La consulenza tributaria di carattere generale, resa disgiuntamente da prestazioni di assistenza e/o rappresentanza, è individuabile nella messa a disposizione del cliente delle conoscenze in materia tributaria di carattere generale attraverso l’analisi della legislazione, della
giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell’amministrazione finanziaria. Viene fornita la scelta delle impostazioni organizzative, amministrative e contabili più opportune in relazione al rispetto degli obblighi tributari da parte del cliente ai fini IVA e ai fini delle imposte
dirette. Viene inoltre fornita l’assistenza per:
la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) prevista dall’art. 21 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 con cadenza trimestrale e non più annuale come stabilito dal D.L. 22.10.2016 n. 193; la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche (mensili / trimestrali), previste dal nuovo art. 21-bis, D.L. 31.5.2010 n. 78; la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT previsti dall’art. 50 del DL 30.8.1993 n. 331, concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE ai sensi dell’art. 4 D.L. 22.10.2016 n. 193, con decorrenza dal 1.1.2018 (art. 13, comma 4-ter DL 30.12.2016 n. 244); la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento emesse (“Mod. DI”), prevista art.1, comma 1, lettera c), D.L. 29.12.83 n. 746 convertito dalla L. 27.2.84 n. 17 e modificata D.Lgs 21.11.2014 n. 175, nonché la verifica di avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore.
La elaborazione dei dati contabili viene eseguita al fine di consentire al cliente di adempiere in modo tempestivo e puntuale alle formalità previste dalla normativa civilistica e fiscale vigente in materia di scritture contabili, ed è attuata mediante un’apposita procedura di coordinamento predisposta dalla Studio, con relativo “Planning dei termini per gli adempimenti contabili” e relative “Modalità di compilazione della prima nota di contabilità generale ed IVA” che viene annualmente trasmessa ai clienti interessati.
Le consulenze tributarie specifiche o l’assistenza e/o rappresentanza tributaria, che non rientrano nell’incarico di tipo continuativo, sono fornite dallo Studio ADRIANI solo su richiesta e necessitano, pertanto, di incarichi specifici. Così, ad esempio l’assistenza per la compilazione delle dichiarazioni fiscali (I.V.A., Certificazione Unica, dichiarazione dei sostituti d'imposta, dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP, IMU, TASI (o IUC), ecc.), la consulenza e l’assistenza per rispondere a questionari e/o inviti, per aderire ad eventuali accertamenti con adesione con l’Amministrazione Finanziaria, l'assistenza in caso di verifiche tributarie o l’assistenza e/o rappresentanza tributaria presso le Commissioni Tributarie, nonché l’assistenza tributaria per la presentazione di istanze di interpello ai sensi dell’articolo 11 della Legge 27.7.2000 n. 212 (come sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156), nonché per l’inoltro di istanze di autotutela di cui all’art. 2 – quater del D.L. 30.09.1994 n. 564 convertito con Legge 30.11.1994 n. 656, e all’art. 5 del D.M. 11.02.1997 n. 37, non sono comprese nell’incarico professionale di tipo continuativo riferito alla consulenza tributaria.
Inoltre lo Studio esegue anche le trasmissioni telematiche di dichiarazioni fiscali e/o di documenti all'Agenzia delle Entrate, il pagamento telematico dei modelli F24, effettua l’espletamento di adempimenti presso il Registro delle Imprese, attraverso i canali di COMUNICA e STARWEB, e la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture che dovranno essere esclusivamente in formato elettronico, su espressa richiesta del cliente e con il riconoscimento delle spese e indennità sostenute dallo STUDIO ADRIANI.
Quesiti relativi a Consulenza tributaria
Notizie relative a Consulenza tributaria
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23 ottobre 2019Circolari relative a Consulenza tributaria
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Recentemente, il Decreto Legge del 21 ottobre 2021 n. 146, ha modificato la disciplina relativa alla contabilità di magazzino, provvedendo a convertire ed allineare i valori monetari da lire in euro e ritoccando i suddetti valori per cui scatta l’obbligo di tenuta delle predette scritture.
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo, nonché sulla definizione e contenuto della fatturazione elettronica nel settore privato.
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sui canali di trasmissione previsti per le fatture elettroniche e sulla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019) convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di supporto e approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti i controlli posti in essere dal sistema di interscambio.
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti su alcuni casi particolari che possono presentarsi.
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sule nuove modalità per l’imposta di bollo delle fatture elettroniche.
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
In relazione al solo anno 2020, a norma dell’art. 157, co, 1 D.L. n. 34/2020, gli atti in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020, pur dovendo essere emessi entro l’ordinario termine di scadenza, vanno notificati dal 1.1.2021 al 31.12.2021.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2018, risultante dal mod. IVA 2019 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
- fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
- superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2019 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2019, relativo al 2018 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.2.2019 entro il 30.4.2019.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
La legge di bilancio 2018 ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l’estero).
Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l’obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”) a scadenza mensile che sostituisce il vecchio spesometro generale semestrale, ormai abrogato.
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. n. 89757/2018, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale nuovo adempimento fiscale.
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio.
Entro il 28.02.2024 è possibile regolarizzare la mancata presentazione, entro i termini ordinari (30.11.2023), del modello REDDITI 2023 e del modello IRAP 2023:
- presentando una dichiarazione tardiva;
- versando la sanzione ridotta pari a € 25,00.
Decorso il predetto termine la dichiarazione è considerata omessa e non può pertanto essere regolarizzata tramite il ravvedimento.
Inoltre, se la stessa viene trasmessa entro il termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024 (15.10.2024) e prima dell’inizio di un’attività di accertamento, la sanzioni previste sono ridotte alla metà e non risultano applicabili le sanzioni penali.
Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle disciplina in esame.
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019) convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di supporto e approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti le misure di semplificazione di tipo amministrativo e contabile.
La Legge di Bilancio 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’ambiente, ha introdotto a partire da luglio 2020, l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) c.d. Plastic Tax, che si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
Con la plastic tax l’Italia non fa altro che adeguarsi alla normativa comunitaria e, segnatamente, alla Direttiva 2019/904/UE, che si inserisce nell’ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l’ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d’Europa.
Correlata con la Plastic Tax è stato previsto un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico dei produttori di materie plastiche.
Qui di seguito si fornisce una sintesi della nuova imposta e del credito d’imposta relativo all’adeguamento tecnologico.
La dichiarazione IVA 2022 periodo d’imposta 2021 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14.1.2022.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2022.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
Ø Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
Ø Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
Le novità della dichiarazione IVA 2022 periodo d’imposta 2021 riguardano principalmente:
Ø istituzione nel quadro VE / VF degli specifici righi delle nuove percentuali di compensazione;
Ø ridenominazione dei campi 7 e 9 di rigo VF34 al fine di recepire le nuove operazioni esenti che consentono comunque la detrazione dell’IVA a credito;
Ø ridenominazione dei righi VO10 e VO11 al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021, in materia di vendite a distanza di beni intraUE;
eliminazione del campo 6 di rigo VX4 riservato ai subappaltatori per i quali il limite di compensazione nel mod. F24 è ora quello previsto per la generalità dei soggetti (€ 2 milioni).
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali.
Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulle sanzioni applicabili.
La Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2020 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno;
- L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate e non è dell’11%.
Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto" è stata (ri)proposta una "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Trattasi di un'opportunità particolarmente appetibile posto che:
} è possibile rivalutare anche un singolo bene, non dovendo più fare riferimento alle "categorie omogenee";
} il costo dell'operazione risulta ridotto. Infatti, per il riconoscimento fiscale della rivalutazione l'imposta sostitutiva dovuta è pari al 3%;
} il nuovo valore rivalutato rileva già dal 2021 per il calcolo di maggiori ammortamenti (ai fini della plus / minusvalenza in caso di cessione l'effetto è differito al 2024);
} è consentito rivalutare "gratuitamente" ai soli fini civilistici. Tale possibilità consente di migliorare la situazione patrimoniale dell'impresa, tenuto conto anche delle conseguenze dovute all'attuale situazione di crisi collegata all'emergenza COVID-19.
