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L’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.
Con il Decreto datato 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, in attuazione della riforma contenuta nella Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016.
In particolare, l’obbligo di redazione del bilancio sociale viene richiamato da specifiche disposizioni contenute del D.lgs. 112/2017 per le imprese sociali e del D.lgs. 117/2017 per gli enti del Terzo Settore.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.
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Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è opportuno che le cooperative effettuino delle verifiche sul rispetto dei parametri di mutualità previsti dalla normativa.
Infatti, l’eventuale superamento del limite per effetto dalla normale operatività della cooperativa con i propri soci, è causa di un mutamento nel regime fiscale agevolativo dell’ente che, in molti casi, prende avvio prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio. È pertanto opportuno che gli amministratori si accertino che, sulla base dei risultati consolidati e delle previsioni a fine anno, il requisito venga rispettato.
In caso contrario, va esaminata attentamente la normativa e la prassi per adottare i corretti comportamenti.
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Consulenza tributaria
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
Consulenza tributaria
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, in presenza di importi superiori a € 150.000,00 (il limite precedente era pari a € 250.000,00) hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Il limite di € 150.000,00 è stato modificato con D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta) della legge di conversione del suddetto decreto modificante.
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2019 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2019, relativo al 2018.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il predetto reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
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Consulenza tributaria
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
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La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP e IVA.
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Consulenza economico aziendale
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo hanno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, la cui misura varia in funzione delle spese sostenute.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
Con la presente circolare si focalizza l’attenzione sul tema del regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai contribuenti nell’identificazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione.
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Consulenza tributaria
Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2020.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
Entro il 31 dicembre 2019 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.
Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.
L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2018.
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Dal 25 maggio 2018, nell’Unione Europea le regole privacy sono dettate dal “pacchetto protezione dati” emanate dal Legislatore europeo nel 2016 e composto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dalla Direttiva UE 2016/680.
Alle disposizioni di matrice europea, si affianca, nel nostro Paese, la disciplina prevista dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normative nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
Tra i principali soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, come individuati dal GDPR e dal D.lgs. n. 196/2003 vi è la figura del titolare del trattamento.
Di seguito si forniscono chiarimenti sulla disciplina del GDPR privacy con particolare attenzione sulla figura del titolare del trattamento e la sua funzione.
Consulenza tributaria
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2019, tale termine scade il giorno 27.12.2019.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
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Consulenza economico aziendale
Nel Disegno di Legge di Bilancio 2020 viene nuovamente prorogato di un anno il c.d. “bonus formazione 4.0”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017 N. 205) e successivamente prorogato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145), prevedendone l'applicazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Risulta evidente, tuttavia, che detta proroga diverrà definitiva solo con la pubblicazione in G.U. della Legge di Bilancio 2020. Pertanto, attualmente, è possibile beneficiare dell’agevolazione con riferimento alle spese in attività di formazione del personale dipendente sostenute nel periodo d’imposta 2019.
Si ricorda, in proposito, che il bonus:
- è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
- prevede aliquote differenziate a seconda della dimensione delle imprese;
- è concesso nei limiti dell’importo massimo agevolabile per le grandi imprese pari a € 200.000 del limite e per le altre imprese pari a € 300.000;
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
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Consulenza economico aziendale
La legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha introdotto l’obbligo di comunicare per le imprese le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni è stata modificata dall’art. 35, DL n. 34/2019.
Dalla lettura delle nuove disposizioni è possibile desumere innanzitutto che gli obblighi interessano le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, “effettivamente erogati” dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente.
Inoltre, relativamente alle modalità di pubblicazione:
- il termine per la pubblicazione sul sito Internet è stato differito al 30.6 (in precedenza 28.2);
- la pubblicazione sul proprio sito Internet è stata estesa anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa.
Il Legislatore ha altresì rivisto il regime sanzionatorio, prevedendo una moratoria per le violazioni relative al 2018, in quanto le (nuove) sanzioni sono applicabili a decorrere dall’1.1.2020.
