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Nel corso dell’anno 2018 lo STUDIO ADRIANI ha prodotto 85 circolari (compresa la presente) che vi auguriamo abbiano dato un valido supporto a chi quotidianamente deve affrontare le continue innovazioni normative.
Come consuetudine, anche quest’anno a fine esercizio è stato redatto e trasmesso in allegato alla presente l’indice di tutte le circolari emesse e inviate nel corso dell'anno (cfr. allegato 1).
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L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
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Consulenza tributaria
Entro il terzo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, scade il termine per attuare le procedure volte alla conservazione delle fatture e dei documenti elettronici emessi nell’anno 2017. La procedura si conclude con l’apposizione di una marca temporale che ha lo scopo di rendere opponibili a terzi i documenti elettronici prodotti e conservati secondo le previsioni normative. Quest’anno il termine scade il 31.01.2019 in virtù della proroga al 31.10.2018 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2017.
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Consulenza tributaria
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
- è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
- è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA.
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Consulenza tributaria
L’agenzia delle Entrate, partendo dai dati comunicati con le Comunicazioni Periodiche IVA, effettua una serie di controlli formali sulla coerenza delle informazioni trasmesse, predisponendo una specifica lettera per segnalare eventuali anomalie riscontrate nel versamento dell’IVA risultante dalla Comunicazione Periodica.
Pertanto, stanno arrivando dall’Agenzia delle Entrate gli avvisi di compliance che informano di omissioni nella comunicazione della liquidazione periodica Iva, per il trimestre di riferimento, anche se al sistema dell’Agenzia delle Entrate risultano fatture emesse dai contribuenti e dai loro clienti.
L’invito è quello di regolarizzare spontaneamente, ponendo rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
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Consulenza economico aziendale
Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti.
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Consulenza tributaria
Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2018 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2019.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
Con il D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all’adempimento in oggetto. Ad oggi, a distanza di tre anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e, pertanto, occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 31/E/2014).
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
L’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
Entro il 31 dicembre 2018 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2017.
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Organizzazione aziendale
L’art. 18 del D.Lgs. 10.8.2018 n. 101 ha introdotto la disciplina della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti davanti al Garante per la protezione dei dati personali, per la violazione di alcune disposizioni del codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), nella versione anteriore alle modifiche apportate dal medesimo D.Lgs. 101/2018.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito le indicazioni operative per la definizione agevolata nelle FAQ dell’1.10.2018.
Il termine per avvalersi di tale procedura è il 18.12.2018, entro il quale è possibile provvedere al pagamento in misura ridotta di una somma pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione stabilita per la rispettiva violazione.
I soggetti che possono usufruire di tale facoltà sono quelli che hanno ricevuto, entro il 25.5.2018, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata.
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Consulenza tributaria
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, in presenza di importi superiori a € 250.000,00 (il limite precedente era pari a € 50.000,00) hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2018 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2018, relativo al 2017.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il predetto reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
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Consulenza tributaria
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2018, tale termine scade il giorno 27.12.2018.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente scheda. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
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Consulenza tributaria
In relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), il co. 2-bis, inserito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.
Considerato che il fine del nuovo adempimento è quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Con la guida ENEA 21.11.2018 sono state riepilogate le informazioni necessarie per la trasmissione dei dati.
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Consulenza tributaria
Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.
Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione, sebbene, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Tale decreto ha introdotto importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli, disciplinate rispettivamente negli artt. 3, 4 e 5 dello stesso. In particolare, l’art. 3 del citato decreto (re)introduce la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nell’intervallo temporale dall’1.1.2000 al 31.12.2017, consentendo il pagamento dei debiti ivi contenuti al netto delle sanzioni, degli intessi di mora delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.
Di seguito si analizzano le novità in materia di “rottamazione dei ruoli” contenute nel suddetto DL 119/2018, precisando, in ogni caso che lo stesso è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
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Entro il prossimo 17.12.2018 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2018, a titolo di saldo IMU 2018.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
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Entro il prossimo 17.12.2018 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2018, a titolo di saldo IMU 2018.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre 2018, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2018 di tale imposta.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2018.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente se il debito IRAP complessivo è:
- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2018 nella misura del 100%.
