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Nel corso dell’anno 2020 lo STUDIO ADRIANI ha prodotto 100 circolari (compresa la presente) che ci auguriamo abbiano dato un valido supporto a chi quotidianamente deve affrontare le continue innovazioni normative.
Come consuetudine, anche quest’anno a fine esercizio è stato redatto e trasmesso in allegato alla presente l’indice di tutte le circolari emesse e inviate nel corso dell'anno (cfr. allegato 1).
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I Decreti 112 e 117 del 2017 hanno individuato nel bilancio sociale lo strumento principale attraverso il quale gli enti del terso settore (ETS) possono rendicontare lo svolgimento della propria attività istituzionale nei confronti dei vari soggetti che si interfacciano con loro.
Al fine di omogeneizzare le regole di redazione, con il DM del 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, applicabili già a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, ossia a partire dall’esercizio 2020.
Questo significa che i primi bilanci sociali predisposti con la nuova disciplina saranno quelli approvati (presumibilmente) nella primavera dell’anno 2021 e riferiti al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.
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Consulenza tributaria
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
Recentemente, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
Scarica l'allegatoL’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
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Consulenza tributaria
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, successivamente aggiornato con il provv. 20.4.2020 n. 166579, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, adottabili, in via facoltativa, dall’1.10.2020 e, obbligatoriamente, dall’1.1.2021.
Le molte novità contenute nel nuovo tracciato consentono, da un lato, di semplificare alcuni processi (si pensi, ad esempio, all’integrazione elettronica della fattura a seguito di inversione contabile) e, dall’altro, di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti previsti dal programma di assistenza on line, che verranno proposti ai soggetti passivi a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 (registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA).
Le principali novità consistono nell’introduzione di:
• nuovi codici (“Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”);
• nuove tipologie di controllo.
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Consulenza economico aziendale
Le imprese che hanno effettuato investimenti in ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica e design nel corso dell’esercizio 2020, hanno la possibilità di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, la cui misura varia in funzione delle spese sostenute e del tipo di attività svolta.
Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2020, nel ridefinire la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, ha introdotto un nuovo credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in attività di:
- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Con la presente circolare si focalizza l’attenzione sul tema del regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai contribuenti nell’identificazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione.
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Entro il 31 dicembre 2020 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
Scarica l'allegatoCon l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti.
Consulenza tributaria
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
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Consulenza tributaria
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2020 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2020, relativo al 2019.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
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L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
A partire dal 2018 sono state definite alcune misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT riguardanti l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.
Dal primo gennaio 2021, salvo diversi nuovi accordi, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.
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Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2020 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2021.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
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Consulenza tributaria
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
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Consulenza tributaria
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2020, tale termine scade il giorno 28.12.2020 (essendo domenica il 27.12.2020).
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
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Dal 25 maggio 2018, nell’Unione Europea le regole privacy sono dettate dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dalla direttiva UE 2016/680. Alle disposizioni di matrice europea, si affianca, nel nostro paese, la disciplina prevista dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normative nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679, con il quale sono state introdotte alcune importanti novità in materia di privacy.
L’emergenza epidemiologica in atto ha avuto notevoli impatti anche sulla disciplina della tutela dei dati personali, sostanzialmente derivanti dall’introduzione di una serie di obblighi a carico dei datori di lavoro finalizzati a contenere la diffusione del contagio.
Risulta evidente che le regole del GDPR, considerando l’eccezionalità del contesto storico di Pandemia globale, non devono essere accantonate ma, al contrario, possono contribuire a fornire un efficace modello organizzativo per la corretta gestione dell’emergenza.
Di seguito si forniscono chiarimenti sulla disciplina della tutela dei dati personali nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Consulenza tributaria
A decorrere dal 2020, i co. 738 - 783 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
Il termine entro cui deve essere versata la seconda rata della “nuova” IMU per l’anno 2020 è stabilito al 16.12.2020.
Inoltre, sono previste alcune esclusioni dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 per i possessori di immobili che hanno subito un’interruzione dell’attività a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19. Al riguardo, si ricorda che anche i singoli Comuni possono prevedere proroghe del termine di versamento per i contribuenti che sono in difficoltà economiche a causa della pandemia.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
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Il Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
- Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
- Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
- Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
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Consulenza tributaria
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 59/2020 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, valutano il contribuente in termini di “affidabilità” (punteggio da 1 a 10).
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
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Consulenza tributaria
L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2019.