La Legge di Bilancio 2021 ha integrato l’articolo 110 D.L. 104/2020 estendendo il riallineamento con prelievo sostitutivo al 3% anche agli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l’avviamento e gli altri oneri pluriennali.
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora. Per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011, relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA, riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
In relazione al solo anno 2020, a norma dell’art. 157, co, 1 D.L. n. 34/2020, gli atti in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020, pur dovendo essere emessi entro l’ordinario termine di scadenza, vanno notificati dal 1.1.2021 al 28.2.2022. L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2022 (27.1.2022) ha chiarito che gli accertamenti e gli atti di contestazione in scadenza al 31 dicembre 2021 possono essere emessi e notificati entro il 26 marzo 2022, per effetto dell’art. 67 del DL 18/2020, che ha sospeso i termini di accertamento per il periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a causa della pandemia. Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulla conservazione.
La Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
- L’imposta sostitutiva dovuta è dell’11%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2020.
L’art 1 commi da 54 a 89 della Legge 23.12.2014 n.190 disciplina il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. regime forfettario) destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:
Ø determinazione semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi;
Ø applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF, con aliquota del 5% ovvero del 15% a seconda delle casistiche;
Ø esclusione da IVA, IRAP e ISA;
Ø esonero dalle ritenute di acconto;
Ø contributi previdenziali agevolati (per imprenditori).
Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo, ad opera dell’art. 1 comma 54 L.29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), che ha previsto a partire dal 1.01.2023:
- l’estensione del regime forfettario mediante l’incremento del limite dei ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superino una certa soglia;
Recentemente, la Circolare dell’AE del 5.12.2023 n.32/E ha fornito dei chiarimenti in cui si relazione ai requisiti per l’accesso, la permanenza e la fuoriuscita in corso d’anno dal regime agevolato.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Regime Forfettario.
Il DL n. 50 del 24.4.2017 (Manovra correttiva) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture d’acquisto. In particolare è ora disposto che, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017:
· la detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
· le fatture d’acquisto / bollette doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.1/E del 17.1.2018 chiarendo che per esercitare la detrazione deve verificarsi:
1. L’avvenuta esigibilità dell’IVA;
2. Il possesso della fattura.
Infine, l’art. 14, DL n. 119/2018, ha modificato l’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 prevedendo che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La legge di bilancio 2018 ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l’estero).
Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l’obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”).
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” ha modificato i termini di trasmissione della comunicazione, ora prevista con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile.
Pertanto, la trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale adempimento fiscale.
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
1. Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
La dichiarazione IVA 2023 periodo d’imposta 2022 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo) sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13.01.2023.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2023.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
Ø Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1 gennaio 2019.
Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di conferimento o revoca delle deleghe agli intermediari (Dottori Commercialisti) per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Come noto, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito di problemi tecnici con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. N. 20765/2021 del 22.01.2021 è stata annunciata la proroga, dal 31.1 al 8.2.2021, del termine entro il quale deve essere effettuato l'invio dei predetti dati.
Tale proroga comporta anche lo "slittamento" del termine:
· entro il quale il STS renderà disponibili i dati all'Agenzia delle entrate, ora fissato al 16.3.2021 (anzichè 9.3);
· entro il quale il singolo contribuente può manifestare l'opposizione all'utilizzo dei dati in esame per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. In particolare, l'opposizione può essere effettuata fino all'8.2.2021 per i dati aggregati tramite l'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate ovvero dal 16.2 al 15.3.2021 per ogni singola spesa tramite l'area riservata del sito Internet del STS.
Si ricorda che a partire dalle spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
L’art. 1, commi da 166 a 173 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse sino al 31 ottobre 2022, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
Ø con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del D.L. n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
Ø con riferimento alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
Ø per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1 gennaio 2023);
per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
La dichiarazione IVA 2024 periodo d’imposta 2023 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2024.
Qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative al IV trimestre 2023, occorre inviare il modello entro la fine del mese di febbraio (29.2.2024).
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo cade di sabato). Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- entro il 1 Luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 18.3.2024;
- oppure, entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno (già maggiorato dello 0,4% per ogni mese successivo al 18.3.2024). Pertanto il 30° giorno successivo all’1.7.2024 (il 30.06.2024 cade di domenica) scade il 31.7.2024;
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato), il modello ordinario della Certificazione Unica.
La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 31 marzo 2020. Se la C.U. riguarda redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 ovvero redditi di lavoro autonomo, professionale, provvigioni, il termine di presentazione ultimo coincide con quello di presentazione del modello 770, ossia il 31.10.2020.
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti in Italia sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati di tali operazioni tramite il c.d. “spesometro estero” o “esterometro”.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Tale adempimento non è richiesto in presenza di bollette doganali ovvero qualora il soggetto interessato:
- relativamente alle cessioni o alle prestazioni rese, emetta una fattura elettronica tramite il SdI con Codice destinatario “XXXXXXX”;
- relativamente agli acquisti o alle prestazioni ricevute, emetta un documento elettronico integrativo tramite il SdI, utilizzando i nuovi “Tipo documento” (TD17, TD18 e TD19).
La legge di bilancio 2021 ha previsto che dal 2022, divenendo obbligatorio far transitare i documenti dallo SdI, non sarà più necessario l’invio della comunicazione in esame.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale adempimento fiscale.
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
1. fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2022 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2022, relativo al periodo d’imposta 2021, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2022 entro il 02.05.2022.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Infine, la Legge di Bilancio 2022 ha riconfermato, a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata.
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2023, risultante dal mod. IVA 2024 potrà essere utilizzato in compensazione come di seguito specificato:
1. Fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. Superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2024 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2024, relativo al periodo d’imposta 2023, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2024 entro il 30.04.2024.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata
Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2018.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2019.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
La dichiarazione IVA 2021 periodo d’imposta 2020 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2021.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2021.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
- Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
Le novità della dichiarazione IVA 2021 periodo d’imposta 2020 riguardano principalmente:
- introduzione del nuovo rigo VA16 finalizzato all’indicazione dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza COVID-19;
- introduzione a rigo VF34 di un nuovo campo riservato alle operazioni esenti collegate con l’emergenza COVID-19 al fine di non influenzare il pro-rata;
- compilazione del quadro VQ limitata al “ripristino” del credito IVA connesso agli omessi versamenti periodici relativi al 2019 e 2018;
- introduzione del nuovo rigo VL41 al fine di gestire gli omessi versamenti periodici relativi al 2020 in presenza di un risultato a credito.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 14.1.2022 n. 11169, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2022” (CU 2022), relativi all’anno 2021, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
} trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2022, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2022);
} utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2022, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2022 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2022.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2022”.
L’articolo 1, commi 100 e seguenti, L. 197/2022 (cd. “Legge di bilancio 2023”) ha (re)introdotto la disciplina dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.
In particolare, con una formulazione normativa analoga a quella che disciplinava la precedente versione dell’agevolazione in rassegna, per le società di persone e per le società di capitali che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai propri soci beni immobili, diversi da quelli strumentali “per destinazione”, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, è prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura agevolata dell’8 per cento, da calcolare sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Per completezza, si precisa che alle stesse condizioni dell’assegnazione è agevolabile la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice.
Di seguito si esamina la disciplina dell’assegnazione agevolati ai soci.
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
La Legge di Bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n°145) conferma la proroga dell'agevolazione dell'iper-ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2019, nonché per quelli eseguiti nel 2020 (fino al 31 dicembre), a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.