-
superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre 2018.
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Consulenza tributaria
Le persone fisiche, entro il prossimo 30 novembre 2018, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2018 relativo all’IRPEF e all’IRAP.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre 2018, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2018 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 30 novembre, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2018.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Consulenza economico aziendale
La legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017 N. 205) ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito di imposta a favore delle imprese che hanno sostenuto nel 2018 spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte dei propri addetti, di conoscenze nel settore delle tecnologie.
Il MISE ha emanato il Decreto contenente le disposizioni attuative dell’agevolazione riconosciuta per il 2018, nella forma di credito d’imposta.
In particolare il bonus:
- è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
- è pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione;
- spetta fino ad un massimo annuo di € 300.000.
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1.1.2019.
L’obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici.
L’impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte a terzi (Studi professionali ecc.).
Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l’integrazione di quelle in reverse charge.
Con la presente si fornisce una sintesi della disciplina e delle novità introdotte in materia di fatturazione elettronica nel settore privato.
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Le principali disposizioni normative in materia di imposta di bollo in relazione alla documentazione amministrativo – contabile delle imprese sono analizzate con riferimento ai seguenti aspetti:
1. Imposta di bollo sui libri sociali;
2. Principio di alternatività tra l’imposta di bollo e l’imposta sul valore aggiunto;
3. Imposta di bollo su fatture, note, ricevute e altri documenti;
4. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo;
5. Aspetti contabili e fiscali;
6. Utilizzo del valore bollato dal professionista;
Consulenza tributaria
Come noto, a decorrere dal 2017 è stato introdotto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Consulenza economico aziendale
In attuazione della delega contenuta nella L. 6.6.2016 n. 106, il D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha istituito, nell’ambito del settore non profit, il c.d. “Terzo settore”.
In attuazione dell’art. 1 co. 7 della L. 106/2016, che riconosce al Governo la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della riforma del Terzo settore, è stato emanato il D.Lgs. 3.8.2018 n. 105 recante, appunto, disposizioni integrative e correttive del DLgs. 117/2017.
Le disposizioni del D.Lgs. 105/2018 sono entrate in vigore l’11.9.2018 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 10.9.2018 n. 210).
Di seguito si riepilogano i principali aspetti di natura civilistica e fiscale della nuova disciplina del Terzo settore, tenendo conto delle disposizioni integrative e correttive.
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Al fine di eliminare lo squilibrio contrattuale tra i lavoratori autonomi e i c.d. “clienti forti”, è stata introdotta la garanzia all’equo compenso del professionista e la nullità delle eventuali clausole vessatorie contenute nelle convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese.
L’art. 19-quaterdecies del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172) ha introdotto il nuovo art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247, contenente disposizioni volte a garantire, l’applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.
L’art. 13-bis della L. 247/2012 si applica, in quanto compatibile, oltre che agli avvocati, alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’art. 1 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”). Si tratta, nello specifico, dei rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V c.c., ivi compresi quelli che hanno una disciplina particolare ex art. 2222 c.c., con la sola esclusione degli imprenditori. In tale ambito, sono inclusi espressamente anche i professionisti iscritti in Ordini e Collegi, fra i quali, dunque, sono ricompresi anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (art. 19-quaterdecies co. 2 del DL 148/2017).
L’art. 1 co. 487 e 488 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull’equo compenso, così come introdotta dall’art. 19-quaterdecies del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017).
Si considera equo il compenso quando risulta:
• Proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
• Conforme ai parametri ministeriali dettati in caso di liquidazione dei corrispettivi da parte di un organo giurisdizionale (art. 13-bis co. 2 della L. 247/2012).
