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Nel corso dell’anno 2023 lo STUDIO ADRIANI ha prodotto 82 circolari (compresa la presente) che ci auguriamo abbiano dato un valido supporto a chi quotidianamente deve affrontare le continue innovazioni normative.
Come consuetudine, anche quest’anno a fine esercizio è stato redatto e trasmesso in allegato alla presente l’indice di tutte le circolari emesse e inviate nel corso dell'anno (cfr. allegato 1).
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La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
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Entro il prossimo 27.12.2023, i soggetti passivi devono versare un acconto dell’Iva relativo all’ultima frazione dell’anno (mese o trimestre), a meno che siano esentati in base a specifiche condizioni.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
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L’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
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Entro il 31 dicembre 2023 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile.
Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
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L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2022.
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Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti.
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La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
L’IMU dovuta per l’anno in corso (2023) deve essere versata in due rate (art.1 co.762 della L.160/2019):
· la prima rata, che doveva già essere versata, entro il 16.06.2023, pari all’imposta dovuta per il primo semestre sulla base delle aliquote deliberate nel 2022;
· la seconda rata entro il 18.12.2023 (il 16.12.2023 cade di sabato), pari all’imposta dovuta a saldo dell’intero anno, sulla base delle aliquote approvate per il 2023.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
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Nel mese di aprile 2023 è stato pubblicato il nuovo Principio contabile OIC n. 34 dedicato alla rilevazione dei ricavi derivanti dalle cessioni di beni / prestazioni di servizi.
Il principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
L’elaborazione del nuovo Principio si è resa necessaria al fine di evitare difformità di comportamento da parte delle imprese a fronte di operazioni aventi le medesime caratteristiche, con particolare riferimento a quelle che prevedono la coesistenza di cessioni / prestazioni.
Ancorché le novità in esame siano applicabili ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall’1.1.2024 è opportuno esaminare anticipatamente i contratti in essere da cui possono desumersi più obbligazioni al fine di individuare le c.d. “unità elementari di contabilizzazione”.
Il coordinamento delle nuove regole di rilevazione dei ricavi con la disciplina fiscale sarà oggetto di un Decreto di prossima emanazione.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del nuovo Principio contabile OIC n. 34.
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L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
1. Il rispetto del principio di cassa;
2. La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
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Dal 2022, indipendentemente dall'organizzazione della quale si avvalgono, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 1 co. 8 della L. 234/2021).
In particolare, si ricorda che la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti.
In sostanza, a partire dall’anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti di detta normativa.
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Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 51/2023 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
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Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all’IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2022 nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2023.
Si precisa che per il solo periodo d’imposta 2023, l’art. 4 del DL 145/2023 (c.d. DL “collegato” alla Legge di Bilancio 2024) ha previsto la possibilità per determinati soggetti, di poter prorogare dal 30.11.2023 al 16.1.2024 il termine per il pagamento del secondo acconto IRPEF e con la possibilità di poter rateizzare l’imposta dovuta in 5 rate mensili.
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Il Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
ð Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
ð Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
ð Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
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Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2023 di tale imposta.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2023.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;
· Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti ISA;
· Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre.
· Superiore ad €206,00 per i soggetti ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
La seconda, nella misura del 50%, entro il 30 novembre.
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L'aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.
L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES".
Detta deduzione, spettante anche ai soggetti IRPEF, va determinata nell’ambito del modello REDDITI 2023 per l’esercizio 2022.
Di seguito le caratteristiche dell’agevolazione, con evidenziazione delle novità di quest’anno.
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Entro il prossimo 30 novembre 2023, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2023.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Scarica l'allegatoÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) 29 settembre 2023 con il quale viene reso definitivamente operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e affini, in attuazione dell'articolo 3, comma 6 del DM n. 55/2022.
Il Decreto MIMIT del 9.10.2023 rende infatti definitivamente operativo il registro dei titolari effettivi previsto dal D.Lgs 231/2007 in attuazione delle direttive europee in materia di antiriciclaggio.