Resta confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali (di cui all'allegato B della L. 232/2016) per i soggetti che fruiscono dell'iper-ammortamento, mentre non è stato riproposto il super ammortamento del 30%, per il quale è quindi possibile fruire dell'agevolazione a condizione che il bene sia consegnato entro il prossimo 30 giugno 2019 in presenza del pagamento dell'acconto di almeno il 20% e della conferma dell'ordine entro lo scorso 31 dicembre 2018.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla novità introdotte dalla citata legge di bilancio 2019 in materia di iper - ammortamento.
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
L’art 1 commi da 54 a 89 della Legge 23.12.2014 n.190 disciplina il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. regime forfettario) destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:
Ø determinazione semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi;
Ø applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF, con aliquota del 5% ovvero del 15% a seconda delle casistiche;
Ø esclusione da IVA, IRAP e ISA;
Ø esonero dalle ritenute di acconto;
Ø contributi previdenziali agevolati (per imprenditori).
Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo, ad opera dell’art. 1 comma 54 L.29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), che ha previsto a partire dal 1.01.2023:
· l’estensione del regime forfettario mediante l’incremento del limite dei ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel medesimo;
· la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superino una certa soglia;
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Regime Forfettario.
La legge di bilancio 2024 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 Giugno 2024;
- L’imposta sostitutiva dovuta è del 16%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”).
Gli elementi essenziali dell’accordo sono rappresentati:
- dalla previsione di un periodo transitorio dall’1.2.2020 al 31.12.2020, durante il quale rimangono vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell’Unione europea, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
- dall’uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea, a decorrere dall’1.1.2021.
Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta con-giuntamente dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30.6.2020.
Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.1.2020 n. 19 ha escluso l’applicazione delle norme contenute nel DL 25.3.2019 n. 22 (conv. L. 20.5.2019 n. 41), che in determinati casi potevano prolungare ai 18 mesi successivi l’applicazione delle disposizioni fiscali di natura comunitaria dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, in quanto presupponevano un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2020, risultante dal mod. IVA 2021 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
- fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
- superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2021 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2021, relativo al 2020 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.2.2021 entro il 30.4.2021.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Entro il prossimo 16 marzo 2022 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2022 ed è pari a:
ü € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
ü € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
La L. 197/2022 ha introdotto diverse definizioni delle pendenze tributarie, tra cui la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.
In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. del 15.1.2024 n. 8253, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2024” (CU 2024), relativi all’anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024 (il 16 cade di sabato), utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2024);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 18.3.2024 (il 16 cade di sabato), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2024 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2024 (31.10).
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2024”.
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Entro il prossimo 31 marzo 2020 i soggetti che hanno corrisposto nel 2019 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.20.
Tra le principali novità recepite dal nuovo modello rientra l’equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
1. Fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. Superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2023 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2023, relativo al periodo d’imposta 2022, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2023 entro il 02.05.2023 (il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo).
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Infine, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata.
La legge di bilancio 2024 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società quotate e non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2024 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento è del 16%, sia per le partecipazioni qualificate e sia per quelle non qualificate.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio.
L’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.
L’introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una maggiore capacità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Il legislatore ha previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:
• dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;
• dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attuazione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.
Il DM 24.12.2019 ha ampliato le ipotesi al ricorre delle quali è previsto l’esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre con il Provvedimento del 30.12.2019 si concentra sulle cessioni di benzina e gasolio.
L’agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.6 del 10 febbraio 2020, ha fornito delucidazioni in merito all’applicazione delle sanzioni qualora, durante il primo semestre di vigenza di tali obblighi, siano stati adottate forme differenti di documentazione dei corrispettivi.
In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Recentemente, l'art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73, c.d. DL "Sostegni-bis" (conv. L. 23.7.2021 n. 106), in vigore dal 26.5.2021, ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72 in materia di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA.
L'elemento di principale novità derivante dalla riformulazione dell'art. 26 richiamato consiste nell'anticipazione dei termini per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA non pagata dal rispettivo cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale, senza quindi dovere attendere - come imponeva la disciplina previgente - la conclusione della procedura ed il riscontro della sua "infruttuosità".
Di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Sostegni-bis.
La dichiarazione IVA 2019 periodo d’imposta 2018 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2019 n. 10659.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2019.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- Entro il 1 luglio (il 30 giugno cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
- Entro 30 giorni successivi al 1 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 1 luglio.
Le novità della dichiarazione IVA 2019 periodo d’imposta 2018 riguardano principalmente:
- La modalità di compilazione del rigo VL33, che accoglie l’importo complessivo risultante a credito del contribuente e tiene conto esclusivamente dei versamenti effettuati (VL30 campo3);
- Il gruppo IVA e la procedura di liquidazione IVA di Gruppo relativamente alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017, con decorrenza dal 1.1.2019.
- La nuova casella 3 del rigo VO34 che va barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l’applicazione del regime dei “minimi”, revocano la scelta effettuata e accedono dal 2018 al regime forfettario di cui alla L.190/2014.
La Legge di Bilancio 2020 dispone di una nuova edizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, mediante la riproposizione riveduta e corretta della disciplina originaria di cui alla L. 342/2000; i beni rivalutabili devono essere risultanti dal bilancio dell’esercizio che era in corso al 31 dicembre 2018, e la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, per cui di norma nel bilancio 2019.
La rivalutazione, va effettuata a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva ed ha effetti sia civilistici che fiscali e deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.
La legge precisa inoltre che la rivalutazione deve riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.
Rispetto ai precedenti provvedimenti, per le rivalutazioni che verranno eseguite nel bilancio 2019, le aliquote dell’imposta sostitutiva sono ridotte in modo significativo scendendo al:
Þ 12%, per i beni ammortizzabili;
Þ 10% per i beni non ammortizzabili;
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva (che si aggiunge, naturalmente, a quella dovuta per la rivalutazione) pari al 10%. La legge 160/2019 ha previsto per la prima volta la rateazione del versamento dell’imposta sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2021 n. 13088, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2021” (CU 2021), relativi all’anno 2020, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 5.2.2021) e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2021);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2021, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2021 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2021.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2021”.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.1.2023 n. 14392, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2023” (CU 2023), relativi all’anno 2022, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
} trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2023);
} utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2023, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Le Certificazioni Uniche 2023 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2023”.
Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2024 ed è pari a:
ü € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
ü € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfettaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2019 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro l’ 1.07.19 (il 30 giugno cade di domenica);
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate è dell’11% e per le partecipazioni non qualificate il 10%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2019.
La Legge di Bilancio 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’ambiente, ha introdotto a partire da luglio 2020, l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) c.d. Plastic Tax, che si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
L’entrata in vigore - che la legge di Bilancio 2021 fissa ora al 1° luglio 2021 - era stata già oggetto di un precedente slittamento in seguito al decreto Rilancio, che ne aveva differito l’adozione al 1° gennaio 2021, in luogo dell’originario termine fissato al 1° luglio 2020.
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 in materia di plastic tax riguardano non solo la proroga dei termini di entrata in vigore ma anche una vera e propria rimodulazione della disciplina, che prevede una modifica al ribasso del regime sanzionatorio, l’introduzione delle preforme nei semilavorati, l’inclusione dei committenti tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta , la responsabilità solidale del rappresentante legale di soggetti non residenti, l’elevazione dell’importo minimo per eseguire il pagamento e l’estensione dei poteri di verifica e controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Correlata con la Plastic Tax è stato previsto un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico dei produttori di materie plastiche.
Qui di seguito si fornisce una sintesi della nuova imposta e del credito d’imposta relativo all’adeguamento tecnologico.
Entro il prossimo 16 marzo 2022 i soggetti che hanno corrisposto nel 2021 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2022”.
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
1. Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) i soggetti che hanno corrisposto nel 2023 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2024”.