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Consulenza tributaria
Lo “SPLIT PAYMENT” rappresenta un meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici, disciplinato dalla norma dell’articolo 17–ter nel D.P.R n. 633/1972. Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture sia versata dal soggetto acquirente o committente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché dallo stesso fornitore o prestatore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.
L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, e l’art. 3 del DL 16.10.2017 n.148 conv. L. 4 dicembre 2017 n. 172 hanno modificato l’art. 17-ter del DPR 633/72:
- estendendo l’ambito di applicazione del c.d. “split payment”, a nuovi soggetti passivi IVA, in particolar modo, ai lavoratori autonomi;
- ampliando i soggetti destinatari dello stesso
A distanza di pochi mesi, l’art. 11 del decreto legge 12 luglio 2018 N. 87 convertito dalla L. 9 agosto 2018 n. 96, c.d. “Decreto dignità”, ha ripristinato l’esclusione dall’applicazione dello “split payment” per i lavoratori autonomi.
Consulenza tributaria
Lo spesometro prevede l’obbligo per i soggetti IVA di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, ricevute, bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. L’invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia per il 2018 è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale. L’invio dei dati fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre ovvero al primo semestre 2018 (per scelta) dovrà essere effettuato entro il 1° ottobre 2018 (il 30.9 cade di domenica).
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie. Oltre a ciò, la sospensione si applica ai pagamenti delle somme richieste mediante gli accertamenti "esecutivi" e agli adempimenti connessi ad alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Il periodo di sospensione comprende quindi 31 giorni. Tale periodo è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l'unità di misura del giorno. La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Occorre premettere che la sospensione concerne, salvo le eccezioni che verranno illustrate, i termini processuali, quindi non rientrano nella "pausa estiva", tra gli altri:
· i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
· i termini decadenziali entro cui il contribuente deve domandare il rimborso delle imposte;
· i termini per il versamento delle imposte;
· i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell’accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 27 luglio 2000 N. 2012 (Cass. 20.4.2016. n.7995).
Scarica l'allegatoFinanza aziendale
- ai soggetti beneficiari;
- agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
- ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
- alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del
- limite massimo di spesa;
- all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo
- nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.
Consulenza tributaria
Entro il 31.10.2018 i sostituti d’imposta sono tenuti presentare il modello 770/2018 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione ed in particolare le modalità da seguire in caso di presentazione integrale o di sdoppiamento del modello.
Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che per l’anno 2017 continuano ad essere applicati i parametri per gli esercenti imprese o arti e professioni per i quali non esiste lo studio di settore, ovvero per le attività per le quali lo studio pur esistendo non è applicabile.
Al pari degli studi di settore, i parametri contabili costituiscono:
- strumento di ricostruzione dei ricavi e/o compensi derivanti da attività d'impresa e di arti o professioni;
- metodo di accertamento analitico-induttivo dei ricavi e dei compensi ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73.
La presente analisi esamina i parametri contabili quale strumento di ricostruzione presuntiva di ricavi e compensi derivanti da attività d’impresa, di arti o professioni, riepilogando l'ambito soggettivo, i criteri di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti, nonché l'adeguamento in dichiarazione.
Consulenza tributaria
L’istituto del Gruppo IVA, introdotto nell’ordinamento nazionale con la legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 24 ss. della L. 11.12.2016 n. 232), consente a una pluralità di soggetti passivi IVA, nel rispetto di determinate condizioni e previo esercizio di una specifica opzione, di operare come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta. Ciò comporta, fra l’altro, che le operazioni infragruppo non sono soggette ad IVA.
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Consulenza tributaria
A decorrere dall’1.7.2018, è soppresso l’utilizzo della scheda carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica.
Il DL 28.6.2018 n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2018 n. 148, ha prorogato all’1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.
Resta fermo, invece, il termine dell’1.7.2018 per l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali.
La proroga non modifica il termine di entrata in vigore delle disposizioni normative introdotte dall’art. 1 co. 922 e 923 della L. 205/2017, secondo cui a decorrere dall’1.7.2018, ai fini della detrazione dell’IVA / deducibilità del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
Consulenza tributaria
Gli studi di settore rappresentano:
- Uno strumento di ricostruzione dei ricavi e/o compensi derivanti da attività d’impresa e di arti e professioni;
- Un metodo di accertamento analitico-induttivo dei ricavi e compensi.