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Il D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, attuativo della L. 19.10.2017 n. 155 di riforma organica delle procedure concorsuali, ha approvato il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
In generale, la nuova disciplina entrerà in vigore il 15.8.2020, tuttavia alcune importanti modifiche del Codice civile, sono già operative, in quanto l’entrata in vigore di queste disposizioni, prevista 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, è scattata il 16 marzo 2019.
In questo nuovo ambito normativo assumono particolare rilievo per tutte le società quelle norme che prevedono i nuovi assetti organizzativi societari funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi (artt. 375, 377, 379 Codice della crisi di Impresa).
Infatti con due modifiche al Codice civile (entrambe già in vigore dal 16 marzo 2019) il nuovo Codice della crisi impone a tutte le imprese e le società, di rivedere, in base alla loro natura, dimensione e di attività, il proprio apparato organizzativo.
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti della nuova normativa.
Il Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
- Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
- Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
- Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 16.12.2019 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta per i servizi indivisibili per l’anno 2019, a titolo di saldo TASI 2019.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale per i servizi indivisibili, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 16.12.2019 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2019, a titolo di saldo IMU 2019.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Si precisa che la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU è stato modificato dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, dopo la conversione in legge del D.L. 30.04.2019 n. 34(c.d. Decreto Crescita).
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2019 di tale imposta.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, influiscono sull’acconto per la cedolare secca 2019 dei soggetti ISA.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
Consulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato), deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2019 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, non influiscono in alcun modo sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le persone fisiche devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRPEF e all’IRAP per l’anno 2019.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRPEF e all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF e IRAP è:
· inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
· compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100%.
· superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato).
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Scarica l'allegatoConsulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2019.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente se il debito IRAP complessivo è:
- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100%.
-
superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato).
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre 2019 cade di sabato), le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2019.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
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Il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevedendo alcune agevolazioni al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.
La predetta agevolazione è stata più volte modificata, prima dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 che l’ha prorogata per il 2016, poi dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 che è intervenuto sulla nozione di start-up innovativa, estendendo la stessa anche alle PMI.
In seguito, la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto un incremento delle detrazioni/deduzioni per gli investitori nelle start-up innovative, oltre ad ulteriori agevolazioni fiscali rientranti nel piano Industria 4.0, come il “Voucher Innovation Manager” attuato con Decreto ministeriale del 7 maggio 2019.
Infine, il Decreto Legge 30 aprile 2019. n. 34, Decreto Crescita, ha riconosciuto alle start-up operative il “Voucher 3I – Investire in innovazione”.
Consulenza tributaria
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l’esportatore abituale.
Pertanto, i contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo definito “planfond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).
A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendono effettuare.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) a partire dal 1° gennaio 2020.
Finanza aziendale
La legge di bilancio 2018 ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l’estero).
Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l’obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”) a scadenza mensile che sostituisce il vecchio spesometro generale semestrale, ormai abrogato.
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. n. 89757/2018, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale nuovo adempimento fiscale con particolar riferimento all’istituto del ravvedimento operoso.
Consulenza tributaria
Entro il 31.10.2019 i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2019 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Inoltre quest’anno è consentita la trasmissione di più flussi anche da parte dello stesso sostituto. Di conseguenza, rispetto all’anno scorso, l’invio di flussi separati non richiede la presenza di intermediari diversi per ciascuno di essi.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
Consulenza tributaria
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 48/2019 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, valutano il contribuente in termini di “affidabilità” (punteggio da 1 a 10).
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
Finanza aziendale
L’art. 1 co. 228, 230 e 231 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle PMI, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).
Con riferimento a tale agevolazione sono stati emanati i seguenti decreti attuativi:
· il DM 7.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 1.7.2019 n. 152), che ha definito le disposizioni attuative di tale agevolazione;
· il DM 29.7.2019, recante le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.
Finanza aziendale
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. l. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Si evidenza che la norma che ha istituito il credito d'imposta, pur prevedendo un meccanismo di regolamentazione della misura virtualmente "a regime", ha espressamente disposto il necessario finanziamento soltanto per il biennio 2017- 2018. Ed infatti, per il 2019, la misura è rimasta “non operativa” sino all’entrata in vigore dell’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81) che ha modificato il citato art. 57-bis del DL 50/2017, riformulando, dal 2019, la misura agevolativa e individuando le necessarie coperture per l’applicazione dell’agevolazione “a regime”.
Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, a partire dal 1 ottobre 2019 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
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Finanza aziendale
L’art. 4 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del Patent box (c.d. opzione “fai da te”).
Prima di tale disposizione la procedura di ruling, consistente in un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, era obbligatoria con riferimento alla determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445 sono state definite le disposizioni attuative della nuova opzione.
Finanza aziendale
L'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 (modificato dal DL 50/2017 conv.) e il DM 28.11.2017 (che sostituisce il precedente DM 30.7.2015) prevedono, per i titolari di reddito d'impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono esercitare l’opzione per la tassazione agevolata i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. la percentuale di esclusione è pari al 50%.
Tale regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, in quanto incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali, evitandone la ricollocazione all’estero e, nel contempo, favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del PATENT BOX
Scarica l'allegatoIl Garante per la protezione dei dati personali, nel parere 22.1.2019, ha illustrato il quadro normativo in ordine al ruolo assunto dal soggetto che tratta, da un lato, i dati personali dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche), dall’altro, i dati personali dei dipendenti dei propri clienti, precisando, in particolare, il ruolo, del consulente del lavoro. Secondo il Garante, per il consulente del lavoro si configura la qualifica di:
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, qualora tratti i dati dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche) nella sua qualità di professionista, attività fiscalmente e normativamente regolamentata;
- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, qualora tratti i dati dei dipendenti dei propri clienti, assolvendo adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale affidati dal datore di lavoro.
Tali considerazioni, però, possono valere, in linea più generale, anche rispetto agli altri professionisti, quali commercialisti e avvocati per i rispettivi ambiti e adempimenti, che si trovino a trattare i medesimi dati nell’ambito di processi di progressiva esternalizzazione da parte del titolare del trattamento.
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L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
A partire dal 2018 sono state definite alcune misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT riguardanti l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.
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La Nuova Sabatini, istituita dal D.L. n. 69/2013, consiste in un finanziamento agevolato per le PMI che acquistano beni strumentali nuovi, software e tecnologie digitali. Il beneficio prevede anche l’intervento dello Stato con un contributo MiSE, che sostanzialmente copre gli interessi del finanziamento, calcolati al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli in tecnologie digitali.
I beni finanziati devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a immobilizzazioni in corso e acconti. I beni oggetto dell'investimento devono avere autonomia funzionale e devono essere correlati con l'attività produttiva dell'impresa.
La misura agevolativa in oggetto è stata potenziata dal Decreto crescita (DL n. 34/2019, art 20 e 21), che nello specifico prevede:
- un finanziamento fino a 4 milioni di euro concedibili per singola impresa;
- un contributo MiSE in unica soluzione fino a 100mila euro;
- un nuovo sostegno alla capitalizzazione.
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Consulenza economico aziendale
Il Decreto “Resto al Sud”, è uno strumento di agevolazione riservato a coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 45 anni (under46) che intendano avviare, o abbiano già avviato, un’attività imprenditoriale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
In particolare la legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulla norma stessa potenziandone la portata e dunque è stato innalzato il limite di età da 35 anni a 45 anni (con effetto dal primo gennaio 2019) e concedendo anche ai liberi professionisti la facoltà di richiedere l’agevolazione (rispettando determinati requisiti).
Di seguito si illustrano gli aspetti più salienti della misura “Resto al Sud”.
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La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di due recenti modifiche di segno sostanzialmente contrario.
In particolare:
- la prima, apportata dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 (recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), ha, tra l’altro, abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore;
- la seconda, apportata dal D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 14/2019.
Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
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Consulenza tributaria
L’art. 1, D.L. 30.4.2019, n. 34 (cd. Decreto «crescita») conv. in L. 28.6.2019, n. 58 ha previsto la reintroduzione del super ammortamento, nella misura del 30%, con la previsione di un limite di € 2.500.000 per gli investimenti agevolabili, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4.2019 al 31.12.2019 o nel maggior termine del 30.6.2020 a condizione che, entro la data del 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono, quindi, esclusi gli investimenti effettuati dall’1.1.2019 al 31.3.2019.