La comunicazione dei dati al Registro delle Imprese dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto che ne attesta l’operatività, quindi entro l’11 dicembre 2023 (l’8.12.2023 è festivo, seguito da un sabato ed una domenica).
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina che ha introdotto l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo nonché alcune informazioni riguardanti le modalità di comunicazione al Registro delle Imprese.
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Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2023 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Consulenza tributaria
Con il provvedimento del 27 gennaio 2023 n. 25954, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2023 relativo all’anno d’imposta 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione aggiornate poi il 13 luglio 2023.
Entro il 31.10.2023 i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2023 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Come di consueto la dichiarazione può essere inviata direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato.
L’invio telematico può essere effettuato in un unico flusso/più flussi di dati, anche da parte del singolo sostituto.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
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Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 per incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ricorso alle tecnologie digitali.
A partire dal 18 ottobre potranno presentare domanda di agevolazioni le micro, piccole e medie imprese delle Regioni del MEZZOGIORNO che investono nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti (internet of things, cloud computing, additive manufacturing, big data analytics, robotica avanzata, realtà aumentata, cybersecurity) per l’ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione, la realizzazione di nuovi prodotti o la modifica del processo di produzione già esistente o la realizzazione una nuova unità produttiva.
Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75 per cento delle spese ammissibili.
Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:
· compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
· invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.
Lo sportello online sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.
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Con l’emanazione dei bandi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
· dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
· dal 7 novembre 2023 per Disegni+
· dal 21 novembre 2023 per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Marchi+.
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Con l’emanazione dei bandi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
· dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
· dal 7 novembre 2023 per Disegni+
· dal 21 novembre 2023 per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Disegni+.
Si rimanda alle altre rispettive circolari di approfondimento per l’esame delle altre due agevolazioni.
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Con l’emanazione dei bandi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
· dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
· dal 7 novembre 2023 per Disegni+
· dal 21 novembre 2023 per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Brevetti+.
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La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie.
Oltre a ciò, si applica dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione di molti adempimenti fiscali, in particolare relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (21 agosto quest’anno, in quanto il 20 cade di domenica).
La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Di seguito si esaminano i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.
Scarica l'allegatoIl DLgs. 10.3.2023 n. 24, con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, è stato pubblicato sulla G.U. 15.3.2023 n. 63 ed è entrato in vigore il 30.3.2023.
Tale decreto contiene la disciplina del c.d. “whistleblowing”, ampliandone il campo di applicazione rispetto al previgente quadro normativo, che tutelava il “whistleblower”:
• nel settore pubblico, ai sensi dell’art. 54-bis del DLgs. 30.3.2001 n. 165, nonché di regolamenti, Linee Guida e delibere ANAC;
• nel settore privato, per quanto attiene i soggetti:
o dotati di Modello organizzativo 231, relativamente agli illeciti rilevanti per la responsabilità amministrativa (art. 6 del DLgs. 8.6.2001 n. 231).
o che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
che, pur non avendo impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tuttavia, rientrano nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei trasporti (art. 2, co. 1, lett. q).
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L’art. 37 del DL 75/2023 prevede la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023.
La citata disposizione, denominata “misure urgenti in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo”, interviene sull’art. 9 comma 1 del DL 27 gennaio 2022 n. 4, secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 (già prorogate dall’art. 10 comma 1 del DL 73/2021), si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 35 milioni di euro, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Recentemente, l'art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73, c.d. DL "Sostegni-bis" (conv. L. 23.7.2021 n. 106), in vigore dal 26.5.2021, ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72 in materia di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA.
L'elemento di principale novità derivante dalla riformulazione dell'art. 26 richiamato consiste nell'anticipazione dei termini per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA non pagata dal rispettivo cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale, senza quindi dovere attendere - come imponeva la disciplina previgente - la conclusione della procedura ed il riscontro della sua "infruttuosità".
Di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione.
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Consulenza tributaria
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018. Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
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Consulenza tributaria
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2022 (modello REDDITI SP 2023), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2023 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento del 28 Febbraio 2023, Prot. n. 55531l/2023 ed aggiornato con il Provvedimento del 18 Maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2023, relativo ai redditi prodotti nel 2022.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2022 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
Il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Comunicato n. 98, comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
- Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
Entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
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L’art. 1, commi da 125 a 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede specifici obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi complessivamente superiori ad Euro 10.000 sotto forma di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da Enti pubblici economici , sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.