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Consulenza tributaria
L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2020 – 2022, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2020 – 2022 occorreva compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2020 relativo all’anno 2019.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2020 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
L'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Organizzazione aziendale
Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto", recentemente convertito in Legge, è stata (ri)proposta una "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Trattasi di un'opportunità particolarmente appetibile posto che:
} è possibile rivalutare anche un singolo bene, non dovendo più fare riferimento alle "categorie omogenee";
} il costo dell'operazione risulta ridotto. Infatti, per il riconoscimento fiscale della rivalutazione l'imposta sostitutiva dovuta è pari al 3% (nella "versione" della rivalutazione contenuta nella Finanziaria 2020 l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 12%-10%);
} il nuovo valore rivalutato rileva già dal 2021 per il calcolo di maggiori ammortamenti (ai fini della plus / minusvalenza in caso di cessione l'effetto è differito al 2024);
} è consentito rivalutare "gratuitamente" ai soli fini civilistici. Tale possibilità consente di migliorare la situazione patrimoniale dell'impresa, tenuto conto anche delle conseguenze dovute all'attuale situazione di crisi collegata all'emergenza COVID-19.
In linea generale le imprese non possono volontariamente rivalutare i beni d'impresa posto che l'art. 2426, C.c. impone la valutazione delle immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione. Come evidenziato dal Principio contabile OIC n. 16.
Scarica l'allegatoIl D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità per le società e gli enti al verificarsi di uno dei reati previsti nel medesimo decreto, allorché esso sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.
Lo scorso 14 luglio 2020, in attuazione della c.d. direttiva PIF - Direttiva UE 2017/1371 - è stato approvato il D.Lgs. n. 75/2020 che prevede, da un lato, l’introduzione dei nuovi reati presupposto ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e, dall’altro, delle modifiche anche su taluni reati che erano già inclusi fra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Con specifico riferimento all’introduzione dei nuovi reati presupposto per la responsabilità degli enti, il citato decreto ha ampliato le fattispecie rilevanti con l’aggiunta dei delitti di: frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 2 L. 898/1986); peculato (articolo 314, c. 1 c.p.); abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.); contrabbando (di cui al D.P.R. 43/1973).
Con specifico riferimento ai reati tributari è stato integrato l’articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. n- 231/2001, recentemente introdotto dal D.L. n. 124/2019 che, dopo l’iter di conversione, aveva già inserito fra i reati presupposto, quelli tributari più gravi e, in particolare, quelli di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture false (articolo 8 D.Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione dei documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. n. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 D.Lgs. n. 74/2000).
Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sulla disciplina della Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, avendo riguardo all’introduzione dei reati tributari tra quelli c.d. “presupposto”.
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Entro il prossimo 30 novembre 2020, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2020.
Tuttavia l'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2020 di tale imposta. Tuttavia l'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e delle imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, influiscono sull’acconto per la cedolare secca 2019 dei soggetti ISA.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
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Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2020. Tuttavia l'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
· compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% ( o al 30.4.2021 se vi è stata la riduzione nel fatturato del primo trimestre).
· superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre ( o al 30.4.2021 se vi è stata la riduzione del fatturato nel primo trimestre).
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Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRPEF e all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF e IRAP è:
- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2020 nella misura del 100%.
-
superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2020.
L'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
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Finanza aziendale
L'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 (modificato dal DL 50/2017 conv.) e il DM 28.11.2017 (che sostituisce il precedente DM 30.7.2015) prevedono, per i titolari di reddito d'impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono esercitare l’opzione per la tassazione agevolata i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.
Tale regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, in quanto incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali, evitandone la ricollocazione all’estero e, nel contempo, favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
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Finanza aziendale
Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto Crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:
- 10 % sotto forma di contributo a fondo perduto;
- 40 % come finanziamento agevolato, da restituire senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.
Con il Decreto direttoriale del MISE del 1 ottobre 2020, è stato stabilito che la domanda dovrà essere inoltrata tramite procedura telematica, a partire dalle ore 12:00 del 15 dicembre 2020.
Di seguito si riepilogano i tratti salienti della disciplina.