La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro l’1.7.2019(il 30 giugno cade di domenica);
- L’imposta sostitutiva dovuta è del 10%
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2019.
Entro il prossimo 16 marzo 2020 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2020 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
- La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021;
- L’imposta sostitutiva dovuta è dell’11%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2021.
Entro il prossimo 16 marzo 2023 i soggetti che hanno corrisposto nel 2022 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2023”.
L'art. 29, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022;
¯ L’imposta sostitutiva dovuta è del 14%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
Come noto, nel 2017 il Legislatore ha modificato la percentuale di tassazione degli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate a seguito della riduzione dell’IRES al 24%.
La legge di Bilancio 2018 ha esteso l’applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi da partecipazioni qualificate, analogamente a quanto già previsto per quelli da partecipazioni non qualificate.
Analoga modifica è stata introdotta ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Inoltre, è ora prevista la possibilità di compensare le plus /minusvalenze derivanti dalle predette 2 tipologie di partecipazioni.
Tali novità sono applicabili:
- Ai dividendi percepiti dall’1.1.2018. Tuttavia, per le distribuzioni di utili prodotti fino al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le disposizioni previgenti, con conseguente tassazione parziale (40%, 49,72%, 58,14%);
- Ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019.
La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2021 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate e non è dell’11%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2021.
L'art. 29, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2022 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate e non è del 14%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
Entro il prossimo 16 marzo 2023 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2023 ed è pari a:
ü € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
ü € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
I contribuenti che nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo definito “planfond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti).
A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendendo effettuare.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura.
Il nuovo comma 1 dell'articolo 9 del Dl 119/201 convertito dalla legge n 136/2018, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse tino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo,la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.
La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5- quater del decreto legge n. 167 del 1990);
- per I'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame).
Entro il prossimo 16 marzo 2021 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2021 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2019, il modello ordinario della Certificazione Unica.
La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 1° aprile 2019( il 31 marzo cade di domenica) .Se la C.U. riguarda redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 ovvero redditi di lavoro autonomo, professionale, provvigioni, il termine di presentazione ultimo coincide con quello di presentazione del modello 770, ossia il 31.10.2019.
L’art. 4 del D.Lgs. 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.
La norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera.
Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:
- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro annui);
- sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
Entro il prossimo 16 marzo 2021 i soggetti che hanno corrisposto nel 2020 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2021”.
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 14 marzo 2023 e le relative istruzioni utilizzabile dal primo trimestre dell’anno d’imposta 2023. Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2024 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 aprile 2024.
Il trattamento sanzionatorio delle operazioni IVA soggette al regime di inversione contabile (o reverse charge) ha subito una profonda modifica in occasione della generale riforma delle sanzioni amministrative tributarie, recata dal D.lgs. n. 158 del 2015, che è intervenuta modificando il comma 9-bis dell’art. 6 del D.lgs. n. 471 del 1997 e introducendo i nuovi commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, in cui sono individuate diverse sanzioni applicabili alle operazioni che ricadono nel meccanismo di inversione contabile, a seconda della tipologia di violazione commessa. In particolare:
a) Il comma 9-bis disciplina l’ipotesi in cui il cessionario/committente non esegua gli adempimenti relativi al regime IVA di inversione contabile ovvero non provveda a regolarizzare mediante autofatturazione l’omissione realizzata dal cedente/prestatore, prevedendo diverse sanzioni a seconda della tipologia e della gravità della violazione commessa;
b) I commi 9-bis.1 e 9-bis.2 riguardano le due ipotesi speculari di erroneo assolvimento dell’IVA rispettivamente da parte del cedente/prestatore – nonostante l’operazione rientri tra quelle soggette al regime IVA di inversione contabile – e da parte del cessionario/committente – nonostante l’operazione non rientri tra quelle soggette al regime IVA di inversione contabile;
c) Il comma 9-bis.3, infine, disciplina le ipotesi di erronea applicazione del regime IVA di inversione contabile in relazione ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta.
Di seguito si riepilogano le diverse fattispecie
Entro il prossimo 18 marzo 2019(il 16 marzo cade di sabato) le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2019 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
In relazione al solo anno 2020, a norma dell’art. 157, co, 1 D.L. n. 34/2020, gli atti in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020, pur dovendo essere emessi entro l’ordinario termine di scadenza, vanno notificati dal 1.1.2021 al 311.12.2021.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.
In attuazione dell’art. 17 della Legge 9.8.2023 n.111, il Titolo II del D.lgs. 13/2024, in materia di procedimento accertativo, disciplina il nuovo concordato preventivo biennale dedicato ai contribuenti di minori dimensioni.
Attraverso tale istituto, il Legislatore punta alla semplificazione degli adempimenti fiscali e all’emersione spontanea in materia imponibile attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
In linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e previdenziali.
Inoltre, il concordato è incentivato dalla possibilità di annullare il carico tributario sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato, dall’esclusione dagli accertamenti ex. art. 39 del DPR 29.9.73 n.600 e dal fatto che, per espressa previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.
Di seguito si analizzano gli aspetti più salienti della disciplina in esame.
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4.7.2017 n. 124040 è stato approvato il nuovo modello IVA TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
L'aggiornamento del modello si è reso necessario a fronte delle modifiche introdotte dall'art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96). Si precisa che:
- Il nuovo modello deve essere utilizzato già a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale relative al secondo trimestre 2017;
- Il limite dei 5.000 euro annui, come chiarito dalle istruzioni al modello, comprende l'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta;
- È stata modifica la suddivisione in sezioni del quadro TD del modello, al fine di riferire l'apposizione del visto di conformità e la sottoscrizione degli organi di controllo anche all'utilizzo del credito IVA in compensazione.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2018 dovrà essere inviato telematicamente entro il 30 Aprile 2018.
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- all’articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- all’articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- all'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- i debitori non soggetti a tali procedure.
Il Decreto Internazionalizzazione ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
- ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
L'art. 1 co. 153 della L. 197/2022 ha introdotto una misura finalizzata alla definizione agevolata degli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/72, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni.
I contribuenti che aderiscono alla definizione ottengono la riduzione delle sanzioni, ordinariamente del 30%, al 3%, mentre nelle situazioni ordinarie, ricevuto l'avviso bonario, il contribuente che intenda definirlo usufruisce della riduzione delle sanzioni a 1/3 (pari al 10%) se il pagamento avviene nei 30 giorni, ai sensi del DLgs. 462/97.
Resta fermo che vanno pagate la totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi, nel rispetto del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, come previsto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 462/97.
La riduzione delle sanzioni si riferisce alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) o recapitate successivamente alla medesima data, ovvero alle rateizzazioni in corso al 1 gennaio 2023.
Di seguito si riporta la disciplina per la definizione degli avvisi bonari.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2024, da presentare nell’anno 2024 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2023.
Recentemente, l’art. 11 comma 1 del D.lgs. 8 Gennaio 2024 n.1 ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine di presentazione telematica dei Modelli Redditi e Irap dal 30 novembre al 30 settembre. Tuttavia, il nuovo termine è stato derogato dall’art. 38 del D.lgs. 12 Febbraio 2024 n.13 ed in particolare per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli dichiarativi è stato differito dal 30 settembre al 15 ottobre per i contribuenti “solari”. Pertanto, il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 15.10.2024.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2024 ovvero entro il 30 luglio 2023, mentre per coloro che hanno deciso di applicare per il periodo d’imposta 2023 il nuovo istituto del concordato preventivo fiscale, possono provvedere al versamento delle imposte entro il 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione.
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.
Le aliquote INPS della gestione della separata sono le percentuali fissate dall'INPS, di concerto con il Governo, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori a progetto, i parasubordinati, i venditori porta a porta, a domicilio, i dottorati, amministratori ecc devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata.