La norma, modificata più volte per far fronte alle difficoltà interpretative determinate dalla sua formulazione originaria, è stata integrata, da ultimo, dal DL 21.6.2022 n. 73 (conv. L 4.8.2022 n. 122) (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che ha previsto una rilevante semplificazione in merito alle modalità di adempimento.
Inoltre, il DL 29.12.2022 n. 198 (conv. L 24.2.2023 n. 14) (c.d. “Milleproroghe”) ha prorogato il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame per l’anno 2023.
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Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2022, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2023 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023 Prot. n. 55564/2023.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Comunicato n. 98, comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
· Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
· Entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione degli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Scarica l'allegatoIl diritto annuale CCIAA dovuto per il 2023 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2022. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 30.06.2023 o il 31.07.2023 (il 30 luglio cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.
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In seguito all'improvviso aumento dei costi energetici a seguito della guerra in Ucraina, il legislatore ha ritenuto opportuno riconoscere alle imprese un credito d'imposta per arginare l'impatto economico negativo che tale aumento ha provocato.
La misura era stata prorogata inizialmente per tutto il 2022, successivamente la stessa era stata riconfermata anche per il I° trimestre 2023 ad opera della Legge di Bilancio 2023 e da ultimo, il Decreto Legge del 30 Marzo 2023 n.34 (c.d. decreto “Bollette”) ha previsto un’ulteriore proroga della misura riconfermandola anche per il II° trimestre 2023, seppur in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti.
Nella presente si illustrano le novità introdotte dal legislatore per il 2023, nonché le recenti indicazioni fornite con riguardo alle modalità di utilizzo delle agevolazioni relative al I° e II° trimestre 2023.
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La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2023 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2023.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato introdotto il credito d’imposta in favore delle imprese non energivore a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica nel 2°trimestre del 2022.
Successivamente, il D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-Bis) prima e D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-Ter) dopo, hanno riconfermato tale agevolazione anche per il 3°trimestre 2022, e per i successivi mesi di ottobre e novembre 2022 sebbene con alcune importanti modifiche.
In seguito, l’articolo 1 D.L. 176/2022, pubblicato nella GU n. 270 del 18.11.2022 (decreto Aiuti quater), ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Infine, l’articolo art. 1 co. 3 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e l’art. 4 co. 3 del DL 34/2023 hanno esteso la misura anche al I° e II° trimestre 2023, seppure con alcune differenze.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativo al I e II TRIMESTRE 2023 per le imprese “NON ENERGIVORE”.
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Sulla G.U. 5.5.2023 n. 104 è stata pubblicata la L. 21.4.2023 n. 49, che si prefigge lo scopo di tutelare i professionisti nell’ambito dei rapporti d’opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di “contraenti deboli”, imponendo alle controparti contrattuali cui si applica la nuova disciplina di corrispondere un compenso “equo” con riferimento alla prestazione resa ed impedendo l’imposizione di clausole troppo restrittive e vincolanti, che sbilancino il contratto a favore del “contraente forte”.
La L. 21.4.2023 n. 49 entra in vigore il 20.5.2023; la nuova normativa, però, vale solo con riferimento ai rapporti d’opera professionale instaurati dalla suddetta data.
Ai sensi dell’art. 12 della L. 21.04.2023 n.49, inoltre, è abrogato, a partire dalla medesima data, l’art. 2 co. 1 lett. a) del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, che aveva a sua volta abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime oppure il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
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Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2023, da presentare nell’anno 2023 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2022.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2023.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica e, pertanto, il termine utile per il versamento è il 31 luglio 2023) devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Il SUPERBONUS è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute in relazione a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Recentemente, con la conversione in Legge del c.d. “Decreto blocca crediti” (DL 11/2023) sono state apportate rilevanti modifiche alla normativa della detrazione del 110% (che in alcuni casi nel 2023 può risultare ridotta al 90%) e dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di risparmio energetico “agevolati”.