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Il SUPERBONUS è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ECOBONUS).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare:
· per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
· o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
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Consulenza tributaria
Entro il 2.11.2020 (il 31 ottobre cade di sabato) i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2020 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Si registrano novità in merito alla compilazione dei quadri ST-SK-SG-SM.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
Finanza aziendale
L’articolo 81 del D.L. 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) introduce - per il solo anno 2020 - un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”,
Il contributo è riconosciuto in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, con un investimento minimo di 10.000 euro.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito DPCM di prossima emanazione.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
Finanza aziendale
La Nuova Sabatini, istituita dal D.L. n. 69/2013, consiste in un finanziamento agevolato per le PMI che acquistano beni strumentali nuovi, software e tecnologie digitali. Il beneficio prevede anche l’intervento dello Stato con un contributo MISE, che sostanzialmente copre gli interessi del finanziamento, calcolati al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli in tecnologie digitali.
I beni finanziati devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni.
La Legge di Bilancio 2020 ha rifinanziato la c.d. Nuova Sabatini per gli anni 2020 – 2025. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle Regioni meridionali. Infine ha esteso l’ambito applicativo oggettivo agli investimenti produttivi ecosostenibili.
Finanza aziendale
L’Avviso pubblico INNOPROCESS promosso dalla Regione Puglia supporta micro, piccole e medie imprese nella realizzazione di soluzioni ICT (Tecnologia dell'informazione e della comunicazione) come commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica, coerentemente con la strategia di smart specialisation.
L’agevolazione è concessa in forma di sovvenzione diretta nella misura del 46% della spesa complessiva ritenuta congrua, fino al 50% per aziende in possesso del rating di legalità, nel limite del contributo massimo previsto per ogni progetto pari a 240.000 euro per impresa e 400.000 euro per raggruppamenti di imprese.
Le domande di agevolazione possono essere inviate dalle 12:00 del 27/07/2020 fino all’esaurimento dei fondi.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
Consulenza economico aziendale
Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 45 anni (under46) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
In particolare la legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 35 anni a 45 anni (con effetto dal primo gennaio 2019) e concedendo anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione (rispettando determinati requisiti).
Da ultimo, il D.L. 19 maggio 2020, n.34 ha esteso la misura ad altre regioni, quali Lazio, Marche e Umbria. Con lo stesso decreto, l’ammontare massimo del finanziamento è stato innalzato da 50.000 a 60.000 euro per le iniziative svolte in forma individuale e sono state ridefinite le percentuali del finanziamento che sarà così articolato:
- 50% come contributo a fondo perduto
- 50% sotto forma di prestito a tasso zero, da rimborsare entro 8 anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
Finanza aziendale
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Da ultimo, il Decreto Rilancio (DL del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto le seguenti novità per il periodo d’imposta 2020 a fronte dell’emergenza sanitaria del Covid-19:
- previsione del credito d’imposta nella percentuale del 50% sul complesso degli investimenti effettuati (non dunque, esclusivamente, su quelli incrementali come previsto per gli anni precedenti);
- ampliamento soggettivo;
- nuovi termini per la presentazione della domanda dal 1.9.2020 al 30.9.2020.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
Finanza aziendale
Con la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 184 a 216) è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, al fine di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato per gli investimenti in attività di:
· ricerca e sviluppo;
· innovazione tecnologica;
· altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha potenziato il credito nelle regioni del Mezzogiorno per le attività del settore ricerca e sviluppo prevedendo che il credito d’imposta del 12% venga incrementato al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.
Si propone, con la presente circolare, un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione secondo la nuova formulazione del 2020.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In ultimo con l’Ordinanza numero 12929 del 15 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha confermato che non vi è l’assoggettamento ad IRAP se il professionista dimostra l’autonoma organizzazione.
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU, in seguito al D.L. n. 34/2019, è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso degli immobili.
Il differimento del termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre per la dichiarazione IMU/TASI “ordinaria” non è previsto per la dichiarazione IMU/TASI degli enti non commerciali, alla quale il termine di presentazione previsto rimane il 30 giugno 2020.
Si precisa che la dichiarazione IMU è valevole anche ai fini della TASI.
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Consulenza tributaria
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
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A partire dall’1 luglio 2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.
Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
A decorrere dall’1.7.2020 si applica inoltre il credito d’imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.
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Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2020 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2019. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Consulenza tributaria
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2019 (modello REDDITI SP 2020), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2019 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27807, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2020, relativo ai redditi prodotti nel 2019.
Consulenza tributaria
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2019, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2020 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.1.2020 Prot. n. 27765/2020 ed aggiornato con Provvedimento del 27 aprile 2020, per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2019.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
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Finanza aziendale
L’art. 28 del DL 34/2020 ha previsto un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.