Alle aliquote, va aggiunto un ulteriore 0,72%, (articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale.
Dall’anno 2018, l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95) e non pensionati aumenta nuovamente di un punto percentuale.
Non si registrano invece variazioni con riguardo all’aliquota prevista per:
1. I professionisti “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati;
2. gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.
Entro il prossimo 1° aprile 2019 (il 31 marzo 2019 cade di domenica) i soggetti che hanno corrisposto nel 2018 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.19.
Tra le principali novità recepite dal nuovo modello rientra l’equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.
Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto" era stata (ri)proposta una "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Tuttavia nella conversione in legge del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”) è stata integrata la disciplina originaria suddetta, estendendo la possibilità di applicazione della norma anche nei bilanci in corso di formazione al 2021, senza però la possibilità di esercitare l’opzione per il riconoscimento fiscale dei plusvalori emersi tramite l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 3%.
Pertanto, in sede di chiusura dei bilanci 2021, la nuova norma consente alle società di rivalutare il valore dei beni in deroga ai criteri di valutazione indicati nell’articolo 2426 del codice civile, precludendo comunque la possibilità che la stessa rivalutazione possa avere, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, riconoscimento anche ai fini fiscali e limitando il perimetro della rivalutazione ai beni che non sono stati già oggetto di rivalutazione nei bilanci già chiusi nel 2020.
Si ripercorrono le regole civilistico-contabili della rivalutazione per i bilanci 2021.
Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una “flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:
- individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
- individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
La legge 28 dicembre 2015 n. 208, (Legge di bilancio 2016) ha introdotto nel nostro ordinamento della nuova figura giuridica della società benefit, che abbina lo scopo di lucro/mutualità all'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale opera.
Tali società si caratterizzano se, nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Il decreto Rilancio per incentivare la costituzione o la trasformazione di una società in società benefit ha previsto un credito d'imposta nella misura del 50% dei relativi costi di costituzione o trasformazione sostenuti dal 18 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Inoltre, la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha esteso fino al primo semestre del 2021 il riconoscimento di tale credito d’imposta e ha previsto che il credito d’imposta possa essere utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021, in luogo di prevederne l’uso per il solo anno 2021.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza le società benefit.
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. .
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono confermati:
- il termine di versamento fissato l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo / terzo / quarto trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2) e l'ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30.9);
- la possibilità di differire il versamento al termine previsto per il secondo / terzo trimestre se l'imposta dovuta per il primo / secondo trimestre è pari o inferiore a € 5.000.
Si evidenzia che è comunque opportuno verificare con cadenza trimestrale l'Elenco B predisposto dall'Agenzia delle Entrate, per apportare le eventuali modifiche (entro il prossimo 30.4 per il primo trimestre), in modo che sia determinata correttamente l'imposta di bollo dovuta.
Con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 il Governo è intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono essere svolte le attività economiche. Sul tema è stato successivamente emanato, in applicazione del medesimo D.P.C.M., il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 25 marzo 2020 (già pubblicato sul sito istituzionale del Ministero) che, dopo un confronto con le parti sociali, ridefinisce le attività consentite, introducendo alcune specificazioni.
In relazione a tale regolamentazione sono stati pubblicati numerosi chiarimenti sul sito del Governo in risposta alle domande più frequenti (FAQ); si tratta di chiarimenti che vengono continuamente aggiornati a seguito degli ulteriori provvedimenti emanati, per cui periodicamente occorre verificarne il contenuto.
Di seguito si aggiorna la disciplina delle attività sospese sulla base del più recente Decreto del Mise e si riportano i principali chiarimenti oggi disponibili.
Il Cinque per Mille rappresenta la quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i singoli contribuenti possono destinare a tutti quegli enti che svolgono attività socialmente rilevanti.
Per ottenere il beneficio del 5‰ dell’IRPEF è stato “stabilizzato” ed è stato semplificato l’iter a carico degli enti interessati a rientrare tra i possibili beneficiari dello stesso.
In particolare è stato istituito un elenco “permanente” con conseguente eliminazione della necessità di presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione alla ripartizione del 5‰.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei possibili beneficiari per il 2018 e rammentato le modalità con le quali comunicare eventuali modifiche o la revoca dell’iscrizione.
Soltanto i soggetti non risultanti in tale elenco sono tenuti a:
- presentare l’istanza di iscrizione entro il 7.5.2018, tramite l’apposito software;
- inviare entro il 2.7.2018 la dichiarazione sostitutiva per l’attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti, tramite raccomandata A/R ovvero PEC.
Per effetto dell’art. 6 del DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”), entrato in vigore il 24.10.2018 e convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate.
Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 24.10.2018. Inoltre, la lite deve ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.
Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda entro il 31.5.2019.
Di seguito si analizza la disciplina degli art. 6 del DL 119/2018, alla luce del relativo provvedimento attuativo.
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 31 marzo 2022 e le relative istruzioni. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2022.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2022 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 2 maggio 2022.
La legge di bilancio 2023 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023;
¯ L’imposta sostitutiva dovuta è del 16%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 17.06.2024 (il 16.6 cade di domenica) scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2024.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state definite le misure di semplificazione, applicabili a partire dal 2018, relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT.
Le novità riguardano principalmente l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.
La Legge di Bilancio 2019 dispone di una nuova edizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, mediante la riproposizione riveduta e corretta della disciplina originaria di cui alla L. 342/2000; i beni rivalutabili devono essere risultanti dal bilancio dell’esercizio che era in corso al 31 dicembre 2017, e la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, per cui di norma nel bilancio 2018;La rivalutazione, va effettuata a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva ed ha effetti sia civilistici che fiscali.
Il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto, come nella rivalutazione disciplinata dalla L. 208/2015 con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del:
· del 16% per i beni ammortizzabili
· del 12% per i beni non ammortizzabili,
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva (che si aggiunge, naturalmente, a quella dovuta per la rivalutazione) pari al 10%.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è anch’esso differito: in termini generali, infatti, il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24;
- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata Sezione “Fatture e corrispettivi” del proprio sito Internet;
Il D.L. n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020, all’art. 17 è intervenuto in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in particolare:
- l’art. 17, comma 1, D.L. n. 124/2019, ha modificato il terzo periodo dell’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, in merito al regime sanzionatorio in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo;
- l’art. 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019, ha introdotto la possibilità (al verificarsi di determinate fattispecie) di procedere al versamento dell’imposta di bollo con cadenza semestrale anziché trimestrale
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
La legge di bilancio 2023 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento è del 16%, sia per le partecipazioni qualificate e sia per quelle non qualificate.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.
Come noto, l’art. 6, DL 22.10.2016 n. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, prevedendo l’estinzione del debito senza corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora. In tal caso, il contribuente avrebbe dovuto presentare la relativa domanda entro il 21.4.2017.
Recentemente, l’art. 1, commi da 4 a 10-quater, DL 16.10.2017 n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, previa domanda da presentare entro il 15.5.2018 ha disposto:
- La (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
- Per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata;
- Per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017;
- L’estensione dell’ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017 (c.d. rottamazione-bis).
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura relativa alla c.d. “rottamazione- bis”
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 14 marzo 2023 e le relative istruzioni. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2023.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2023 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 2 maggio 2023 (il 30 cade di sabato e il 1° maggio è festivo).
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2023, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2024 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023 Prot. n. 68514/2024.
La dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) va inviata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 38, comma 1, del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13).
Quindi, ad esempio, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche effettuate.
La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre dove la scadenza è prorogata di 16 giorni).
La prossima Comunicazione da inviare, relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il prossimo 31 maggio 2018.
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il “plafond”, ossia l’importo limite disponibile per l’esportatore abituale al fine di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA.
