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Nel corso dell’anno 2022 lo STUDIO ADRIANI ha prodotto 81 circolari (compresa la presente) che ci auguriamo abbiano dato un valido supporto a chi quotidianamente deve affrontare le continue innovazioni normative.
Come consuetudine, anche quest’anno a fine esercizio è stato redatto e trasmesso in allegato alla presente l’indice di tutte le circolari emesse e inviate nel corso dell'anno (cfr. allegato 1).
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Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 20.07.2021 ha trattato in ultimo le spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente delineando quali sono le somme che possono essere anticipate e il momento in cui bisognerà assolvere l’imposta di Bollo.
Il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022, convertito in Legge n. 122 del 4 agosto 2022, ha previsto diverse misure di semplificazione. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato:
· per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore a 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite è di € 250);
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore complessivamente a 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite è di € 250).
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La concessione in uso di veicoli aziendali agli amministratori di società è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica aziendale.
In linea generale, al fine di determinare il corretto trattamento fiscale per i veicoli utilizzati dagli amministratori delle società, durante lo svolgimento della loro attività, occorre effettuare una suddivisione a seconda del veicolo e dell’esatta destinazione allo stesso riservata. In particolare, si possono verificare le seguenti fattispecie:
- Utilizzo PROMISCUO dell’auto aziendale (aziendale e personale);
- Utilizzo ESCLUSIVAMENTE PERSONALE dell’auto aziendale;
- Utilizzo ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE dell’auto aziendale;
- Utilizzo dell’auto personale dell’amministratore, con RIMBORSO CHILOMETRICO da parte della società.
La presente intende analizzare i profili fiscali relativi all’utilizzo dell’autovettura da parte dell’amministratore, nelle diverse fattispecie sopra evidenziate.
Consulenza tributaria
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
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L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
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Consulenza tributaria
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 42/2022 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
Scarica l'allegatoLa disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di numerose modifiche e proroghe negli ultimi tempi, da ultimo, ad opera dell’articolo 1-bis D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito L. 21.10.2021, n. 147 che ha disposto lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 (ovvero nel 2023), con i bilanci di riferimento da considerare che saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022
Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.
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Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2022 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2023.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
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L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2022 – 2024, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2022 – 2024 occorreva compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2022 relativo all’anno 2021.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.
Scarica l'allegatoEntro il 31 dicembre 2022 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
Scarica l'allegatoL’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
Scarica l'allegatoL’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2021.
Scarica l'allegatoCon l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti
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L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
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Consulenza tributaria
A decorrere dal 2021, i co. 738 - 782 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
Il termine entro cui deve essere versata la seconda rata della “nuova” IMU per l’anno 2022 è stabilito al 16.12.2022.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
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La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti.
In particolare, a partire dall’anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Di seguito si analizzano le principali novità.
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Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2022 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Scarica l'allegatoIl Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
ð Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
ð Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
ð Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
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Entro il prossimo 30 novembre 2022, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2022.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2022 di tale imposta.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
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Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all’IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2022 nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2022.
Si precisa, inoltre che la legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti. Pertanto, dall’anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
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La IV, la V e la VI Direttiva antiriciclaggio hanno integrato e modificato le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Tra le novità introdotte vi è anche uno specifico obbligo, di comunicare al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi.
In particolare l’art. 21 D. Lgs 25.5.2017 n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, ha previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), i trust e gli istituti giuridici affini ai trust avranno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.
Si precisa che non essendo stato emanato alcun Decreto che ne disciplina le modalità operative, non è ancora possibile effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese. Tuttavia di seguito si riporta una sintesi della disciplina che ha introdotto l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo nonché alcune informazioni riguardanti le modalità di comunicazione al Registro delle Imprese.
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Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2022.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;
· Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti ISA;
· Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre.
· Superiore ad €207,00 per i soggetti ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 50%, entro il 30 novembre.
Consulenza economico aziendale
La Camera di Commercio di BARI continua anche per l'anno 2022, attraverso il progetto Punto Impresa Digitale, a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese), di tutti i settori economici con il prosieguo delle seguenti attività:
§ sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I 4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
§ promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
§ favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
A tal fine, ha stanziato nuove risorse finanziarie per l’iniziativa di cui al Bando Voucher Digitali I 4.0 - Anno 2022, per un importo complessivo di €308.000,00.
Si evidenzia che le istanze di ammissione al contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 9:00 del 11/10/2022 alle ore 12:00 del 11/11/2022.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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Sono divenuti finalmente operativi i nuovi bandi per l’annualità 2022 per la concessione delle misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.