Rispetto al precedente credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020, previsto soltanto per i canoni di locazione di botteghe e negozi, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Nonostante la norma non preveda direttamente alcun provvedimento attuativo, ai fini della concreta fruizione del credito d’imposta, mancano infatti sia il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, sia le norme attuative per l’eventuale cessione a terzi.
Di seguito si riportano gli aspetti principali della disciplina riguardante il credito di imposta.
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Consulenza tributaria
Il decreto legge 19.5.2020 n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020), anche noto come decreto legge rilancio, ha dettato delle disposizioni concernete i procedimenti amministrativi e, più in generale, l’attività dell’amministrazione in vista della ripresa e dell’auspicato ritorno alla normalità, dopo le misure adottate dal precedente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva adottato misure “conservative”, sotto l’imperio dell’emergenza quali, ad esempio, la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza.
Non è prevista una sospensione generalizzata dei termini di versamento derivanti da atti impositivi. Come si evidenzierà, detta sospensione opera solo per determinate tipologie di atti, come avvisi di addebito INPS e cartelle di pagamento.
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Consulenza tributaria
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2020 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2020 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2020.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
Finanza aziendale
Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono stati ufficialmente confermate le agevolazioni c.d. l’Ecobononus e il Sismabonus.
Nello specifico, il Decreto Rilancio ha innalzato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura, limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.
Consulenza tributaria
A causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), in corso di conversione in legge, prevede ulteriori disposizioni di sospensione e proroga dei versamenti e degli adempimenti fiscali.
In particolare:
- viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, oppure in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;
- vengono rinviati alcuni termini riguardanti le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici.
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Consulenza tributaria
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2020, da presentare nell’anno 2020 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2019.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2020.
Finanza aziendale
La Legge di bilancio 2020 ha disposto anche per l’esercizio 2020, pur se con alcune modifiche, la proroga del credito d'imposta previsto a favore delle imprese che sostengono spese di formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”
Atteso il richiamo operato dal Legislatore al D.M. del 4 maggio 2018, il credito d’imposta – di fatto – è già pienamente operativo.
Si ricorda, in proposito, che il bonus:
- è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
- prevede aliquote differenziate a seconda della dimensione delle imprese;
- è concesso nei limiti dell’importo massimo agevolabile per le medie e grandi imprese pari a € 250.000 e per le piccole imprese pari a € 300.000;
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- all’articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- all’articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- all'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- i debitori non soggetti a tali procedure.
Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
? ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
? a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
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Consulenza economico aziendale
L’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), successivamente riformulato dall’articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita) introducendo la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, ha previsto nuovi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione e con gli Enti pubblici economici.
In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi superiori ad Euro 10.000 sotto forma di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro partecipate, sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio, rivisto per il 2020, prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
Venerdì 24 aprile 2020 è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo ha fornito la piena attuazione del Protocollo in esame.
Di seguito si propone un riepilogo degli adempimenti e delle regole che aziende e professionisti devono rispettare al fine di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro alla luce dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del Covid-19.
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Consulenza economico aziendale
La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di tre recenti modifiche.
In particolare:
- la prima, apportata dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 (recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), ha, tra l’altro, abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore;
- la seconda, apportata dal D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 14/2019.
- La terza apportata all’articolo 379 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, dall'art. 8, comma 6 sexies, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 1.03.2020 che ha previsto per le società già costituite, quando ricorrono i nuovi requisiti, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.
Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.
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Consulenza tributaria
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del Coronavirus, l'art. 64 del DL 17.3.2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”) ha previsto un credito d'imposta sulle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020.
L'art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 18 (Decreto “Liquidità”) è successivamente intervenuto sulla materia, estendendo l'ambito applicativo di tale credito d'imposta anche con riferimento all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
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Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dai provvedimenti di sospensione o riduzione delle attività per contenere il contagio da coronavirus si prevede che le PMI con sede in Italia possano avvalersi - dietro comunicazione - di una moratoria straordinaria per il pagamento dei debiti finanziari.
Le nuove disposizioni sono applicabili alle PMI, come definite dalle disposizioni comunitarie.
In genere la proroga ha efficacia sino al 20 settembre 2020.
