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Consulenza economico aziendale
L'art. 1 co. 44 della L. 31.12.2025 n. 199 (con disciplina identica a quella contenuta nell'art. 14 del DLgs. 192/2024) consente l'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 10%.
La formulazione della citata disposizione normativa – articolo 14, D.Lgs. 192/2024 – recepisce nel suo insieme le passate previsioni di affrancamento, seppur con alcune differenze.
La disciplina, in forza del richiamo di cui all'art. 1 co. 45 della stessa L. 199/2025, è integrata dal decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 27.6.2025 (nel prosieguo DM 27.6.2025).
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della opportunità di affrancare le riserve in sospensione.
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Consulenza economico aziendale
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del Codice Civile, hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2025 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2024.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è l’OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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Consulenza economico aziendale
La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Dal 1° ottobre 2024 è attiva la nuova linea di intervento “Sostegno alla capitalizzazione”, che riconosce alle PMI, costituite in forma di società di capitali, un contributo maggiorato rispetto a quello ordinario a fronte di investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e green (coperti sempre con un finanziamento, bancario o in leasing) collegati ad un aumento del capitale sociale.
La Legge di Bilancio 2026 ha anche rifinanziato la Nuova Sabatini con 650 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell’agevolazione.
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Consulenza economico aziendale
L’art. 1, commi da 125 a 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede specifici obblighi di informativa, confermati dall’art. 22 co. 4 del DLgs. 27.11.2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi complessivamente superiori ad Euro 10.000 sotto forma di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da Enti pubblici economici , sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
Diversamente per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, devono inserire l’informativa sui siti internet entro il termine del 30 giugno.
In particolare per le erogazioni percepite nel 2025 (da rendicontare nel 2026), il termine scade il 30 giugno. Per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, invece, rileva il termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.
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I Decreti 112 e 117 del 2017 hanno individuato nel bilancio sociale lo strumento principale attraverso il quale gli enti del terso settore (ETS) possono rendicontare lo svolgimento della propria attività istituzionale nei confronti dei vari soggetti che si interfacciano con loro.
Al fine di omogeneizzare le regole di redazione, con il DM del 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, applicabili già a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, ossia a partire dall’esercizio 2020.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.
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Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Si rende, pertanto, indispensabile impostare delle procedure tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché delle modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con le normative vigenti in ambito sia civilistico sia fiscale.
In particolare il Decreto Legislativo n. 125/2024, entrato in vigore il 25 settembre 2024, ha modificato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata e delle micro-imprese. I nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi chiusi (o approvati) a partire dal 25.9.2024, quindi, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2024.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Consulenza economico aziendale
Il codice del Terzo settore (DLgs. 3.7.2017 n. 117) prevede una disciplina specifica ai fini della determinazione del reddito degli enti del Terzo settore (ETS). Questa disciplina diventa operativa a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, ossia dal 2026 per i soggetti solari.
Pertanto, gli enti iscritti al RUNTS, diversi dalle imprese sociali, applicano da quest’anno una disciplina differente rispetto agli altri enti non profit (privi della qualifica di ETS).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti a commento della nuova disciplina con la circ. 19.2.2026 n. 1.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
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Il codice del Terzo settore (DLgs. 3.7.2017 n. 117) prevede una disciplina specifica ai fini della determinazione del reddito degli enti del Terzo settore (ETS). Questa disciplina diventa operativa a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, ossia dal 2026 per i soggetti solari.
Tra le novità, assumono rilievo due regimi forfettari opzionali, destinati alla tassazione delle attività commerciali svolte da specifiche tipologie di enti del Terzo settore (Ets). Si tratta, in particolare, del:
- regime forfettario per la tassazione dei redditi d’impresa degli Ets non commerciali (articolo 80 Cts);
- regime forfettario per la tassazione delle attività commerciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (articolo 86 Cts).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti a commento della nuova disciplina con la circ. 19.2.2026 n. 1.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina per il regime forfettario.
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Consulenza tributaria
L’art. 1 co. 82 - 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 (c.d. “rottamazione-quinquies”).
Rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da:
- liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e del sostituto di imposta;
- contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli emergenti da accertamento;
- sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali.
A differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la c.d. “rottamazione-quinquies” ha quindi un ambito applicativo più ristretto.
AL fine di aderire alla rottamazione è necessario trasmettere la domanda entro il termine perentorio del 30.4.2026 ed effettuare il versamento della prima rata (o l’intero importo in unica soluzione) entro il 31.7.2026.
Di seguito si analizza la relativa disciplina.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 16 marzo 2026 i soggetti che hanno corrisposto nel 2025 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2026”.
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Consulenza tributaria
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. del 15.1.2026 n. 15707, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2026” (CU 2026), relativi all’anno 2025, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
} trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2026, oppure entro il 30.4.2026 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2026);
} utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 16.3.2026, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2026.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2026.
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Entro il prossimo 16 marzo 2026 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2026 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfettaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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Consulenza tributaria
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2025, risultante dal mod. IVA 2026 potrà essere utilizzato in compensazione come di seguito specificato:
- Fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
- Superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2026 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale.
Si rammenta che il mod. IVA 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2026 entro il 30.04.2026.
Inoltre, i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio:
- almeno pari a 9 per il 2024 / quale media 2023-2024 beneficiano dell’esonero dal visto per un importo fino a € 70.000;
- inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2024 / 8,5 quale media 2023-2024 beneficiano dell’esonero dal visto per un importo fino a € 50.000.
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Consulenza economico aziendale
Ai soggetti che effettuano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, spetta il c.d. "Bonus pubblicità" pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Per poter fruire dell'agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere "prenotativo".
Per il "Bonus pubblicità" 2026 la prenotazione va inviata dal 2 marzo al primo aprile 2026 e riguarda gli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari da effettuare nell’esercizio il 2026.
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Consulenza tributaria
L'art. 1 co. 427 - 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) prevede la reintroduzione, con alcune modifiche, della maggiorazione ai fini dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (beni 4.0 e 5.0), nota come iper-ammortamento.
L'agevolazione sostituisce, in sostanza, i precedenti crediti d'imposta 4.0 e 5.0.
L'accesso ai nuovi iper-ammortamenti, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d'imposta 4.0 e 5.0, prevede la presentazione, da parte dell'impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla novità introdotte dalla citata legge di bilancio 2026 in materia di iper - ammortamento.
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Consulenza economico aziendale
Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del DL 14 agosto 2020, n. 104, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto 2024 fino al 15 novembre 2024, con un’autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro.
Dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2026 fino alle ore 23.59 del 18 aprile 2026 è attiva la piattaforma online che consente di inviare le domande per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, a valere sulle operazioni svolte nel periodo compreso tra il 10 agosto 2024 ed il 15 novembre 2024.
Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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Consulenza tributaria
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
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Consulenza tributaria
La dichiarazione IVA 2026 periodo d’imposta 2025 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2026.
Qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative al IV trimestre 2025, occorre inviare il modello entro la fine del mese di febbraio (28.2.2026, tuttavia, il termine, cadendo di sabato, slitta al 2 marzo).
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16.3.2026. Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- entro il 30 giugno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3.2026(quindi con una maggiorazione pari all’1,6%);
- oppure, entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno (già maggiorato dello 0,4% per ogni mese successivo al 16.3.2026). Pertanto il 30° giorno successivo al 30.6.2026 scade il 30.7.2026.
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Consulenza economico aziendale
La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di numerose modifiche e proroghe negli ultimi anni, da ultimo, ad opera dell’articolo 1-bis D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito L. 21.10.2021, n. 147 che aveva disposto lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.
Pertanto, in vista della chiusura dell’esercizio, con le prossime assemblee che saranno convocate per l’approvazione del bilancio 2025, si ripropone, per le S.r.l., la questione relativa alla verifica dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo, nelle diverse forme alternative previste dal legislatore (collegio sindacale/sindaco unico o revisore), in conformità a quanto stabilito dall’atto costitutivo, in merito a competenze e attribuzioni.
Di seguito si analizza l’attuale disciplina.