Le nuove versioni dei bandi vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli. In particolare, le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
6 dal 27 settembre 2022 per Brevetti+
6 dall’11 ottobre per Disegni+
6 dal 25 ottobre per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno 2022 sono stati messi a disposizione per l’anno 2022 46 milioni di euro, di cui 30 milioni per Brevetti+ (che includono anche 10 milioni di risorse PNRR), 14 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Disegni+.
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato introdotto il credito d’imposta in favore delle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica nel secondo trimestre del 2022.
Successivamente, il D.L. 115/2022 c.d. Decreto Aiuti-Bis, ha riconfermato tale credito d’imposta previsto per il secondo trimestre, estendendolo nella stessa misura al terzo trimestre 2022.
Recentemente, il D.L. 144/2022 c.d. Decreto Aiuti-Ter, ha riproposto le citate agevolazioni per i successivi mesi di ottobre e novembre 2022 con alcune importanti modifiche, quali l’estensione dei beneficiari e la modifica delle scadenze.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre, terzo trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022 per le imprese “non energivore”.
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Entro il 31.10.2022 i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2022 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Come di consueto la dichiarazione può essere inviata direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato.
L’invio telematico può essere effettuato in un unico flusso/più flussi di dati, anche da parte del singolo sostituto.
Sono stati introdotti nei prospetti riepilogativi nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti per contrastare l’emergenza COVID-19.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
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Sono divenuti finalmente operativi i nuovi bandi per l’annualità 2022 per la concessione delle misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.
Le nuove versioni dei bandi vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli. In particolare, le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
6 dal 27 settembre 2022 per Brevetti+
6 dall’11 ottobre per Disegni+
6 dal 25 ottobre per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno 2022 sono stati messi a disposizione per l’anno 2022 46 milioni di euro, di cui 30 milioni per Brevetti+ (che includono anche 10 milioni di risorse PNRR), 14 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Marchi+, per la quale sono previste due misure:
· Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea;
- Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali.
Si rimanda a successive circolari l’esame delle altre due agevolazioni.
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Con la conversione in L. 91/2022 del D.L. Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l’articolo 25bis contenente disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
In particolare, alle imprese con sede operativa in Italia che dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico un buono del valore di 10.000 euro.
Si precisa che in data 22 agosto 2022 è stato pubblicato altresì il decreto attuativo 4 agosto del Ministero dello Sviluppo Economico recante le modalità di richiesta e ottenimento dell’incentivo. A tal fine si fa presente che il buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario in modalità esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina dell’agevolazione.
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La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie.
Oltre a ciò, la sospensione si applica dal 1° agosto al 4 settembre, relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, la sospensione di molti adempimenti fiscali (oltre che dei termini processuali).
Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (22 agosto quest’anno, in quanto il 20 cade di sabato).
La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Di seguito si esaminano le i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.
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La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2021 è fissato al 30 giugno 2022.
Per quest’anno, il Decreto Legge n.73 (c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali”), ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU
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La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In ultimo con l’Ordinanza numero 3099 del 09 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha confermato che non vi è l’assoggettamento ad IRAP anche se il professionista si avvale di una struttura organizzativa che fa capo allo stesso solo ai fini operativi e non anche sotto il profilo organizzativo.
Scarica l'allegatoIl diritto annuale CCIAA dovuto per il 2022 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2021. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 30.06.2022 o il 22.08.2022 (il 30 luglio cade di sabato e, per effetto della sospensione dei termini, c.d. proroga di ferragosto, il termine utile per effettuare i versamenti slitterebbe al 20 agosto che, tuttavia, anche esso cade di sabato; pertanto il termine slitta al 22 agosto 2022) con la maggiorazione dello 0,40%.
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Consulenza tributaria
Dal prossimo 1° luglio 2022 è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica. La novità in esame prevede l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro.
Per tutti gli altri, ovvero le micro-partite Iva che non raggiungono la predetta soglia, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.
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Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2021 (modello REDDITI SP 2022), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2022 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 31 gennaio 2022, Prot. n. 30742/2022 ed aggiornato con Provvedimento del 22 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2022, relativo ai redditi prodotti nel 2021.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2021 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
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Il “Decreto Aiuti” (DL 17.5.2022 n. 50) ha potenziato il bonus formazione 4.0 per le PMI.
Il bonus è destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che:
! le attività formative siano erogate da soggetti che verranno individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico;
! i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame e si analizzano le novità introdotte con il “Decreto Aiuti”.
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato introdotto il credito d’imposta in favore delle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica nel secondo trimestre del 2022.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022 per le imprese “non energivore”.
