L'assistenza societaria continuativa e generica è diretta ad assicurare il rispetto degli
adempimenti di natura prevalentemente formale da mettere in atto per la regolare vita dell’ente
societario in quanto tale, con riferimento alla forma giuridica in cui l’ente è costituito. A titolo
esemplificativo tali adempimenti possono essere individuati nell’assistenza per la convocazione
e la verbalizzazione delle assemblee ordinarie e delle riunioni del Consiglio di amministrazione,
la verifica della corretta bollatura e tenuta dei libri sociali, l’assistenza per il rinnovo degli
organi sociali. Non comprende la consulenza su eventuali operazioni straordinarie che la società
potrebbe mettere in atto, quali aumenti di capitale sociale, modifiche statutarie e operazioni
straordinarie.

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Quesiti relativi a Assistenza Societaria Continuativa e Generica

Notizie relative a Assistenza Societaria Continuativa e Generica


Circolari relative a Assistenza Societaria Continuativa e Generica


CIRCOLARE 28/2020: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS - PROROGHE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E GLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

  • i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;
  • i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

  1. dell’attività svolta;
  2. dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
  3. dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.
 

 

CIRCOLARE 45/2020: ADEMPIMENTI E REGOLE PER AZIENDE E PROFESSIONISTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - PROTOCOLLO CONDIVISO NAZIONALE COVID19

 

Venerdì 24 aprile 2020 è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo ha fornito la piena attuazione del Protocollo in esame.

Di seguito si propone un riepilogo degli adempimenti e delle regole che aziende e professionisti devono rispettare al fine di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro alla luce dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del Covid-19.

 

CIRCOLARE 47/2020: DISCIPLINA FISCALE DELLA DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU CREDITI DAL REDDITO D’IMPRESA

 

Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.

 La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:

  1. all’articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
  2. all’articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
  3. all'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”

Le ultime modifiche del  D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:

  • i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
  • i debitori non soggetti a tali procedure.

Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:

? ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;

? a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.

 

CIRCOLARE 75/2018: REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’INVENTARIO DELL’ESERCIZIO 2017

L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.

Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.

Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2017.

 

 

 

CIRCOLARE 76/2018: INVENTARIO FISICO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO 2018

Entro il 31 dicembre 2018 va effettuato l’inventario fisico di magazzino riferito a detta data, che fa parte dell’inventario generale degli elementi attivi e passivi del patrimonio, previsto dalle norme del Codice Civile. L’obiettivo dell’inventario analitico è sostanzialmente quello di allineare le risultanze di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino alle effettive scorte di beni presenti in azienda.

Infatti, la tenuta di una regolare contabilità di magazzino consente di conoscere in ogni momento la consistenza dei vari articoli pervenendo a fine anno all’inventario contabile. Quest’ultimo, però, va controllato con l’effettiva ricognizione dell’esistenza delle merci nelle quantità indicate. Detta verifica assume particolare rilevanza in occasione della formazione del bilancio di esercizio, in quanto l’accertamento delle consistenze di magazzino precede la loro valutazione. In effetti le rimanenze rappresentano il risultato della valutazione delle scorte di magazzino la cui reale esistenza è stata accertata dall’inventario di fatto.

 

 

 

CIRCOLARE 77/2018: MODALITA’ DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI E DEI LIBRI CONTABILI E SOCIALI

L’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno interessato la propria impresa commerciale.

Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali, che dispongono l’obbligo di tenuta dei libri contabili.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi concernente gli obblighi di tenuta e conservazione dei registri contabili e dei libri contabili e sociali.