Analogamente alla precedente versione del super ammortamento disciplinata dall’art. 1, co. 29, L. 27.12.2017, n. 205, è confermata l’esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, mentre restano agevolabili gli autoveicoli individuati dall’art. 54, co. 1, D.lgs. 30.4.1992, n. 285 (ad esempio, autobus e autocarri).
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina in materia di Super ammortamento.
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Consulenza tributaria
Con la circ. 17.6.2019 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo documento di prassi, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato la fatturazione elettronica.
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Consulenza tributaria
L’art. 3 del DL 119/2018 ha previsto una rottamazione dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017.
Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e la domanda andava presentata entro il 30.4.2019.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) nella L. 28.6.2019 n. 58, è stato prorogato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli.
Di seguito si riepilogano i tratti essenziali della rottamazione dei ruoli, precisando che essi non sono stati mutati dal predetto intervento normativo, e tenendo presente che:
- è possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti;
- le domande già presentate, ma successivamente al precedente termine del 30.4.2019, sono valide e sono soggette alla disciplina del DL 34/2019 convertito (la prima rata, ad esempio, andrà versata entro il 30.11.2019 e non entro il 31.7.2019);
- non sembra possibile, con la domanda da presentare entro il 31.7.2019, modificare la scelta circa il pagamento in unica soluzione esercitata nella domanda presentata entro il 30.4.2019, né revocare la domanda presentata entro il 30.4.2019
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Consulenza tributaria
Nella giornata del 27 giugno c.a., il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita).
La legge di conversione n. 58/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019, introduce, tra l’altro, una serie di disposizioni che incidono in misura importante sulle principali scadenze fiscali.
Diventa quindi ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
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Consulenza tributaria
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2018 è fissato al 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).
Si precisa che la dichiarazione IMU è valevole anche ai fini della TASI.
Si precisa che la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU passerà dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, dopo la conversione in legge del D.L. 30.04.2019 n. 34(c.d. Decreto Crescita) che avverrà entro il 29.06.2019.
Consulenza economico aziendale
Con il DPCM 30.4.2019, pubblicato sulla G.U. 29.5.2019 n. 124, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta, introdotto dall’art. 1 co. 621 - 627 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019 con riferimento agli inter-venti di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorchè destinati ai soggetti concessionari o affidatari (c.d. “Sport bonus”).
In pratica, è stato prorogato e ampliato il credito d’imposta concesso, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018, dall’art. 1 co. 363 - 366 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e dal DPCM 23.4.2018 (pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130).
Consulenza tributaria
L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmis-sione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.
L’introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una mag-giore capacità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la me-morizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fisca-le.
Il legislatore ha previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:
• dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superio-re a 400.000,00 euro;
• dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attua-zione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.
Scarica l'allegatoIl diritto annuale CCIAA dovuto per il 2019 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2018. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro l’1.7.2019 (in quanto il 30.6 cade di domenica) o il 31.7.2019 con la maggiorazione dello 0,40%.
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Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2018 (modello REDDITI SP 2019), senza incorrere in sanzioni entro il 30 settembre 2019 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23591, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2019, relativo ai redditi prodotti nel 2018.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2018 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
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La TASI è un tributo per i servizi indivisibili dovuta da chi detiene a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.
Entro il prossimo 17.6.2019 (il 16.6.2019 cade di domenica) va effettuato il versamento dell’acconto TASI 2019.
Di seguito vengono descritte le principali modalità per il calcolo della TASI 2019.
Consulenza tributaria
Il prossimo 17.6.2019 (il 16.6.2019 cade di domenica) scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2019.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
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Consulenza tributaria
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.
Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
· verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
· esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 126200/2019 del 10.05.2019 sono stati finalmente aggiunti gli ulteriori tasselli necessari per “completare” la nuova disciplina in materia di Isa, sebbene il lavoro non sia ancora finito, mancando all’appello il software per l’elaborazione dei dati, grazie al quale gli Isa potranno trovare concreta applicazione.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
Scarica l'allegatoConsulenza economico aziendale
Le aliquote INPS della gestione separata sono le percentuali fissate dall'INPS, di concerto con il Governo, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori a progetto, i parasubordinati, i venditori porta a porta, a domicilio, i dottorati, gli amministratori ed altri, devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata.