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato ampliato e potenziato il novero dei crediti d’imposta a beneficio delle imprese energivore a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.
Per quanto riguarda l’energia elettrica la panoramica di bonus fruibili comprende attualmente:
v il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
v il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022 per le imprese “energivore”.
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L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018. Tali strumenti:
· Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
· Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
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Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2021, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2022 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022 Prot. n. 30745/2022 ed aggiornato con Provvedimento del 22 aprile 2022, per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2021.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
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La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2022 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2022.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
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L’art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il DM 11.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 20.1.2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.
La “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19” deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2022, al fine di attestare, successivamente all'erogazione dei vari aiuti, il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
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Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2022, da presentare nell’anno 2022 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2021.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2022.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 cade di sabato e, per effetto della proroga di ferragosto, il termine slitterebbe al 20 agosto 2022; tuttavia, il 20 agosto 2022 cade di sabato e, pertanto, il termine utile per il versamento è il 22 agosto 2022). I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2021 e prima rata di acconto per il 2022) nel periodo dal 1° luglio al 22 agosto 2022 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Il Fondo Impresa Femminile è un incentivo nazionale, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contribuiti a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
Il Fondo per l’imprenditorialità femminile è stato inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2021 stanziando 40 milioni di euro e successivamente si è inserito all’interno delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedendo ulteriori 160 milioni, per un totale di finanziamenti pari a 200 milioni di euro. Il Fondo servirà a sostenere le seguenti misure:
· interventi per sostenere l’avvio delle attività, degli investimenti delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
· interventi per sostenere lo sviluppo e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili;
· programmi di formazione e iniziative per la diffusione e l’orientamento della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
Le misure differiscono in base alla nascita e al consolidamento dell’impresa.
La presentazione della domanda prevede una prima fase di compilazione e un successivo invio della domanda da effettuare sulla piattaforma online di Invitalia.
Lo sportello per alcune misure verrà infatti aperto da Maggio 2022 in due fasi a seconda che si tratti di imprese nuove o di imprese già avviate.
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura agevolata del Fondo per l’imprenditorialità femminile.
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La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.
A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.
L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del trattamento contabile e fiscale, in capo all’impresa, dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
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L’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), successivamente riformulato dall’articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita), introducendo la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, ha previsto nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione e con gli Enti pubblici economici.
In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi complessivamente superiori ad Euro 10.000 sotto forma di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da Enti pubblici economici , sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.
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Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
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I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 31 marzo 2022 e le relative istruzioni. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2022.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2022 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 2 maggio 2022.
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In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del Codice Civile, hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2021 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2020.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è l’OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto" era stata (ri)proposta una "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Tuttavia nella conversione in legge del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”) è stata integrata la disciplina originaria suddetta, estendendo la possibilità di applicazione della norma anche nei bilanci in corso di formazione al 2021, senza però la possibilità di esercitare l’opzione per il riconoscimento fiscale dei plusvalori emersi tramite l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 3%.
Pertanto, in sede di chiusura dei bilanci 2021, la nuova norma consente alle società di rivalutare il valore dei beni in deroga ai criteri di valutazione indicati nell’articolo 2426 del codice civile, precludendo comunque la possibilità che la stessa rivalutazione possa avere, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, riconoscimento anche ai fini fiscali e limitando il perimetro della rivalutazione ai beni che non sono stati già oggetto di rivalutazione nei bilanci già chiusi nel 2020.
Si ripercorrono le regole civilistico-contabili della rivalutazione per i bilanci 2021.
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Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del Bilancio di Esercizio relativo al 2021 si applicano, le modifiche apportate dal D.lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12, comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 55 anni (under 56) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
La legge di bilancio per il 2019 aveva già innalzato il limite di età da 35 anni a 45 e concesso anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione. Inoltre, successivamente il D.L. 19 maggio 2020, n.34 aveva esteso la misura ad altre regioni, quali Lazio, Marche e Umbria ed innalzato l’ammontare massimo del finanziamento da 50.000 a 60.000 euro per le iniziative svolte in forma individuale e sono state ridefinite le percentuali del finanziamento che sarà così articolato:
· 50% come contributo a fondo perduto
· 50% sotto forma di prestito a tasso zero, da rimborsare entro 8 anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento
La legge di bilancio per il 2021 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 45 anni a 55 anni (con effetto dal primo gennaio 2021).
Infine, il Decreto-Legge del 10 settembre 2021 n. 121 ha esteso il beneficio al settore del commercio, inclusa la vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa ed ai territori delle isole marine, lagunari e lacustri del centro nord.