Per il periodo d’imposta 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli degli studi di settore e le relative istruzioni, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con modello REDDITI 2018.
Si tratta dell’ultimo anno in cui verranno applicati, poiché saranno sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).
In previsione di quanto suddetto, di seguito, si fornisce una sintesi della disciplina relativa agli studi di settore, nonché delle relative novità, i cui dati dovranno essere indicati nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da allegare alla dichiarazione dei redditi.
Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Consulenza tributaria
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2017, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi sul Modello REDDITI 2018 approvato e aggiornato dal recente Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2018 per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2017.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2017 è fissato al 2 luglio 2018 ( il 30 giugno cade di sabato).
Si precisa che la dichiarazione IMU è valevole anche ai fini della TASI. Con l’art. 1, comma 687 della Legge n. 147/2013, infatti, il legislatore stabilisce che ai fini dell’obbligo dichiarativo TASI occorre far riferimento alle regole IMU.
Consulenza tributaria
Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2018 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA è ridotto nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, considerate le “nuove” scadenze, il versamento deve essere effettuato entro il 2.7.2018 (in quanto il 30.6 cade di sabato) ovvero il 20.8.2018 con la maggiorazione dello 0,40%.
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La TASI è un tributo per i servizi indivisibili dovuta da chi detiene a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.
Entro il prossimo 18.6.2018 va effettuato il versamento dell’acconto TASI 2018.
Di seguito vengono descritte le principali modalità per il calcolo della TASI 2018.
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Consulenza tributaria
A decorrere dall’1.7.2018, è soppresso l’utilizzo della scheda carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica.
Contestualmente il Legislatore ha previsto che ai fini della detrazione dell’IVA / deducibilità del costo gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
È necessario pertanto utilizzare specifici mezzi di pagamento:
- assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
- addebito diretto;
- bonifico bancario / postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
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Consulenza tributaria
Il prossimo 18.6.2018 (il 16.6.2018 cade di sabato) scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2018.
In particolare si rammenta che per il 2018:
- La Legge di Bilancio 2018 ha confermato il blocco degli aumenti del carico impositivo rispetto al 2015 (ferme restando le specifiche esclusioni, quale quella prevista per i Comuni in dissesto finanziario nonché per quelli istituiti a seguito di fusione);
- Il MEF ha aggiornato con apposito Decreto i coefficienti utilizzabili per calcolare il c.d. “valore contabile” degli immobili accatastati / accatastabili categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Di seguito vengono descritte le principali modalità per il calcolo dell’imposta comunale dovuta sugli immobili.
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Finanza aziendale
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e 2020 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
La misura è dotata anche di un’elevata elasticità in termini di cumulabilità con altri aiuti e può, quindi, essere utilizzata per favorire l’acquisizione di nuovi macchinari o l’abbattimento dei costi su macchinari già in azienda.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S).
Consulenza tributaria
In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura.
A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, distinguendo l’obbligo di emissione della fattura integrativa, dalla facoltà di emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Qui di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione sia in diminuzione (c.d. Nota Credito) che in aumento (c.d. Nota Debito), anche alla luce delle novità introdotte dal DL. 50/2017 in materia di detrazione dell’IVA.
Consulenza tributaria
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2017 (modello REDDITI SP 2018), senza incorrere in sanzioni entro il 31 ottobre 2018 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 30 gennaio 2018, n. 24821, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2018, relativo ai redditi prodotti nel 2017.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2017 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
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L’Agenzia delle Entrate con proprio Provvedimento del 31/01/2018 n.2844 ha approvato il nuovo Modello Redditi 2018 - Persone Fisiche e le relative istruzioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2017 che deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2018.
I versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione, devono essere effettuati, entro il 2 luglio 2018 (30 giugno 2018 cade di sabato) senza maggiorazione di interessi.