In particolari si evidenzia:
· il differimento dal 31.3 al 30.9.2023 del termine per il sostenimento delle spese relative agli interventi effettuati sulle c.d. “villette” per le quali spetta la detrazione del 110%;
· la possibilità, per le cessioni del credito ad una banca / intermediario finanziario / assicurazione, di regolarizzare entro il 30.11.2023, tramite la c.d. “remissione in bonis”, le Comunicazioni non inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023, anche nel caso in cui entro tale data non risulti stipulato l’accordo di cessione del credito tra le parti;
· la facoltà di ripartire la detrazione del 110% spettante per spese sostenute nel 2022 in 10 rate annuali (anziché 4), “differendo” di un anno la fruizione della prima rata (mod. 730 / REDDITI 2024).
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Super bonus.
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L’art. 1 commi da 186 a 202 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane.
Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, la lite deve ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.
Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 1.2.2023 prot. n. 30294, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda. Il termine per l’invio della domanda, prima fissato al 30.6.2023, è stato prorogato al 30.9.2023 a seguito dell’emanazione del D.L. 30.3.2023 n. 34, c.d. “Decreto Bollette”, entrato in vigore il 31.3.2023.
Di seguito si analizza la disciplina dell’art. 1 commi da 186 a 205, L 197/2022, alla luce del relativo provvedimento attuativo e delle modifiche normative intervenute successivamente.
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Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. Pertanto, è stato pubblicato il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che ha modificato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
Il DL n. 73/2022, ha previsto le seguenti misure di semplificazione per il pagamento dell'imposta di bollo che può essere effettuato:
· per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore a € 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite era di € 250);
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore complessivamente a € 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite era di € 250).
Scarica l'allegatoI Decreti 112 e 117 del 2017 hanno individuato nel bilancio sociale lo strumento principale attraverso il quale gli enti del terso settore (ETS) possono rendicontare lo svolgimento della propria attività istituzionale nei confronti dei vari soggetti che si interfacciano con loro.
Al fine di omogeneizzare le regole di redazione, con il DM del 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, applicabili già a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, ossia a partire dall’esercizio 2020.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.
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In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Consulenza economico aziendale
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del Codice Civile, hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2022 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2021.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è l’OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 14 marzo 2023 e le relative istruzioni. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2023.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2023 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 2 maggio 2023 (il 30 cade di sabato e il 1° maggio è festivo).
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La legge di bilancio 2023 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento è del 16%, sia per le partecipazioni qualificate e sia per quelle non qualificate.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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La legge di bilancio 2023 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023;
¯ L’imposta sostitutiva dovuta è del 16%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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L'art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 convertito, come modificato dall'art. 1 co. 10 della L. 30.12.2021 n. 234, ha previsto la sostituzione del Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (c.d. "super deduzione").
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina dell’agevolazione.
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Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Si rende, pertanto, indispensabile impostare delle procedure tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché delle modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con le normative vigenti in ambito sia civilistico sia fiscale.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una “flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:
- individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
- individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
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L'art. 1 co. 153 della L. 197/2022 ha introdotto una misura finalizzata alla definizione agevolata degli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/72, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni.
I contribuenti che aderiscono alla definizione ottengono la riduzione delle sanzioni, ordinariamente del 30%, al 3%, mentre nelle situazioni ordinarie, ricevuto l'avviso bonario, il contribuente che intenda definirlo usufruisce della riduzione delle sanzioni a 1/3 (pari al 10%) se il pagamento avviene nei 30 giorni, ai sensi del DLgs. 462/97.
Resta fermo che vanno pagate la totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi, nel rispetto del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, come previsto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 462/97.
La riduzione delle sanzioni si riferisce alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) o recapitate successivamente alla medesima data, ovvero alle rateizzazioni in corso al 1 gennaio 2023.
Di seguito si riporta la disciplina per la definizione degli avvisi bonari.