Alle aliquote, va aggiunto un ulteriore 0,72%, (articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale.
Dall’anno 2019, l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95) e non pensionati è aumenta divenendo il 33%.
Non si registrano invece variazioni con riguardo all’aliquota prevista per:
- i professionisti “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati;
- gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione
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Consulenza tributaria
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2018, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi sul Modello REDDITI 2019 approvato e aggiornato dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019 n.23599 per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2018.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
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Consulenza tributaria
Dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata del proprio sito Internet;
- il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.
In attuazione di quanto sopra con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata della Sezione “Fatture e corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23.4.2019 ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24.
Consulenza tributaria
Con il Provvedimento del 30.1.2019 n. 23596 dell’Agenzia dell’Entrate, è stato approvato il Mod. REDDITI 2019 delle persone fisiche con le relative istruzioni, utilizzabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2018.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.09.2019.
I versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione, devono essere effettuati, entro il 1 luglio 2019 (30 giugno 2019 cade di domenica) senza maggiorazione di interessi.
Inoltre, è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine ovvero il 31 luglio 2019 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
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I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19.3.2019 n. 64421 è stato approvato il nuovo modello IVA TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2019.
L'aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di recepire due importanti novità: includere tra i soggetti passivi anche il Gruppo IVA e far beneficiare degli effetti premiali previsti dall’Agenzia delle Entrate i contribuenti con elevato livello di affidabilità derivante dall’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2019 dovrà essere inviato telematicamente entro il 30 Aprile 2019.
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Il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, ha introdotto importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli, prevedendo la riapertura dei termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nell’intervallo temporale dall’1.1.2000 al 31.12.2017 (cd. Rottamazione ter).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiornato il mod. DA-2018 e DA-2018-D, da presentare entro il 30.4.2019 da parte dei soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’estensione della “rottamazione-ter”, ad opera del Decreto c.d. “Semplificazioni”, ai soggetti che hanno aderito alla “rottamazione-bis” e che non hanno effettuato entro il 7.12.2018 il versamento delle rate scadute.
Tali soggetti, al fine di rientrare nella definizione agevolata devono presentare il citato modello. Diversamente, coloro che hanno provveduto al versamento entro il 7.12.2018 sono automaticamente ammessi.
Di seguito si analizza la disciplina della c.d. “rottamazione ter”.
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E’ entrata in vigore dal 16 marzo 2019 la nuova normativa su revisione e controllo delle società a responsabilità limitata, prevista dall’articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza):
Le novità normative sono riportate nel nuovo articolo 2477 del Codice civile e possono essere suddivise in due categorie: quelle relative alle clausole statutarie delle Srl; e quelle che ineriscono ai presupposti dettati dalla legge per la nomina dei soggetti preposti allo svolgimento dei compiti di revisione e controllo.
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Consulenza tributaria
Il reverse charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione.
L’applicazione del reverse charge nell’ambito delle (specifiche) operazioni interne, come previsto dalla Direttiva UE, ha carattere temporaneo. In particolare al 31.12.2018 scadeva l’operatività del meccanismo in esame applicabile alle cessioni di:
- telefoni cellulari;
- console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato;
- quote di emissione di gas a effetto serra;
- gas / energia elettrica a un soggetto passivo – rivenditore.
In sede di conversione del D.L. 119/2018 è stato recepito il differimento al 30 giugno 2022, di cui alla Direttiva 2018/1695/CE, dell’applicazione del meccanismo del reverse charge alle operazioni suddette.
Qui di seguito si riepiloga la disciplina del reverse charge di cui all’art. 17 DPR 633/1972.
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Finanza aziendale
In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
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Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del cod. civ., hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2018 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2017.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
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Consulenza tributaria
I contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo definito “planfond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).
A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendono effettuare.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura.
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Consulenza economico aziendale
La legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate.