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
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Per far fronte alla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) e per consentire alle imprese di mitigare l’effetto delle perdite sui bilanci 2021, è stata introdotta una norma in base alla quale le imprese possono derogare alla rappresentazione veritiera e corretta non imputando al conto economico la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La suddetta disposizione introduce una facoltà di deroga a quanto disposto dal Codice civile nell’articolo 2426, primo comma, n. 2 in materia di ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.
La circolare in oggetto passa in rassegna la relativa disciplina delineandone le peculiarità ed i particolari risvolti contabili e tributari
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“ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero” è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.
In particolare, la misura finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 1,5 ovvero 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.
La Legge di Bilancio 2022 ha rifinanziato l’incentivo promosso del MISE, prevedendo per il triennio 2022-2024 una dotazione da 50 milioni di euro annuale (per un totale complessivo di 150 milioni di euro).
Recentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il Decreto Direttoriale n. 683 del 16 marzo 2022, fissando alle ore 12:00 del 24 marzo 2022 la data di riapertura dello sportello agevolativo.
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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L'art. 29, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2022 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate e non è del 14%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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L'art. 29, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022;
¯ L’imposta sostitutiva dovuta è del 14%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
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Entro il prossimo 16 marzo 2022 i soggetti che hanno corrisposto nel 2021 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2022”.
Scarica l'allegatoAnche per i bilanci chiusi al 31.12.2021 un emendamento al Ddl. di conversione del DL 228/2021 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha stabilito che per le perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. E, quindi, per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31 dicembre 2021” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio 2026, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina.
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In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Recentemente, l'art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73, c.d. DL "Sostegni-bis" (conv. L. 23.7.2021 n. 106), in vigore dal 26.5.2021, ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72 in materia di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA.
L'elemento di principale novità derivante dalla riformulazione dell'art. 26 richiamato consiste nell'anticipazione dei termini per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA non pagata dal rispettivo cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale, senza quindi dovere attendere - come imponeva la disciplina previgente - la conclusione della procedura ed il riscontro della sua "infruttuosità".
Di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Sostegni-bis.
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Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Recentemente, il Decreto Legge del 21 ottobre 2021 n. 146, ha modificato la disciplina relativa alla contabilità di magazzino, provvedendo a convertire ed allineare i valori monetari da lire in euro e ritoccando i suddetti valori per cui scatta l’obbligo di tenuta delle predette scritture.
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Entro il prossimo 16 marzo 2022 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2022 ed è pari a:
ü € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
ü € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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L’art. 1, comma 608 della Legge di bilancio 2021 e l’art. 67 co. 10 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis") hanno prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, ed emittenti televisive o radiofoniche.
Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato - sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive - nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
La finestra temporale che consente di presentare la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”) per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2022, è fissata nel periodo dal 1° marzo al 31° marzo 2022.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 14.1.2022 n. 11169, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2022” (CU 2022), relativi all’anno 2021, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
} trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2022, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2022);
} utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2022, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2022 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2022.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2022”.
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Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
1. fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2022 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2022, relativo al periodo d’imposta 2021, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2022 entro il 02.05.2022.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Infine, la Legge di Bilancio 2022 ha riconfermato, a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata.
Scarica l'allegatoCreazione e "start up" d'impresa
Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.
La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni e di seguito si propone un quadro di sintesi della stessa.
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Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
1. Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
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La Legge di bilancio 2021 ha disposto la proroga fino al 31.12.2022, pur se con alcune modifiche, del credito d'imposta previsto a favore delle imprese che sostengono spese di formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
È inoltre stata ampliata la tipologia di costi agevolabili, a tutte le spese individuate dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014.
Si ricorda, in proposito, che il bonus:
§ è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
§ prevede aliquote differenziate a seconda della dimensione delle imprese;
§ è prevista un’agevolazione maggiore per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
§ è concesso nei limiti dell’importo massimo agevolabile per le medie e grandi imprese pari a € 250.000 e per le piccole imprese pari a € 300.000;
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora. Per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011, relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA, riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
In relazione al solo anno 2020, a norma dell’art. 157, co, 1 D.L. n. 34/2020, gli atti in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020, pur dovendo essere emessi entro l’ordinario termine di scadenza, vanno notificati dal 1.1.2021 al 28.2.2022. L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2022 (27.1.2022) ha chiarito che gli accertamenti e gli atti di contestazione in scadenza al 31 dicembre 2021 possono essere emessi e notificati entro il 26 marzo 2022, per effetto dell’art. 67 del DL 18/2020, che ha sospeso i termini di accertamento per il periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a causa della pandemia. Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
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La dichiarazione IVA 2022 periodo d’imposta 2021 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14.1.2022.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2022.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
Ø Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
Ø Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
Le novità della dichiarazione IVA 2022 periodo d’imposta 2021 riguardano principalmente:
Ø istituzione nel quadro VE / VF degli specifici righi delle nuove percentuali di compensazione;
Ø ridenominazione dei campi 7 e 9 di rigo VF34 al fine di recepire le nuove operazioni esenti che consentono comunque la detrazione dell’IVA a credito;
Ø ridenominazione dei righi VO10 e VO11 al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021, in materia di vendite a distanza di beni intraUE;
eliminazione del campo 6 di rigo VX4 riservato ai subappaltatori per i quali il limite di compensazione nel mod. F24 è ora quello previsto per la generalità dei soggetti (€ 2 milioni).