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Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 55 anni (under 56) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
La legge di bilancio per il 2019 aveva già innalzato il limite di età da 35 anni a 45 e concesso anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione. Inoltre, successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n.34 aveva esteso la misura ad altre regioni, quali Lazio, Marche e Umbria ed innalzato l’ammontare massimo del finanziamento da 50.000 a 60.000 euro per le iniziative svolte in forma individuale e sono state ridefinite le percentuali del finanziamento che sarà così articolato:
· 50% come contributo a fondo perduto
· 50% sotto forma di prestito a tasso zero, da rimborsare entro 8 anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento
La legge di bilancio per il 2021 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 45 anni a 55 anni (con effetto dal primo gennaio 2021).
Infine, il Decreto-Legge del 10 settembre 2021 n. 121 ha esteso il beneficio al settore del commercio, inclusa la vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa ed ai territori delle isole marine, lagunari e lacustri del centro nord.
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
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La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, pmi, la Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) integra l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai Decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013, è prorogato per ulteriori 6 mesi.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell’agevolazione.
Scarica l'allegatoIl D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.
La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni e di seguito si propone un quadro di sintesi della stessa.
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Entro il prossimo 16 marzo 2023 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2023 ed è pari a:
ü € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
ü € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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Entro il prossimo 16 marzo 2023 i soggetti che hanno corrisposto nel 2022 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2023”.
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Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
1. Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.1.2023 n. 14392, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2023” (CU 2023), relativi all’anno 2022, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
} trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2023);
} utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2023, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2023 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2023”.
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In seguito all'improvviso aumento dei costi energetici a seguito della guerra in Ucraina, il legislatore ha ritenuto opportuno riconoscere alle imprese un credito d'imposta per arginare l'impatto economico negativo che tale aumento ha provocato.
La misura è stata prorogata per tutto il 2022 e, da ultimo, anche per il I° trimestre 2023 ad opera della Legge di Bilancio 2023.
Nella presente si illustrano le novità introdotte dal legislatore per il 2023, nonché le recenti indicazioni fornite con riguardo alle modalità di utilizzo delle agevolazioni relative al III° e IV° trimestre 2022 e al I° trimestre 2023.
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Consulenza tributaria
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
1. Fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. Superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2023 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2023, relativo al periodo d’imposta 2022, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2023 entro il 02.05.2023 (il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo).
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Infine, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata.
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La L. 197/2022 ha introdotto diverse definizioni delle pendenze tributarie, tra cui la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.
In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
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Consulenza tributaria
L’art 1 commi da 54 a 89 della Legge 23.12.2014 n.190 disciplina il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. regime forfettario) destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:
Ø determinazione semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi;
Ø applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF, con aliquota del 5% ovvero del 15% a seconda delle casistiche;
Ø esclusione da IVA, IRAP e ISA;
Ø esonero dalle ritenute di acconto;
Ø contributi previdenziali agevolati (per imprenditori).
Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo, ad opera dell’art. 1 comma 54 L.29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), che ha previsto a partire dal 1.01.2023:
· l’estensione del regime forfettario mediante l’incremento del limite dei ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel medesimo;
· la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superino una certa soglia;
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Regime Forfettario.
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L’articolo 1, commi 100 e seguenti, L. 197/2022 (cd. “Legge di bilancio 2023”) ha (re)introdotto la disciplina dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.
In particolare, con una formulazione normativa analoga a quella che disciplinava la precedente versione dell’agevolazione in rassegna, per le società di persone e per le società di capitali che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai propri soci beni immobili, diversi da quelli strumentali “per destinazione”, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, è prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura agevolata dell’8 per cento, da calcolare sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Per completezza, si precisa che alle stesse condizioni dell’assegnazione è agevolabile la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice.
Di seguito si esamina la disciplina dell’assegnazione agevolati ai soci.
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Consulenza economico aziendale
Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto di 4.000 euro per l’acquisto per almeno 5.000 euro, di soluzioni digitali utili all’internazionalizzazione.