Con l’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l’esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori. Tuttavia, nonostante la decorrenza di tali disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, solo in data 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato, finalmente, l’atteso provvedimento direttoriale n. 96911/2020 con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell’articolo 12-septies, D.L. 34/2019.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e dal citato Provvedimento direttoriale n. 96911/2020.
L’Agenzia delle Entrate con proprio Provvedimento del 31/01/2018 n.2844 ha approvato il nuovo Modello Redditi 2018 - Persone Fisiche e le relative istruzioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2017 che deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2018.
I versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione, devono essere effettuati, entro il 2 luglio 2018 (30 giugno 2018 cade di sabato) senza maggiorazione di interessi.
Inoltre, è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine ovvero il 20 agosto 2018 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Lo slittamento al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, invece che al 31 luglio 2018 è dovuto in quanto, quest’anno il 30 giugno termine ordinario cade di sabato e il termine per il versamento delle imposte slitta al 2 luglio, di conseguenza il trentesimo giorno successivo al 2 luglio verrebbe a cadere il giorno 1 agosto. In tal caso si usufruisce della proroga di ferragosto e dello slittamento al 20 agosto 2018.
I contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo definito “planfond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).
A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendono effettuare.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura.
Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2024 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2023. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 1.07.2024 (il 30 giugno cade di domenica) o il 31.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2017 (modello REDDITI SP 2018), senza incorrere in sanzioni entro il 31 ottobre 2018 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 30 gennaio 2018, n. 24821, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2018, relativo ai redditi prodotti nel 2017.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2017 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2022, da presentare nell’anno 2022 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2021.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2022.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 cade di sabato e, per effetto della proroga di ferragosto, il termine slitterebbe al 20 agosto 2022; tuttavia, il 20 agosto 2022 cade di sabato e, pertanto, il termine utile per il versamento è il 22 agosto 2022). I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2021 e prima rata di acconto per il 2022) nel periodo dal 1° luglio al 22 agosto 2022 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura.
A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, distinguendo l’obbligo di emissione della fattura integrativa, dalla facoltà di emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Qui di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione sia in diminuzione (c.d. Nota Credito) che in aumento (c.d. Nota Debito), anche alla luce delle novità introdotte dal DL. 50/2017 in materia di detrazione dell’IVA.
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
· il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24;
· l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata Sezione “Fatture e corrispettivi” del proprio sito Internet;
Il D.L. n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020, all’art. 17 è intervenuto in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in particolare:
- l’art. 17, comma 1, D.L. n. 124/2019, ha modificato il terzo periodo dell’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, in merito al regime sanzionatorio in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo;
- l’art. 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019, ha introdotto la possibilità (al verificarsi di determinate fattispecie) di procedere al versamento dell’imposta di bollo con cadenza semestrale anziché trimestrale.
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- Articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- Articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- Articolo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- I debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- I debitori non soggetti a tali procedure.
Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
- Ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- A tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
L’art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il DM 11.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 20.1.2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.
La “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19” deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2022, al fine di attestare, successivamente all'erogazione dei vari aiuti, il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. Pertanto, è stato pubblicato il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che ha modificato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
Il DL n. 73/2022, ha previsto le seguenti misure di semplificazione per il pagamento dell'imposta di bollo che può essere effettuato:
· per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore a € 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite era di € 250);
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore complessivamente a € 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite era di € 250).
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Merita evidenziare che la Commissione Esperti ha recentemente validato specifici “correttivi straordinari”, applicabili agli indicatori elementari di affidabilità e agli indicatori elementari di anomalia.
Inoltre, a seguito dell’aumento delle soglie introdotte dal c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari” connesse all’esonero dal visto di conformità per la compensazione / rimborso del credito IVA e per la compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP, l’Agenzia ha differenziato 2 fattispecie con una graduazione del beneficio. Preme rammentare che:
- al fine di poter accedere ai benefici premiali il contribuente deve raggiungere un punteggio di affidabilità almeno pari a 8;
- il raggiungimento di un punteggio da 9 a 10 consente di accedere a tutti i benefici premiali.
I soggetti interessati da una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA non possono accedere al regime premiale, ancorché in alcuni casi sia necessario compilare il mod. ISA.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2019.
Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2020.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Quindi entro il 27 dicembre di ciascun anno occorre monitorare il debito risultante dalla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
Il reverse charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione.
L’applicazione del reverse charge nell’ambito delle (specifiche) operazioni interne, come previsto dalla Direttiva UE, ha carattere temporaneo. In particolare al 31.12.2018 scadeva l’operatività del meccanismo in esame applicabile alle cessioni di:
- telefoni cellulari;
- console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato;
- quote di emissione di gas a effetto serra;
- gas / energia elettrica a un soggetto passivo – rivenditore.
In sede di conversione del D.L. 119/2018 è stato recepito il differimento al 30 giugno 2022, di cui alla Direttiva 2018/1695/CE, dell’applicazione del meccanismo del reverse charge alle operazioni suddette.
Qui di seguito si riepiloga la disciplina del reverse charge di cui all’art. 17 DPR 633/1972.
L'aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.
L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES".
Detta deduzione, spettante anche ai soggetti IRPEF, va determinata nell’ambito del modello REDDITI 2020 per l’esercizio 2019.
Di seguito le caratteristiche dell’agevolazione, con evidenziazione delle novità di quest’anno.
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 22 marzo 2021 e le relative istruzioni. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2021.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2021 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 aprile 2021.
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2022 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2022.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
L’art. 1 commi da 186 a 202 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane.
Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 1° gennaio 2023. Inoltre, la lite deve ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.
Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 1.2.2023 prot. n. 30294, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda. Il termine per l’invio della domanda, prima fissato al 30.6.2023, è stato prorogato al 30.9.2023 a seguito dell’emanazione del D.L. 30.3.2023 n. 34, c.d. “Decreto Bollette”, entrato in vigore il 31.3.2023.
Di seguito si analizza la disciplina dell’art. 1 commi da 186 a 205, L 197/2022, alla luce del relativo provvedimento attuativo e delle modifiche normative intervenute successivamente.
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2023 (modello REDDITI SP 2024), senza incorrere in sanzioni entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 38, comma 1, del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13). Quindi i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024.
Con il Provvedimento del 28 Febbraio 2024, Prot. n. 68706/2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2024, relativo ai redditi prodotti nel 2023.
L’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale” ha prorogato dal 30.6 al 31.7.2024 senza maggiorazione alcuna, il termine di versamento del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché del saldo Iva 2023, per i soggetti Isa, ossia per le partite Iva con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, compresi i contribuenti forfetari e minimi, nonché i soci, associati, collaboratori di società, associazioni o imprese soggette agli Isa.
Il prossimo 18.6.2018 (il 16.6.2018 cade di sabato) scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2018.
In particolare si rammenta che per il 2018:
- La Legge di Bilancio 2018 ha confermato il blocco degli aumenti del carico impositivo rispetto al 2015 (ferme restando le specifiche esclusioni, quale quella prevista per i Comuni in dissesto finanziario nonché per quelli istituiti a seguito di fusione);
- Il MEF ha aggiornato con apposito Decreto i coefficienti utilizzabili per calcolare il c.d. “valore contabile” degli immobili accatastati / accatastabili categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Di seguito vengono descritte le principali modalità per il calcolo dell’imposta comunale dovuta sugli immobili.
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il nuovo modello da utilizzare nel 2020 e le relative istruzioni, che vanno così a sostituire quello approvato con provvedimento del 19 marzo 2019. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2020.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2020 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020 (invece della scadenza ordinaria del 30 aprile), in quanto l’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2021, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2022 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022 Prot. n. 30745/2022 ed aggiornato con Provvedimento del 22 aprile 2022, per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2021.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il SUPERBONUS è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute in relazione a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Recentemente, con la conversione in Legge del c.d. “Decreto blocca crediti” (DL 11/2023) sono state apportate rilevanti modifiche alla normativa della detrazione del 110% (che in alcuni casi nel 2023 può risultare ridotta al 90%) e dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di risparmio energetico “agevolati”.