Scarica l'allegatoA norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti in Italia sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati di tali operazioni tramite il c.d. “spesometro estero” o “esterometro”.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Tale adempimento non è richiesto in presenza di bollette doganali ovvero di operazioni certificate con fattura elettronica.
La legge di bilancio 2021 ha abrogato tale comunicazione trimestrale, rendendo obbligatorio dall’1.01.2022 l’invio dei dati relativi alle operazioni da e verso l’estero tramite lo SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. Tuttavia in sede di conversione del DL 146/2021 cd. Decreto Fiscale è stato disposto che le nuove modalità di invio dei dati relativi alle operazioni con l’estero sono differite all’1.07.2022.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale adempimento fiscale in considerazione delle nuove modalità operative in vigore dall’1.07.2022.
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L’articolo 1, commi 171–172, L. 30.12.2021, n.178 (Legge di Bilancio 2021) ha disposto la proroga sino al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
L’art. 1 comma 175 della L. 30.12.2021 n. 234 è intervenuto sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel mezzogiorno applicabile fino al 31.12.2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa con quanto previsto dalla nuova carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2022-2027.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
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La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
In relazione al solo anno 2020, a norma dell’art. 157, co, 1 D.L. n. 34/2020, gli atti in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020, pur dovendo essere emessi entro l’ordinario termine di scadenza, vanno notificati dal 1.1.2021 al 31.12.2021.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
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L’art. 1 co. 45 della legge del 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha apportato delle modifiche all’insieme dei crediti di imposta introdotti dell’art. 1, commi 198 a 209, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). In particolare ha modificato le aliquote della base di calcolo e ha prorogato l’accesso all’agevolazione:
· Fino al 31.12.2031 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
· Fino al 31.12.2025 gli investimenti in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative;
La misura del credito è differenziata a seconda dell’attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell’investimento.
Il credito è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato per gli investimenti in attività di:
· Ricerca e sviluppo;
· Innovazione tecnologica;
· Altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione.
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L’art 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha apportato delle modifiche al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, così come istituito dalla Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), estendendo l’arco temporale di spettanza del credito d’imposta a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 o fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato accettato l’ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di investimento e di effettuazione dello stesso.
La proroga al 31.12.2025 o fino al 30.06.2026 non prende in considerazione il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” poiché il nuovo art. 1 comma 44 della L. 234/2021 fa riferimento unicamente agli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali materiali e immateriali industria 4.0 di cui alla Tabelle A e B della Finanziaria 2017. Pertanto, per i beni strumentali “ordinari” spetta il credito di imposta, come stabilo dai commi 1054 e 1055 dell’art 1. L. 178/2020, solo per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia stato accettato l’ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina degli incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, e in beni materiali e immateriali “industria 4.0”.
Scarica l'allegatoA partire dall’1 luglio 2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si è ridotto da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021, infatti, dall’1.1.2022 il limite diventerà di 999,99 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
L’art. 11-bis del D.L. 73/2021 ha potenziato il credito per le commissioni maturate dal 1.7.2021 al 30.06.2022. In particolare, il comma 1-ter del citato art. 22 innalza il credito d’imposta al 100% delle commissioni maturate nel periodo dal 1.7.2021 al 30.06.2022 quando il beneficiario (esercente attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di ben o prestazioni di servizio nei confronti dei consumatori finali) adotti:
? Gli strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (co. 3 dell’art. 2, del D.Lgs. n. 127/2015), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito;
? I sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione (co. 5-bis dell’art.1, del D.Lgs. n. 127/2015).
Scarica l'allegatoIl planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2021.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2022.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
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Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
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A decorrere dal giorno 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è passato dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale incremento determina.
Scarica l'allegatoCome ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistiche in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2022, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa.
Sono anche fornite alcune indicazioni in ordine alle norme antiriciclaggio e alla fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria dal 1 gennaio 2019.
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