I destinatari degli obblighi di pubblicazione possono suddividersi in tre categorie:
- associazioni, fondazioni e ONLUS;
- imprese;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
L’obbligo di pubblicazione non sussiste ove gli importi ricevuti siano inferiori a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
Le modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto. Infatti:
- i soggetti diversi dalle imprese devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet /portale digitale entro il 28.2 di ogni anno ed “in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo”;
- con riferimento alle imprese l’obbligo in esame è adempiuto mediante l’indicazione delle predette informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato.
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Finanza aziendale
Entro il prossimo 1° aprile, dal momento che il 31 marzo cade di domenica, dovrà essere presentata dai soggetti interessati la domanda telematica “prenotativa” per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 57 bis del Dl 50/2017, qualora gli investimenti in campagne pubblicitarie da effettuare nel 2019 superino almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2018.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale si applica il limite del 75 per cento.
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Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2019 dispone di una nuova edizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, mediante la riproposizione riveduta e corretta della disciplina originaria di cui alla L. 342/2000; i beni rivalutabili devono essere risultanti dal bilancio dell’esercizio che era in corso al 31 dicembre 2017, e la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, per cui di norma nel bilancio 2018;La rivalutazione, va effettuata a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva ed ha effetti sia civilistici che fiscali.
Il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto, come nella rivalutazione disciplinata dalla L. 208/2015 con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del:
· del 16% per i beni ammortizzabili
· del 12% per i beni non ammortizzabili,
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva (che si aggiunge, naturalmente, a quella dovuta per la rivalutazione) pari al 10%.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è anch’esso differito: in termini generali, infatti, il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
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Per effetto dell’art. 6 del DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”), entrato in vigore il 24.10.2018 e convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate.
Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 24.10.2018. Inoltre, la lite deve ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.
Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda entro il 31.5.2019.
Di seguito si analizza la disciplina degli art. 6 del DL 119/2018, alla luce del relativo provvedimento attuativo.
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Consulenza economico aziendale
La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.
A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.
L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del trattamento contabile e fiscale, in capo all’impresa, dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
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Per obbligo di legge la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del bilancio di esercizio relativo al 2018 si applicano, le modifiche apportate dal D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12 comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti a alcuni principi contabili nazionali.
Gli ultimi emendamenti, che sono indicati in un unico documento pubblicato il 28 gennaio 2019 sul sito della Fondazione OIC, si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
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Entro il prossimo 1° aprile 2019 (il 31 marzo 2019 cade di domenica) i soggetti che hanno corrisposto nel 2018 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.19.
Tra le principali novità recepite dal nuovo modello rientra l’equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.
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Consulenza tributaria
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- all’articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- all’articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- all'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- i debitori non soggetti a tali procedure.
Il Decreto Internazionalizzazione ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
- ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
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Consulenza tributaria
Entro il prossimo 18 marzo 2019(il 16 marzo cade di sabato) le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2019 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
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Consulenza tributaria
I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2019, il modello ordinario della Certificazione Unica.
La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 1° aprile 2019( il 31 marzo cade di domenica) .Se la C.U. riguarda redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 ovvero redditi di lavoro autonomo, professionale, provvigioni, il termine di presentazione ultimo coincide con quello di presentazione del modello 770, ossia il 31.10.2019.
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Consulenza tributaria
Il nuovo comma 1 dell'articolo 9 del Dl 119/201 convertito dalla legge n 136/2018, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse tino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo,la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.
La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5- quater del decreto legge n. 167 del 1990);
- per I'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame).
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Finanza aziendale
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
La misura è dotata anche di un’elevata elasticità in termini di cumulabilità con altri aiuti e può, quindi, essere utilizzata per favorire l’acquisizione di nuovi macchinari o l’abbattimento dei costi su macchinari già in azienda.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) alla luce delle recenti novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che ha modificato la misura dell'agevolazione a decorrere dal 2019 e introdotto alcuni obblighi documentali già dal 2018.
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La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro l’1.7.2019(il 30 giugno cade di domenica);
- L’imposta sostitutiva dovuta è del 10%
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2019.
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Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2019 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro l’ 1.07.19 (il 30 giugno cade di domenica);
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate è dell’11% e per le partecipazioni non qualificate il 10%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2019.