Per aderire le imprese devono presentare in banca una istanza per godere della proroga di legge o di quella prevista dall’accordo ABI (vedi Circolare STUDIO ADRIANI n. 26/2020)
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Consulenza tributaria
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il nuovo modello da utilizzare nel 2020 e le relative istruzioni, che vanno così a sostituire quello approvato con provvedimento del 19 marzo 2019. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2020.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2020 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020 (invece della scadenza ordinaria del 30 aprile), in quanto l’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
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Consulenza tributaria
L'aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.
L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES".
Detta deduzione, spettante anche ai soggetti IRPEF, va determinata nell’ambito del modello REDDITI 2020 per l’esercizio 2019.
Di seguito le caratteristiche dell’agevolazione, con evidenziazione delle novità di quest’anno.
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Finanza aziendale
Con il c.d. “decreto liquidità”, in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.
Il DL 8.4.2020 n. 23 reca infatti alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI. In particolare:
- l’art. 13 del DL 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all’ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall’art. 49 del DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che viene infatti contestualmente abrogato;
- l’art. 1 del DL 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
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Consulenza tributaria
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
· il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24;
· l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata Sezione “Fatture e corrispettivi” del proprio sito Internet;
Il D.L. n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020, all’art. 17 è intervenuto in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in particolare:
- l’art. 17, comma 1, D.L. n. 124/2019, ha modificato il terzo periodo dell’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, in merito al regime sanzionatorio in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo;
- l’art. 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019, ha introdotto la possibilità (al verificarsi di determinate fattispecie) di procedere al versamento dell’imposta di bollo con cadenza semestrale anziché trimestrale.
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Consulenza economico aziendale
La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.
A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.
L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.
In particolare l’emergenza sanitaria, propagatasi in tutte le regioni italiane a seguito della diffusione del Covid-19, richiede agli operatori di settore di affrontare alcuni temi oggettivamente ineludibili per contemperare gli effetti della crisi in atto con il mantenimento delle misure di compliance normativa.
Consulenza tributaria
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il “plafond”, ossia l’importo limite disponibile per l’esportatore abituale al fine di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA.
Con l’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l’esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori. Tuttavia, nonostante la decorrenza di tali disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, solo in data 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato, finalmente, l’atteso provvedimento direttoriale n. 96911/2020 con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell’articolo 12-septies, D.L. 34/2019.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e dal citato Provvedimento direttoriale n. 96911/2020.
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Consulenza economico aziendale
In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Consulenza tributaria
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24;
- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata Sezione “Fatture e corrispettivi” del proprio sito Internet;
Il D.L. n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020, all’art. 17 è intervenuto in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in particolare:
- l’art. 17, comma 1, D.L. n. 124/2019, ha modificato il terzo periodo dell’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, in merito al regime sanzionatorio in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo;
- l’art. 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019, ha introdotto la possibilità (al verificarsi di determinate fattispecie) di procedere al versamento dell’imposta di bollo con cadenza semestrale anziché trimestrale
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Finanza aziendale
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), che si articolano su cinque assi:
- Finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- Iniezione di liquidità nel sistema del credito;
- Sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
- Misure di sostegno per specifici settori economici.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle misure inerenti la Iniezione di liquidità nel sistema del credito.
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Consulenza tributaria
Con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 il Governo è intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono essere svolte le attività economiche. Sul tema è stato successivamente emanato, in applicazione del medesimo D.P.C.M., il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 25 marzo 2020 (già pubblicato sul sito istituzionale del Ministero) che, dopo un confronto con le parti sociali, ridefinisce le attività consentite, introducendo alcune specificazioni.
In relazione a tale regolamentazione sono stati pubblicati numerosi chiarimenti sul sito del Governo in risposta alle domande più frequenti (FAQ); si tratta di chiarimenti che vengono continuamente aggiornati a seguito degli ulteriori provvedimenti emanati, per cui periodicamente occorre verificarne il contenuto.
Di seguito si aggiorna la disciplina delle attività sospese sulla base del più recente Decreto del Mise e si riportano i principali chiarimenti oggi disponibili.
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Consulenza economico aziendale
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), sono stati:
- Prorogati i termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d’esercizio 2019; il rinvio dell’approvazione del bilancio può comportare il differimento dei termini di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP;
- Adottati alcuni accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno.
Inoltre, la diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti anche ai fini della predisposizione, attualmente in corso, dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
Le principali problematiche conseguenti a tale diffusione attengono, in particolare:
- ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio;
- all’informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione;
- alla continuità aziendale.
