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno (già maggiorato dello 0,4% per ogni mese successivo al 18.3.2024). Pertanto il 30° giorno successivo all’1.7.2024 (il 30.06.2024 cade di domenica) scade il 31.7.2024;
 

 

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CIRCOLARE 14/2024 DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D. “LEGGE SABATINI”
Consulenza economico aziendale

La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art.  2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre, n. 213 (legge di bilancio 2024) integra l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell’agevolazione.

 

 

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CIRCOLARE 13/2024 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LAVORATORI AUTONOMI C.D. REGIME FORFETTARIO
Consulenza tributaria

L’art 1 commi da 54 a 89 della Legge 23.12.2014 n.190 disciplina il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. regime forfettario) destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

Ø  determinazione semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi;

Ø  applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF, con aliquota del 5% ovvero del 15% a seconda delle casistiche;

Ø  esclusione da IVA, IRAP e ISA;

Ø  esonero dalle ritenute di acconto;

Ø  contributi previdenziali agevolati (per imprenditori).

Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo, ad opera dell’art. 1 comma 54 L.29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), che ha previsto a partire dal 1.01.2023:

  • l’estensione del regime forfettario mediante l’incremento del limite dei ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superino una certa soglia;

Recentemente, la Circolare dell’AE del 5.12.2023 n.32/E ha fornito dei chiarimenti in cui si relazione ai requisiti per l’accesso, la permanenza e la fuoriuscita in corso d’anno dal regime agevolato.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Regime Forfettario.

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CIRCOLARE 12/2024 NOMINA OBBLIGATORIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA E NELLE COOPERATIVE
Consulenza economico aziendale

La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di numerose modifiche e proroghe negli ultimi tempi, da ultimo, ad opera dell’articolo 1-bis D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito L. 21.10.2021, n. 147 che ha disposto lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 (ovvero nel 2023), con i bilanci di riferimento da considerare che saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022

 

Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.

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CIRCOLARE 11/24 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IVA
Consulenza tributaria

La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali.

Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.

Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.

Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.

 

 

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CIRCOLARE 10/2024 TARDIVA / OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2023 P.I.2022 MODELLO IRAP 2023 P.I.2022
Consulenza tributaria

Entro il 28.02.2024 è possibile regolarizzare la mancata presentazione, entro i termini ordinari (30.11.2023), del modello REDDITI 2023 e del modello IRAP 2023:

-       presentando una dichiarazione tardiva;

-       versando la sanzione ridotta pari a € 25,00.

Decorso il predetto termine la dichiarazione è considerata omessa e non può pertanto essere regolarizzata tramite il ravvedimento.

Inoltre, se la stessa viene trasmessa entro il termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024 (15.10.2024) e prima dell’inizio di un’attività di accertamento, la sanzioni previste sono ridotte alla metà e non risultano applicabili le sanzioni penali.

 

Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle disciplina in esame.

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CIRCOLARE 9/2024 CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER L’ESERCIZIO 2024
Consulenza economico aziendale

L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) e ss.mm.ii e il DPCM 16.5.2018 n. 90 attuativo hanno previsto il riconoscimento di un credito per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.

A causa dell'emergenza Coronavirus, è stato previsto un particolare regime per il periodo d'imposta 2020 (art. 98 co. 1 del DL 18/2020 convertito e art. 186 del DL 34/2020), prorogato anche per il 2021 e 2022 (art. 1 co. 608 della L. 178/2020 e art. 67 co. 10 del DL 73/2021). Detto regime “speciale” a partire dal 2023 non è più operativo. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 25 bis del DL 17/2022, dal medesimo anno il credito d'imposta riguarda soltanto gli investimenti sulla stampa.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari da effettuare nell’esercizio il 2024.

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CIRCOLARE 8/2024 CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “INDUSTRIA 4.0” EFFETTUATI NELL’ANNO 2024
Consulenza economico aziendale

L'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020 e successive modificazioni ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

L’agevolazione, usufruibile soltanto dalle imprese, non spetta più per gli investimenti in beni “generici”, per i quali la stessa si è esaurita il 31.12.2022 ovvero il 30.11.2023 (per i beni prenotati entro il 2022), ma solo per i beni “Industria 4.0”.

In particolare, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel 2024:

?        è riconosciuto nella medesima misura prevista per il 2023 (20%), per i beni materiali;

?        è ridotto al 15% (dal 20% previsto per il 2023) per i beni immateriali.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

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CIRCOLARE 7/2024 CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE E DESIGN PER L’ANNO 2024
Consulenza economico aziendale

L'art. 1 co. 198 - 209 della L. 160/2019, come modificato dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 e dell'art. 1 co. 45 della L. 234/2021, e il DM 26.5.2020 prevedono un credito d'imposta per gli investimenti in attività di:

·         ricerca e sviluppo;

·         innovazione tecnologica;

·         altre attività innovative (design e ideazione estetica).

La misura del credito di imposta varia a seconda della tipologia di attività e del periodo di effettuazione.

In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 268 della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n.197 del 29.12.2022), ha previsto per le attività effettuate fino al 31 dicembre 2023 un credito d’imposta “maggiorato” per le imprese del Mezzogiorno. A decorrere dal 1°gennaio 2024, invece, la suddetta maggiorazione non è più operativa, per cui la misura del credito risulta pari, per tale esercizio, a:

  •  10% per sole le attività di ricerca e sviluppo;
  •  5% per le altre attività innovative.
 

Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione.

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CIRCOLARE 6/2024 CODICE CRISI IMPRESA: PARAMETRI PER LA SEGNALAZIONE
Consulenza economico aziendale

La crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).

 

Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle ultime novità relative ai parametri per la segnalazione di rilevazione della crisi.

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CIRCOLARE 5/2024 PLANNING DELLE SCADENZE ANNO 2024
Pianificazione e controllo di gestione

Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2023.

Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2024.

 

Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.

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CIRCOLARE 4/2024 RILEVANZA PENALE DELL’OMESSO VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE E DELL’INDEBITA COMPENSAZIONE PER CREDITI NON SPETTANTI E PER CREDITI INESISTENTI
Consulenza tributaria

L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).

Ai sensi dell’art. 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.

Quindi entro il 27 dicembre di ciascun anno occorre monitorare il debito risultante dalla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente.

Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

 

Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.

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CIRCOLARE 3/2024 CONTABILITA’ FISCALE DI MAGAZZINO
Consulenza tributaria

Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.

 

 

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CIRCOLARE 2/2024 NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2024
Consulenza economico aziendale

A decorrere dal giorno 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è passato dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale decremento determina.

 

 

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CIRCOLARE 1/2024 ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO ADRIANI PER L’ESERCIZIO 2024

Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistica in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.

 

Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2024, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa ai propri clienti.

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