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La dichiarazione IVA 2019 periodo d’imposta 2018 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2019 n. 10659.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2019.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- Entro il 1 luglio (il 30 giugno cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
- Entro 30 giorni successivi al 1 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 1 luglio.
Le novità della dichiarazione IVA 2019 periodo d’imposta 2018 riguardano principalmente:
- La modalità di compilazione del rigo VL33, che accoglie l’importo complessivo risultante a credito del contribuente e tiene conto esclusivamente dei versamenti effettuati (VL30 campo3);
- Il gruppo IVA e la procedura di liquidazione IVA di Gruppo relativamente alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017, con decorrenza dal 1.1.2019.
- La nuova casella 3 del rigo VO34 che va barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l’applicazione del regime dei “minimi”, revocano la scelta effettuata e accedono dal 2018 al regime forfettario di cui alla L.190/2014.
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Consulenza tributaria
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio.
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Consulenza economico aziendale
Già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato il 31 marzo 2015 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018.
Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 2015, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI
Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
b) allungare la scadenza dei finanziamenti.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti dell’accordo nonché al modulistica per accedere alla sospensione e/o allungamento delle scadenze.
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L'art. 1 co. 98 - 108 della L. 28.12.2015 n. 208 (modificato in sede di conversione in legge del DL 243/2016) disciplina un credito d'imposta rivolto alle imprese che, a decorrere dall'1.1.2016 e fino al 31.12.2019, acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni: Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Molise,
- Sardegna e
- Abruzzo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
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Consulenza tributaria
La Legge di Bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n°145) conferma la proroga dell'agevolazione dell'iper-ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2019, nonché per quelli eseguiti nel 2020 (fino al 31 dicembre), a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.
Resta confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali (di cui all'allegato B della L. 232/2016) per i soggetti che fruiscono dell'iper-ammortamento, mentre non è stato riproposto il super ammortamento del 30%, per il quale è quindi possibile fruire dell'agevolazione a condizione che il bene sia consegnato entro il prossimo 30 giugno 2019 in presenza del pagamento dell'acconto di almeno il 20% e della conferma dell'ordine entro lo scorso 31 dicembre 2018.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla novità introdotte dalla citata legge di bilancio 2019 in materia di iper - ammortamento.
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Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2018.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2019.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
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Consulenza tributaria
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
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Consulenza tributaria
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di conferimento o revoca delle deleghe agli intermediari (Dottori Commercialisti) per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
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Il DL n. 50 del 24.4.2017 (Manovra correttiva) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture d’acquisto. In particolare è ora disposto che, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017:
· la detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
· le fatture d’acquisto / bollette doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.1/E del 17.1.2018 chiarendo che per esercitare la detrazione deve verificarsi:
1. L’avvenuta esigibilità dell’IVA;
2. Il possesso della fattura.
Infine, l’art. 14, DL n. 119/2018, ha modificato l’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 prevedendo che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulla conservazione.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulle sanzioni applicabili.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019) convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di supporto e approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti le misure di semplificazione di tipo amministrativo e contabile.
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La legge di bilancio 2018 ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l’estero).
Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l’obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”) a scadenza mensile che sostituisce il vecchio spesometro generale semestrale, ormai abrogato.
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. n. 89757/2018, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale nuovo adempimento fiscale.
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Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2018, risultante dal mod. IVA 2019 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
- fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
- superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2019 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2019, relativo al 2018 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.2.2019 entro il 30.4.2019.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
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Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sule nuove modalità per l’imposta di bollo delle fatture elettroniche.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti su alcuni casi particolari che possono presentarsi.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019) convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di supporto e approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti i controlli posti in essere dal sistema di interscambio.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sui canali di trasmissione previsti per le fatture elettroniche e sulla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
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A decorrere dal giorno 1 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è passato dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale incremento determina.
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La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo, nonché sulla definizione e contenuto della fatturazione elettronica nel settore privato.
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Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistiche in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.
Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2019, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa.
Sono anche fornite alcune indicazioni in ordine alle norme antiriciclaggio e alla fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria dal 1 gennaio 2019
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