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Consulenza economico aziendale
Nel mese di aprile 2023 è stato pubblicato il nuovo Principio contabile OIC n. 34 dedicato alla rilevazione dei ricavi derivanti dalle cessioni di beni / prestazioni di servizi.
Il principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Quindi, a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall’1.1.2024, o da una data successiva (§43), le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali dovranno applicare i precetti dell’OIC 34.
In sede di prima applicazione, è consentita l’applicazione prospettica del nuovo Principio contabile, ovvero solamente ai contratti di vendita stipulati a partire dall’1.1.2024.
In ogni caso, è assolutamente raccomandabile che le imprese avviino con tempestività un’attenta disamina delle principali tipologie contrattuali che contraddistinguono il loro modello di business dal lato attivo, in modo da essere preparate rispetto alle esigenze contabili poste dai nuovi precetti contenuti nell’OIC 34.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del nuovo Principio contabile OIC n. 34.
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Consulenza tributaria
L’art 1 commi da 54 a 89 della Legge 23.12.2014 n.190 disciplina il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. regime forfettario) destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:
- determinazione semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi;
- applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF, con aliquota del 5% ovvero del 15% a seconda delle casistiche;
- esclusione da IVA, IRAP e ISA;
- esonero dalle ritenute di acconto;
- contributi previdenziali agevolati (per imprenditori).
Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo, ad opera della Finanziaria 2026.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Regime Forfettario alla luce delle recenti novità normative.
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Consulenza tributaria
L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
Dal 2026, con la Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 84415 pubblicata il 3 febbraio 2026, è stata elevata la soglia per la presentazione degli “Intra 2-bis” con periodicità mensile. La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.
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Consulenza tributaria
Entro il 29.1.2026 (90 giorni dal 31.10.2025) era possibile regolarizzare la mancata presentazione, entro i termini ordinari (31.10.2025), del modello REDDITI 2025 e del modello IRAP 2025:
- presentando una dichiarazione tardiva;
- versando la sanzione ridotta pari a € 25,00.
Decorso il predetto termine la dichiarazione è considerata omessa e non può pertanto essere regolarizzata tramite il ravvedimento.
Quand’anche il contribuente non si sia ravveduto entro il 29 gennaio, può comunque avere interesse a presentare la dichiarazione. Infatti, l’art. 1 comma 1-bis del DLgs. 471/97 prevede una sanzione del 75% (in luogo di quella ordinaria del 120%) se la dichiarazione è presentata dopo i 90 giorni in assenza di controlli fiscali ed entro i termini di accertamento
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti della disciplina in esame.
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Consulenza economico aziendale
Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2025.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2026.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
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Consulenza economico aziendale
Con l’approvazione della Legge 132/2025, l’Italia si è dotata della prima legge quadro nazionale sull’intelligenza artificiale, in armonia con il Regolamento (UE) 2024/1689 – il cosiddetto AI Act, che fissa regole comuni a livello europeo.
In particolare, l’AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell’UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi.
La Legge nazionale intende disciplinare gli aspetti tipici della realtà socio-economica nazionale e i profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e quelli che quest’ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri.
La normativa nazionale pertanto, incide in modo diretto su settori strategici e, tra questi, sul mondo delle professioni intellettuali.
Di particolare interesse per le professioni (commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro) è l’art. 13 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali) che introduce due pilastri: la prevalenza del lavoro intellettuale umano e l’obbligo di trasparenza nei confronti del cliente sull’uso di sistemi di AI.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
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Consulenza economico aziendale
La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno, è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il Decreto-Legge 19.9.2023, n. 124, convertito in Legge n. 162 del 13.11.2023 e comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.
L'art. 16 del DL 124/2023 aveva previsto, per il 2024, un credito d'imposta per gli investimenti nella c.d. "ZES unica Mezzogiorno”. Recentemente l’art. 1 commi 438-443 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), intervenendo sull’art. 16 del DL 124/2023, ha previsto la proroga, per il 2026, 2027 e 2028, del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell’agevolazione, evidenziando le principali novità.
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Consulenza tributaria
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
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Consulenza economico aziendale
A decorrere dal giorno 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è passato dal 2% all’1,60% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale decremento determina.
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Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistica in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2026, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa ai propri clienti.
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