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Consulenza economico aziendale
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del cod. civ., hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2019 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2018.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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Consulenza economico aziendale
Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del bilancio di esercizio relativo al 2019 si applicano, le modifiche apportate dal D.lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12 comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti a alcuni principi contabili nazionali.
Gli ultimi emendamenti, che sono indicati in un unico documento pubblicato il 28 gennaio 2019 sul sito della Fondazione OIC, si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Assistenza Societaria Continuativa e Generica
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:
- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:
- dell’attività svolta;
- dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
- dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.
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Consulenza tributaria
L’art. 4 del D.Lgs. 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.
La norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera.
Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:
- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro annui);
- sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
Consulenza economico aziendale
Già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato il 31 marzo 2015 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018.
Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 2015, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI.
Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
b) allungare la scadenza dei finanziamenti.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti dell’accordo nonché la modulistica per accedere alla sospensione e/o allungamento delle scadenze in vigore fino al 31 dicembre 2020.
Scarica l'allegatoFinanza aziendale
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. l. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Per l’anno 2020, è fissato dal 1° al 31 marzo prossimo il termine per l’invio delle domande per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali (cd. Bonus pubblicità).
In particolare, come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2020 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, per l’accesso al bonus pubblicità, successivamente all'invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
Entro il prossimo 16 marzo 2020 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2020 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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Con la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 184 a 216) è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, al fine di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
L'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019 prevede, per il 2020, un nuovo credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in attività di:
- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione secondo la nuova formazione del 2020.
Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2020 dispone di una nuova edizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, mediante la riproposizione riveduta e corretta della disciplina originaria di cui alla L. 342/2000; i beni rivalutabili devono essere risultanti dal bilancio dell’esercizio che era in corso al 31 dicembre 2018, e la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, per cui di norma nel bilancio 2019.
La rivalutazione, va effettuata a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva ed ha effetti sia civilistici che fiscali e deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.
La legge precisa inoltre che la rivalutazione deve riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.
Rispetto ai precedenti provvedimenti, per le rivalutazioni che verranno eseguite nel bilancio 2019, le aliquote dell’imposta sostitutiva sono ridotte in modo significativo scendendo al:
Þ 12%, per i beni ammortizzabili;
Þ 10% per i beni non ammortizzabili;
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva (che si aggiunge, naturalmente, a quella dovuta per la rivalutazione) pari al 10%. La legge 160/2019 ha previsto per la prima volta la rateazione del versamento dell’imposta sostitutiva.
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L’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.
L’introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una maggiore capacità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Il legislatore ha previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:
• dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;
• dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attuazione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.
Il DM 24.12.2019 ha ampliato le ipotesi al ricorre delle quali è previsto l’esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre con il Provvedimento del 30.12.2019 si concentra sulle cessioni di benzina e gasolio.
L’agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.6 del 10 febbraio 2020, ha fornito delucidazioni in merito all’applicazione delle sanzioni qualora, durante il primo semestre di vigenza di tali obblighi, siano stati adottate forme differenti di documentazione dei corrispettivi.
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Entro il prossimo 31 marzo 2020 i soggetti che hanno corrisposto nel 2019 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.20.
Tra le principali novità recepite dal nuovo modello rientra l’equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.
Consulenza tributaria
In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”).
Gli elementi essenziali dell’accordo sono rappresentati:
- dalla previsione di un periodo transitorio dall’1.2.2020 al 31.12.2020, durante il quale rimangono vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell’Unione europea, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
- dall’uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea, a decorrere dall’1.1.2021.
Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta con-giuntamente dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30.6.2020.
Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.1.2020 n. 19 ha escluso l’applicazione delle norme contenute nel DL 25.3.2019 n. 22 (conv. L. 20.5.2019 n. 41), che in determinati casi potevano prolungare ai 18 mesi successivi l’applicazione delle disposizioni fiscali di natura comunitaria dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, in quanto presupponevano un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.
Finanza aziendale
L’art. 1, comma 319 della L. 27.12.2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito di imposta previsto a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni:
- Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Molise,
- Sardegna e
- Abruzzo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
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Finanza aziendale
La Nuova Sabatini, istituita dal D.L. n. 69/2013, consiste in un finanziamento agevolato per le PMI che acquistano beni strumentali nuovi, software e tecnologie digitali. Il beneficio prevede anche l’intervento dello Stato con un contributo MISE, che sostanzialmente copre gli interessi del finanziamento, calcolati al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli in tecnologie digitali.