Inoltre, è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine ovvero il 20 agosto 2018 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Lo slittamento al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, invece che al 31 luglio 2018 è dovuto in quanto, quest’anno il 30 giugno termine ordinario cade di sabato e il termine per il versamento delle imposte slitta al 2 luglio, di conseguenza il trentesimo giorno successivo al 2 luglio verrebbe a cadere il giorno 1 agosto. In tal caso si usufruisce della proroga di ferragosto e dello slittamento al 20 agosto 2018.
Consulenza tributaria
Ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche effettuate.
La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre dove la scadenza è prorogata di 16 giorni).
La prossima Comunicazione da inviare, relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il prossimo 31 maggio 2018.
Consulenza tributaria
Come noto, l’art. 6, DL 22.10.2016 n. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, prevedendo l’estinzione del debito senza corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora. In tal caso, il contribuente avrebbe dovuto presentare la relativa domanda entro il 21.4.2017.
Recentemente, l’art. 1, commi da 4 a 10-quater, DL 16.10.2017 n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, previa domanda da presentare entro il 15.5.2018 ha disposto:
- La (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
- Per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata;
- Per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017;
- L’estensione dell’ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017 (c.d. rottamazione-bis).
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura relativa alla c.d. “rottamazione- bis”
Consulenza tributaria
L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state definite le misure di semplificazione, applicabili a partire dal 2018, relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT.
Le novità riguardano principalmente l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.
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Il Cinque per Mille rappresenta la quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i singoli contribuenti possono destinare a tutti quegli enti che svolgono attività socialmente rilevanti.
Per ottenere il beneficio del 5‰ dell’IRPEF è stato “stabilizzato” ed è stato semplificato l’iter a carico degli enti interessati a rientrare tra i possibili beneficiari dello stesso.
In particolare è stato istituito un elenco “permanente” con conseguente eliminazione della necessità di presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione alla ripartizione del 5‰.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei possibili beneficiari per il 2018 e rammentato le modalità con le quali comunicare eventuali modifiche o la revoca dell’iscrizione.
Soltanto i soggetti non risultanti in tale elenco sono tenuti a:
- presentare l’istanza di iscrizione entro il 7.5.2018, tramite l’apposito software;
- inviare entro il 2.7.2018 la dichiarazione sostitutiva per l’attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti, tramite raccomandata A/R ovvero PEC.
Organizzazione aziendale
Con il Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 sono state introdotte alcune importanti novità in materia di privacy.
Tale Regolamento, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, è entrato in vigore il 24.5.2016, ma sarà applicabile dal prossimo 25.5.2018.
Mancano ancora le norme di coordinamento rispetto alla disciplina prevista dal vigente Codice della privacy (di cui al D. Lgs. 196/2003), che, quindi, alla data del 25.5.2018, rimarrà in vigore, ma compatibilmente con il nuovo Regolamento.
Alla data del 21 marzo 2018 infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, solo uno schema di D. Lgs. recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento UE 679/2016, in attuazione dell’art. 13 della L. 25.10.2017 n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017). Il suddetto D. Lgs., una volta emanato, sostituirà il vigente Codice della privacy e costituirà, insieme al regolamento europeo, la nuova disciplina in materia di privacy.
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Organizzazione aziendale
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del cod. civ., hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è OIC 10 “aggiornato” nel 2016 (la “edizione 2014” l’OIC, invece, ne raccomandava la redazione nella nota integrativa), il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione
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Consulenza tributaria
Le aliquote INPS della gestione della separata sono le percentuali fissate dall'INPS, di concerto con il Governo, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori a progetto, i parasubordinati, i venditori porta a porta, a domicilio, i dottorati, amministratori ecc devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata.
Alle aliquote, va aggiunto un ulteriore 0,72%, (articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale.
Dall’anno 2018, l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95) e non pensionati aumenta nuovamente di un punto percentuale.