E' un progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:
· realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
· realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
· servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
· iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame
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L’art. 1, commi da 166 a 173 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse sino al 31 ottobre 2022, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
Ø con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del D.L. n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
Ø con riferimento alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
Ø per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1 gennaio 2023);
per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
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La dichiarazione IVA 2023 periodo d’imposta 2022 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo) sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13.01.2023.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2023.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
Ø Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
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La legge di Bilancio 2023 ha prorogato il bonus per le sponsorizzazioni sportive introdotto dal decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in relazione alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2023.
Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 35 milioni di euro, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante.
I dettagli per il riconoscimento del credito d’imposta per le sponsorizzazioni e le campagne pubblicitarie, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, saranno stabiliti con decreto attuativo.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
Scarica l'allegatoLa crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).
Nel corso degli ultimi mesi il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già oggetto di rilevanti modifiche in prossimità della relativa entrata in vigore (intervenuta il 15.7.2022), è stato nuovamente modificato in sede di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni”.
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle ultime novità relative ai parametri per la segnalazione di rilevazione della crisi.
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La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
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Consulenza economico aziendale
L'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), come modificato dall'art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconosce un credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali "ordinari" e "Industria 4.0", che differisce per alcuni aspetti dal precedente credito d'imposta previsto dall'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2025, ovvero nel termine “lungo” del 30.9.2026 (30.6.2026 per i beni immateriali), spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di investimento e di effettuazione dello stesso.
Si evidenzia del 1°gennaio 2023 i beni strumentali nuovi “ordinari”, vale a dire i beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B della Finanziaria 2017, non sono più agevolabili. Pertanto, per i beni strumentali “ordinari” spetta il credito di imposta solo per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia stato accettato l’ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina degli incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, e in beni materiali e immateriali “industria 4.0”.
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L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) e ss.mm.ii e il DPCM 16.5.2018 n. 90 attuativo hanno previsto il riconoscimento di un per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.
A causa dell'emergenza Coronavirus, è stato previsto un particolare regime per il periodo d'imposta 2020 (art. 98 co. 1 del DL 18/2020 convertito e art. 186 del DL 34/2020), prorogato anche per il 2021 e 2022 (art. 1 co. 608 della L. 178/2020 e art. 67 co. 10 del DL 73/2021).
Detto regime “speciale” a partire dal 2023 non è più operativo. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 25 bis del DL 17/2022, dal medesimo anno il credito d'imposta riguarda soltanto gli investimenti sulla stampa.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari per il 2023.
Scarica l'allegatoA partire dall’1 Gennaio 2023, il limite all’utilizzo del denaro contante si è incrementato da 1.999,99 a 4.999,99 euro.
Per le violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Con riguardo ai minimi edittali, non sono stati operati interventi normativi e pertanto per le violazioni contestate a decorrere dal 1.1.2022, il predetto minimo edittale è fissato a 1.000,00 euro.
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L’articolo 1, comma 268 della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n.197 del 29.12.2022), prevede la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo “maggiorato” per il Mezzogiorno.
Si ricorda a tal fine che già la Legge di Bilancio 2022 (Legge del 30.12.2021 n. 234) aveva apportato delle modifiche all’insieme dei crediti di imposta introdotti dell’art. 1, commi 198 a 209, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), modificando le aliquote della base di calcolo e prorogando l’accesso all’agevolazione:
· Fino al 31.12.2031 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
· Fino al 31.12.2025 gli investimenti in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative;
Il credito è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile, in misura differenziata a seconda dell’attività agevolabile, ossia:
· Ricerca e sviluppo;
· Innovazione tecnologica;
· Altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione.
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L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2022 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2022, relativo al 2021.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
Scarica l'allegatoA decorrere dal giorno 1 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è passato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale incremento determina.
Scarica l'allegatoConsulenza economico aziendale
L’articolo 1, comma 265 Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n.197 del 29.12.2022) , modificando i commi 98 e 108 dell’art. 1 della L. 208/2015, prevede la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, senza modifiche alla disciplina agevolativa, del credito d’imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
Scarica l'allegatoIl planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2022.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2023.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
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Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Scarica l'allegatoCome ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistiche in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2023, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa.
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