I beni finanziati devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a immobilizzazioni in corso e acconti. I beni oggetto dell'investimento devono avere autonomia funzionale e devono essere correlati con l'attività produttiva dell'impresa.
La Legge di Bilancio 2020 ha rifinanziato la c.d. Nuova Sabatini per gli anni 2020 – 2025. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è stata elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle Regioni meridionali. Infine ha esteso l’ambito applicativo oggettivo agli investimenti produttivi ecosostenibili.
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I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato), il modello ordinario della Certificazione Unica.
La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 31 marzo 2020. Se la C.U. riguarda redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 ovvero redditi di lavoro autonomo, professionale, provvigioni, il termine di presentazione ultimo coincide con quello di presentazione del modello 770, ossia il 31.10.2020.
La Crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’Insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).
Infatti le norme sulla crisi d'impresa introdotte dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 prevedono che lo stato di salute delle aziende sia valutato, attraverso appositi INDICI elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ora al vaglio del MISE.
La novità in esame, come disposto espressamente dal comma 2 dell’art. 389, D.Lgs. n. 14/2019, è in vigore dal 16.3.2019, pertanto, già in sede di formazione del bilancio di esercizio per l’esercizio 2019, occorrerà verificare tutto il sistema degli indici di allerta al fine di procedere con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società.
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti degli Indicatori d Allerta o “early warning”, il cui obiettivo è quello di far emergere lo Stato di Crisi e monitorare la capacità dell’impresa di assicurare la solvibilità dei debiti, e la Continuità Aziendale.
Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2018 ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l’estero).
Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l’obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”).
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” ha modificato i termini di trasmissione della comunicazione, ora prevista con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile.
Pertanto, la trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale adempimento fiscale.
Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
- L’imposta sostitutiva dovuta è dell’11%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2020.
Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2020 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno;
- L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate e non è dell’11%.
Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’ambiente, ha introdotto a partire da luglio 2020, l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) c.d. Plastic Tax, che si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
Con la plastic tax l’Italia non fa altro che adeguarsi alla normativa comunitaria e, segnatamente, alla Direttiva 2019/904/UE, che si inserisce nell’ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l’ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d’Europa.
Correlata con la Plastic Tax è stato previsto un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico dei produttori di materie plastiche.
Qui di seguito si fornisce una sintesi della nuova imposta e del credito d’imposta relativo all’adeguamento tecnologico.
Consulenza tributaria
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio.
Consulenza tributaria
La dichiarazione IVA 2020 periodo d’imposta 2019 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2020.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2020.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
Ø Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
Ø Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
Le novità della dichiarazione IVA 2020 periodo d’imposta 2019 riguardano principalmente:
Ø introduzione nel Frontespizio della nuova casella riservata ai soggetti ISA esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione / prestazione della garanzia in caso di rimborso del credito IVA;
Ø introduzione del nuovo quadro VQ finalizzato alla determinazione del credito maturato a seguito dei versamenti IVA periodici “non spontanei” e del correlato nuovo rigo VL12;
Ø introduzione a rigo VL30 dei nuovi campi 4 e 5 riservati all’indicazione dell’IVA periodica versata rispettivamente a seguito di comunicazioni di irregolarità / cartelle di pagamento;
introduzione del nuovo quadro VP relativo ai dati delle liquidazioni IVA periodiche del quarto trimestre 2019, utilizzabile dai soggetti che intendono comunicare tali dati con la dichiarazione annuale IVA, da inviare entro il 2.3.2020.
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Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
1. per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
Consulenza tributaria
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2019, risultante dal mod. IVA 2020 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
1. fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2020 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2020, relativo al 2019 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.2.2020 entro il 30.4.2020.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Finanza aziendale
L’art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, ha previsto un nuovo credito d'imposta, rivolto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina degli incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti in:
beni strumentali ordinari;
beni materiali “industria 4.0”;
beni immateriali “industria 4.0”.
Consulenza tributaria
L’art. 4 del D.Lgs. 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.
Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l’iter di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.
Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
Consulenza tributaria
Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2019.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2020.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
Consulenza tributaria
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
A decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è passato dallo 0,8% allo 0,05% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale incremento determina.
Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistiche in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2020, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa.
Sono anche fornite alcune indicazioni in ordine alle norme antiriciclaggio e alla fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria dal 1 gennaio 2019.
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