Non si registrano invece variazioni con riguardo all’aliquota prevista per:
1. I professionisti “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati;
2. gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.
Consulenza tributaria
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4.7.2017 n. 124040 è stato approvato il nuovo modello IVA TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
L'aggiornamento del modello si è reso necessario a fronte delle modifiche introdotte dall'art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96). Si precisa che:
- Il nuovo modello deve essere utilizzato già a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale relative al secondo trimestre 2017;
- Il limite dei 5.000 euro annui, come chiarito dalle istruzioni al modello, comprende l'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta;
- È stata modifica la suddivisione in sezioni del quadro TD del modello, al fine di riferire l'apposizione del visto di conformità e la sottoscrizione degli organi di controllo anche all'utilizzo del credito IVA in compensazione.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2018 dovrà essere inviato telematicamente entro il 30 Aprile 2018.
Consulenza tributaria
Il trattamento sanzionatorio delle operazioni IVA soggette al regime di inversione contabile (o reverse charge) ha subito una profonda modifica in occasione della generale riforma delle sanzioni amministrative tributarie, recata dal D.lgs. n. 158 del 2015, che è intervenuta modificando il comma 9-bis dell’art. 6 del D.lgs. n. 471 del 1997 e introducendo i nuovi commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, in cui sono individuate diverse sanzioni applicabili alle operazioni che ricadono nel meccanismo di inversione contabile, a seconda della tipologia di violazione commessa. In particolare:
a) Il comma 9-bis disciplina l’ipotesi in cui il cessionario/committente non esegua gli adempimenti relativi al regime IVA di inversione contabile ovvero non provveda a regolarizzare mediante autofatturazione l’omissione realizzata dal cedente/prestatore, prevedendo diverse sanzioni a seconda della tipologia e della gravità della violazione commessa;
b) I commi 9-bis.1 e 9-bis.2 riguardano le due ipotesi speculari di erroneo assolvimento dell’IVA rispettivamente da parte del cedente/prestatore – nonostante l’operazione rientri tra quelle soggette al regime IVA di inversione contabile – e da parte del cessionario/committente – nonostante l’operazione non rientri tra quelle soggette al regime IVA di inversione contabile;
c) Il comma 9-bis.3, infine, disciplina le ipotesi di erronea applicazione del regime IVA di inversione contabile in relazione ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta.
Di seguito si riepilogano le diverse fattispecie
Consulenza economico aziendale
In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Consulenza tributaria
I contribuenti che nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo definito “planfond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti).
A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendendo effettuare.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura.
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Consulenza tributaria
Come noto, nel 2017 il Legislatore ha modificato la percentuale di tassazione degli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate a seguito della riduzione dell’IRES al 24%.
La legge di Bilancio 2018 ha esteso l’applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi da partecipazioni qualificate, analogamente a quanto già previsto per quelli da partecipazioni non qualificate.
Analoga modifica è stata introdotta ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Inoltre, è ora prevista la possibilità di compensare le plus /minusvalenze derivanti dalle predette 2 tipologie di partecipazioni.
Tali novità sono applicabili:
- Ai dividendi percepiti dall’1.1.2018. Tuttavia, per le distribuzioni di utili prodotti fino al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le disposizioni previgenti, con conseguente tassazione parziale (40%, 49,72%, 58,14%);
- Ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019.
Consulenza economico aziendale
Per obbligo di legge la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del bilancio di esercizio relativo al 2017 si applicano, le modifiche apportate dal D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12 comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti a 10 principi contabili nazionali.
Gli emendamenti, che sono indicati in un unico documento pubblicato il 29 dicembre 2017 sul sito della Fondazione OIC, si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 16.3.2018 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2018 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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Il meccanismo definito “SPLIT PAYMENT” a norma dell’articolo 17–ter nel D.P.R n. 633/1972 prevede un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici.
Il meccanismo impositivo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente o committente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore o prestatore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.
L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, e l’art. 3 del DL 16.10.2017 n.148 conv. L. 4 dicembre 2017 n. 172 hanno modificato l’art. 17-ter del DPR 633/72, ed esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti), sia per quanto riguarda i soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, sia per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali operazioni.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di “split payment”.
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Entro il prossimo 31 marzo 2018 i soggetti che hanno corrisposto nel 2017 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e ditte individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
I suddetti dati non vanno inseriti nel modello di Certificazione Unica, fermo restando l’obbligo di indicazione nel modello 770/2018 nei casi previsti.
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Consulenza tributaria
I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2018, il modello ordinario della Certificazione Unica.
La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 3 aprile 2018 (il 31 marzo cade di sabato).
Consulenza tributaria
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
1. all’articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
2. all’articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
3. all'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- i debitori non soggetti a tali procedure.
Il Decreto Internazionalizzazione ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
? ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
? a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
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Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2018 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.06.2018;
¯ L’imposta sostitutiva dovuta è riconfermata dell’8%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge dii bilancio 2018.
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La Legge di Bilancio 2018 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione. In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizi di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.06.2018;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate è riconfermata dell’8%
Consulenza tributaria
Lo spesometro prevede l’obbligo per i soggetti IVA di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, ricevute, bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. L’invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia per il 2018 è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale.
Per il 2017 è prevista la cadenza semestrale dell’adempimento in esame.
L’invio dei dati del II semestre 2017 previsto per il 28 febbraio 2018, è stato successivamente slittato al 6 aprile 2018 con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 n. 29190.
In particolare, le novità dello spesometro possono essere così sintetizzate:
- invio semestrale in alternativa alla periodicità trimestrale;
- riduzione dei dati da comunicare, relativamente al cliente /fornitore;
- ripristino dell’invio dei dati relativi al c.d. “documento riepilogativo” per le fatture di importo inferiore a € 300;
- nuova ipotesi di esonero dall’adempimento per le Amministrazioni pubbliche.
Consulenza tributaria
La dichiarazione IVA 2018 periodo d’imposta 2017 va presentata in forma autonoma entro il 30.4.2018 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 n. 10581.
Il versamento del saldo IVA a effettuato entro il 16 marzo 2018.
Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- Entro il 2 luglio (il 30 giugno cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
- Entro 30 giorni successivi al 2 luglio, che venendo a cadere il 1 agosto si usufruisce del differimento feriale dei termini e di conseguenza dello slittamento al 20.8.2018, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 2 luglio.
Le novità della dichiarazione IVA 2018 periodo d’imposta 2017 riguardano principalmente:
- la possibilità di non compilare il quadro VH, laddove si sia provveduto a trasmettere correttamente, su base trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- l'opzione, nel rigo VO20, casella 1, da parte delle imprese minori che, a decorrere dall'1.1.2017, si sono avvalse del regime per la contabilità ordinaria ex art. 18 co. 8 del DPR 600/73, vincolante per un triennio;
Consulenza tributaria
Come noto, l’art. 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 22/10/2016 n. 193, ha previsto dal 2017 l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale.
Inoltre, l’art. 21-bis, DL 78/2010 ha previsto l’obbligo di trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA sia mensili che trimestrali.
Dall’1.1.2018 il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è sospeso; le stesse comunque continueranno a poter essere utilizzate.
Da tale data, l’importo complessivo dovuto, se pagato in contanti, è arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori.
Nonostante detta sospensione, resta comunque impregiudicato il corso legale di tali monete attualmente in circolazione e, pertanto, le stesse potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti.
La decisione dell’Italia segue quella della Finlandia, che contestualmente all’introduzione dell’euro nel 2002 ha disposto l’arrotondamento dei prezzi ai più vicini 5 centesimi, dell’Olanda, dell’Irlanda e del Belgio.
L’arrotondamento va gestito contabilmente; in particolare, si ritiene che lo stesso debba essere fatto transitare a Conto economico.
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Consulenza tributaria
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver pubblicato, sul proprio sito internet, il software “Segnalazioni WEB 2017” utile a giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016.
La nuova versione del software consente di comunicare entro il prossimo 28 febbraio 2018 le cause che giustificano eventuali anomalie degli studi di settore riferiti al 2016.
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Consulenza tributaria
Il DL n. 50 del 24.4.2017 (Manovra correttiva) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture d’acquisto. In particolare è ora disposto che, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017:
· la detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
· le fatture d’acquisto / bollette doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.1/E del 17.1.2018 fornendo gli attesi chiarimenti. Dopo aver specificato i principi comunitari in materia, l’Agenzia evidenzia che per esercitare la detrazione deve verificarsi:
1. l’avvenuta esigibilità dell’IVA;
2. il possesso della fattura.
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Consulenza tributaria
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Finanza aziendale
La legge di Bilancio 2018 ha incrementato di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del Credito d’Imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati strutture produttive nelle regioni del mezzogiorno, istituito dall’art. 1 co. 98-108 della L. 208/2015 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2019.
Inoltre, con il provvedimento 29.12.2017 n. 306414, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015, che ha sostituito dall'11.1.2018 quello approvato con il vecchio provvedimento 14.4.2017 n. 76099.
Le modifiche adeguano il modello alla nuova normativa europea.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta in commento.
Consulenza tributaria
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- per poter effettuare compensazioni “orizzontali” de l credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per impo rti superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- per poter richiedere a rimborso il credito IVA supe riore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla d isciplina sul visto di conformità.
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Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quad ro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in consi derazione delle modifiche introdotte nel corso del 2017.
Il planning è uno strumento utile alla programmazio ne degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2018.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consu ltazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che int eressano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
Consulenza tributaria
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in det razione, in compensazione e a rimborso. Ad opera della c.d. “Manovra correttiva” contenuta nel D.L. 24.4.2017 N. 50 convertito, con modifiche, in Legge 21.06.2017 n. 96 sono state mod ificate le limitazioni riguardanti l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari. In particol are il credito IVA 2017, risultante dal mod. IVA 2018 potrà essere utilizzato come di seguito sp ecificato:
- fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo ”;
- superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2017 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° gi orno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2018, relativo al 2017 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’ 1.2.2018 entro il 30.4.2018.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15. 000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di c onformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Consulenza tributaria
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno d egli obblighi in questione, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di t enuta prescritti dalle normative vigenti.
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La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato, per le impr ese e lavoratori autonomi, il super ammortamento, introducendo tuttavia alcune novità r ispetto alla norma previgente.
Nello specifico la sopra citata Legge , prevede che la maggiorazione legata ai super ammortamenti a partire dal 2018 scenda dal 40% al 3 0% ed esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione i veicoli di cui all'art. 164 del TUIR.
È però possibile fruire della precedente maggiorazi one del 40% e beneficiare dell'agevolazione anche con riferimento ai veicoli esclusivamente str umentali per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017 ovvero entro il 30.6.2018 se entro il 31.12.2017:
- Il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- Sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla d isciplina in materia di Super ammortamento.
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La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bi lancio 2018) proroga anche per il 2018 quanto disposto in materia di Iper - ammortamenti d all'art. 1 co. 9 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, senza apportare modifiche alla discip lina base dell'agevolazione.
In particolare, si evidenzia che:
- La maggiorazione del 150% è confermata per gli inve stimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019 qualora il relati vo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%);
- Viene integrata la disciplina originaria, consenten do la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione a determin ate condizioni;
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla d isciplina in materia di Iper - ammortamento.
Scarica l'allegatoA decorrere dal giorno 1 gennaio 2018 il tasso di i nteresse legale è passato dallo 0,1% allo 0,3%.
La variazione del tasso legale produce rilevanti ef fetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscal e e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle p rincipali conseguenze che tale incremento determina.
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Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione per illustrare le modalità organi zzative seguite dallo studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle o rganizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente conc orrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei gi orni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2018, nonché gli strumenti utilizza ti dallo STUDIO ADRIANI.