In particolari si evidenzia:
· il differimento dal 31.3 al 30.9.2023 del termine per il sostenimento delle spese relative agli interventi effettuati sulle c.d. “villette” per le quali spetta la detrazione del 110%;
· la possibilità, per le cessioni del credito ad una banca / intermediario finanziario / assicurazione, di regolarizzare entro il 30.11.2023, tramite la c.d. “remissione in bonis”, le Comunicazioni non inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023, anche nel caso in cui entro tale data non risulti stipulato l’accordo di cessione del credito tra le parti;
· la facoltà di ripartire la detrazione del 110% spettante per spese sostenute nel 2022 in 10 rate annuali (anziché 4), “differendo” di un anno la fruizione della prima rata (mod. 730 / REDDITI 2024).
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Super bonus.
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2023 è fissato al primo luglio 2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica.
La TASI è un tributo per i servizi indivisibili dovuta da chi detiene a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.
Entro il prossimo 18.6.2018 va effettuato il versamento dell’acconto TASI 2018.
Di seguito vengono descritte le principali modalità per il calcolo della TASI 2018.
Il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, ha introdotto importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli, prevedendo la riapertura dei termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nell’intervallo temporale dall’1.1.2000 al 31.12.2017 (cd. Rottamazione ter).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiornato il mod. DA-2018 e DA-2018-D, da presentare entro il 30.4.2019 da parte dei soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’estensione della “rottamazione-ter”, ad opera del Decreto c.d. “Semplificazioni”, ai soggetti che hanno aderito alla “rottamazione-bis” e che non hanno effettuato entro il 7.12.2018 il versamento delle rate scadute.
Tali soggetti, al fine di rientrare nella definizione agevolata devono presentare il citato modello. Diversamente, coloro che hanno provveduto al versamento entro il 7.12.2018 sono automaticamente ammessi.
Di seguito si analizza la disciplina della c.d. “rottamazione ter”.
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018. Tali strumenti:
· Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
· Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2023, da presentare nell’anno 2023 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2022.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2023.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica e, pertanto, il termine utile per il versamento è il 31 luglio 2023) devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
A decorrere dall’1.7.2018, è soppresso l’utilizzo della scheda carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica.
Contestualmente il Legislatore ha previsto che ai fini della detrazione dell’IVA / deducibilità del costo gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
È necessario pertanto utilizzare specifici mezzi di pagamento:
- assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
- addebito diretto;
- bonifico bancario / postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19.3.2019 n. 64421 è stato approvato il nuovo modello IVA TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. La nuova versione andrà utilizzata a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2019.
L'aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di recepire due importanti novità: includere tra i soggetti passivi anche il Gruppo IVA e far beneficiare degli effetti premiali previsti dall’Agenzia delle Entrate i contribuenti con elevato livello di affidabilità derivante dall’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2019 dovrà essere inviato telematicamente entro il 30 Aprile 2019.
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del Coronavirus, l'art. 64 del DL 17.3.2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”) ha previsto un credito d'imposta sulle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020.
L'art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 18 (Decreto “Liquidità”) è successivamente intervenuto sulla materia, estendendo l'ambito applicativo di tale credito d'imposta anche con riferimento all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2018 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA è ridotto nella misura del 50% in applicazione dell’art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.
In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Pertanto, considerate le “nuove” scadenze, il versamento deve essere effettuato entro il 2.7.2018 (in quanto il 30.6 cade di sabato) ovvero il 20.8.2018 con la maggiorazione dello 0,40%.
Con il Provvedimento del 30.1.2019 n. 23596 dell’Agenzia dell’Entrate, è stato approvato il Mod. REDDITI 2019 delle persone fisiche con le relative istruzioni, utilizzabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2018.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.09.2019.
I versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione, devono essere effettuati, entro il 1 luglio 2019 (30 giugno 2019 cade di domenica) senza maggiorazione di interessi.
Inoltre, è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine ovvero il 31 luglio 2019 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.
Oltre a ciò, si applica dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione di molti adempimenti fiscali, in particolare relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto.
La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Di seguito si esaminano i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2017 è fissato al 2 luglio 2018 ( il 30 giugno cade di sabato).
Si precisa che la dichiarazione IMU è valevole anche ai fini della TASI. Con l’art. 1, comma 687 della Legge n. 147/2013, infatti, il legislatore stabilisce che ai fini dell’obbligo dichiarativo TASI occorre far riferimento alle regole IMU.
Dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata del proprio sito Internet;
- il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.
In attuazione di quanto sopra con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata della Sezione “Fatture e corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23.4.2019 ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24.
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2023 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2023.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 - 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.
Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
Per rendere operativo il concordato preventivo sono stati pubblicati il DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e il DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario), con i quali sono stati definiti i meccanismi di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia delle Entrate e gli eventi eccezionali che possono determinare, al ricorrere di alcune condizioni, la cessazione del concordato o la riduzione degli ammontari proposti.
Inoltre, con la pubblicazione del DLgs. 5.8.2024 n. 108 sono state apportate modifiche alla disciplina del concordato per quanto concerne soprattutto le cause di esclusione, la determinazione del reddito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2018, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi sul Modello REDDITI 2019 approvato e aggiornato dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019 n.23599 per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2018.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2021 (modello REDDITI SP 2022), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2022 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 31 gennaio 2022, Prot. n. 30742/2022 ed aggiornato con Provvedimento del 22 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2022, relativo ai redditi prodotti nel 2021.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2021 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
Il 3.9.2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione:
• della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR);
• del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Questo comporta che, ai sensi dell’art. 13-ter co. 15 del DL 145/2023, le norme recate dal medesimo articolo (relative al Codice Identificativo Nazionale e agli obblighi di sicurezza degli impianti, per le strutture ricettive e le locazioni) si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3.9.2024, quindi dal 2.11.2024.
Si ricorda che l’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:
• unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
• unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017;
• strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Tali disposizioni diventeranno operative dal 2.11.2024 e, con esse, anche le sanzioni ivi previste. La presente Circolare riepiloga gli obblighi che decorreranno dal 2.11.2024.
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2017, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi sul Modello REDDITI 2018 approvato e aggiornato dal recente Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2018 per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2017.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2021, da presentare nell’anno 2021 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2020.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2021.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2020 e prima rata di acconto per il 2021) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2021 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Dal prossimo 1° luglio 2022 è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica. La novità in esame prevede l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro.
Per tutti gli altri, ovvero le micro-partite Iva che non raggiungono la predetta soglia, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.
Gli studi di settore rappresentano:
- Uno strumento di ricostruzione dei ricavi e/o compensi derivanti da attività d’impresa e di arti e professioni;
- Un metodo di accertamento analitico-induttivo dei ricavi e compensi.
Per il periodo d’imposta 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli degli studi di settore e le relative istruzioni, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con modello REDDITI 2018.
Si tratta dell’ultimo anno in cui verranno applicati, poiché saranno sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).
In previsione di quanto suddetto, di seguito, si fornisce una sintesi della disciplina relativa agli studi di settore, nonché delle relative novità, i cui dati dovranno essere indicati nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da allegare alla dichiarazione dei redditi.
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.
Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
· verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
· esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 126200/2019 del 10.05.2019 sono stati finalmente aggiunti gli ulteriori tasselli necessari per “completare” la nuova disciplina in materia di Isa, sebbene il lavoro non sia ancora finito, mancando all’appello il software per l’elaborazione dei dati, grazie al quale gli Isa potranno trovare concreta applicazione.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2022, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2023 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023 Prot. n. 55564/2023.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Comunicato n. 98, comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
· Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
· Entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione degli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie. Sono state oggetto di modifica anche alcune sanzioni penali e sono state introdotte forme di raccordo tra il procedimento tributario e il processo penale.
Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, vengono riviste le riduzioni delle sanzioni applicabili e viene ammessa la possibilità, sia pure a certe condizioni, di applicare il cumulo giuridico. Inoltre, le somme oggetto di definizione al terzo delle sanzioni potranno essere pagate a rate.
A decorrere dall’1.7.2018, è soppresso l’utilizzo della scheda carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica.
Il DL 28.6.2018 n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2018 n. 148, ha prorogato all’1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.
Resta fermo, invece, il termine dell’1.7.2018 per l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali.
La proroga non modifica il termine di entrata in vigore delle disposizioni normative introdotte dall’art. 1 co. 922 e 923 della L. 205/2017, secondo cui a decorrere dall’1.7.2018, ai fini della detrazione dell’IVA / deducibilità del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
Il prossimo 17.6.2019 (il 16.6.2019 cade di domenica) scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2019.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2020, da presentare nell’anno 2020 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2019.
Il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.11.2020.
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2021 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2021.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto e le esenzioni previste a causa della pandemia da COVID 19 in atto.
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In ultimo con l’Ordinanza numero 3099 del 09 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha confermato che non vi è l’assoggettamento ad IRAP anche se il professionista si avvale di una struttura organizzativa che fa capo allo stesso solo ai fini operativi e non anche sotto il profilo organizzativo.
Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato), le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2024.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
L’art. 4 del D.Lgs. 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.
Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l’iter di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.
Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
L’istituto del Gruppo IVA, introdotto nell’ordinamento nazionale con la legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 24 ss. della L. 11.12.2016 n. 232), consente a una pluralità di soggetti passivi IVA, nel rispetto di determinate condizioni e previo esercizio di una specifica opzione, di operare come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta. Ciò comporta, fra l’altro, che le operazioni infragruppo non sono soggette ad IVA.
La TASI è un tributo per i servizi indivisibili dovuta da chi detiene a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.
Entro il prossimo 17.6.2019 (il 16.6.2019 cade di domenica) va effettuato il versamento dell’acconto TASI 2019.
Di seguito vengono descritte le principali modalità per il calcolo della TASI 2019.
A causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), in corso di conversione in legge, prevede ulteriori disposizioni di sospensione e proroga dei versamenti e degli adempimenti fiscali.
In particolare:
- viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, oppure in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;
- vengono rinviati alcuni termini riguardanti le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici.
L'aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.
L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES".
Detta deduzione, spettante anche ai soggetti IRPEF, va determinata nell’ambito del modello REDDITI 2021 per l’esercizio 2020.
Di seguito le caratteristiche dell’agevolazione, con evidenziazione delle novità di quest’anno.
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2021 è fissato al 30 giugno 2022.
Per quest’anno, il Decreto Legge n.73 (c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali”), ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2022 (modello REDDITI SP 2023), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2023 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento del 28 Febbraio 2023, Prot. n. 55531l/2023 ed aggiornato con il Provvedimento del 18 Maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2023, relativo ai redditi prodotti nel 2022.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2022 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
Il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Comunicato n. 98, comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
- Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
Entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato), le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2024. Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;
· Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100% per i soggetti ISA;
· Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).
· Superiore ad €206,00 per i soggetti ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
La seconda, nella misura del 50%, entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato)
La presente per comunicarVi che per l’anno 2017 continuano ad essere applicati i parametri per gli esercenti imprese o arti e professioni per i quali non esiste lo studio di settore, ovvero per le attività per le quali lo studio pur esistendo non è applicabile.
Al pari degli studi di settore, i parametri contabili costituiscono:
- strumento di ricostruzione dei ricavi e/o compensi derivanti da attività d'impresa e di arti o professioni;
- metodo di accertamento analitico-induttivo dei ricavi e dei compensi ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73.
La presente analisi esamina i parametri contabili quale strumento di ricostruzione presuntiva di ricavi e compensi derivanti da attività d’impresa, di arti o professioni, riepilogando l'ambito soggettivo, i criteri di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti, nonché l'adeguamento in dichiarazione.
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2018 (modello REDDITI SP 2019), senza incorrere in sanzioni entro il 30 settembre 2019 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23591, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2019, relativo ai redditi prodotti nel 2018.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2018 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il “plafond”, ossia l’importo limite disponibile per l’esportatore abituale al fine di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA.
Per quanto concerne le modalità operative delle lettere di intento rimangono in vigore le novità introdotte dall’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita).
In ultimo la Legge di bilancio 2021 ha stabilito che l’amministrazione finanziaria, dopo una serie di controlli anche sostanziali, potrà inibire al contribuente la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero invalidare le dichiarazioni d’intento ritenute illegittime.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e dal citato Provvedimento direttoriale n. 96911/2020 e delle novità introdotte, con effetto dall’1.01.2021, dalla Legge 30.12.2020 n. 178.
La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie.
Oltre a ciò, la sospensione si applica dal 1° agosto al 4 settembre, relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, la sospensione di molti adempimenti fiscali (oltre che dei termini processuali).
Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (22 agosto quest’anno, in quanto il 20 cade di sabato).
La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Di seguito si esaminano le i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018. Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o in aumento dell’imponibile e dell’imposta.
L'emissione di note di variazione IVA in diminuzione (c.d. note di credito), dell'imponibile e/o dell'imposta, è disciplinata dall'art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72. A differenza delle note di variazione in aumento, la cui emissione costituisce un obbligo per il cedente o prestatore, le note in diminuzione sono emesse su base facoltativa.
Di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione.
Entro il 31.10.2018 i sostituti d’imposta sono tenuti presentare il modello 770/2018 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione ed in particolare le modalità da seguire in caso di presentazione integrale o di sdoppiamento del modello.
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2020 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
Il prossimo il 16.6.2020 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2020.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione dell’acconto.
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2020, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2021 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021 Prot. n. 28928/2021 ed aggiornato con Provvedimento del 28 maggio 2021, per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2020.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 39/2024 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmis-sione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.
L’introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una mag-giore capacità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la me-morizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fisca-le.
Il legislatore ha previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:
• dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superio-re a 400.000,00 euro;
• dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attua-zione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.
Il decreto legge 19.5.2020 n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020), anche noto come decreto legge rilancio, ha dettato delle disposizioni concernete i procedimenti amministrativi e, più in generale, l’attività dell’amministrazione in vista della ripresa e dell’auspicato ritorno alla normalità, dopo le misure adottate dal precedente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva adottato misure “conservative”, sotto l’imperio dell’emergenza quali, ad esempio, la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza.
Non è prevista una sospensione generalizzata dei termini di versamento derivanti da atti impositivi. Come si evidenzierà, detta sospensione opera solo per determinate tipologie di atti, come avvisi di addebito INPS e cartelle di pagamento.
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2020 (modello REDDITI SP 2021), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2021 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 29 gennaio 2021, Prot. n. 28970/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2021, relativo ai redditi prodotti nel 2020.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2020 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è riconosciuta la possibilità di rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni, una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Recentemente, l'art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73, c.d. DL "Sostegni-bis" (conv. L. 23.7.2021 n. 106), in vigore dal 26.5.2021, ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72 in materia di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA.
L'elemento di principale novità derivante dalla riformulazione dell'art. 26 richiamato consiste nell'anticipazione dei termini per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA non pagata dal rispettivo cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale, senza quindi dovere attendere - come imponeva la disciplina previgente - la conclusione della procedura ed il riscontro della sua "infruttuosità".
Di seguito viene riepilogata sinteticamente la disciplina delle note di variazione.
L'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 ha introdotto il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come "cedolare secca".
In particolare, entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2024 di tale imposta.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie. Oltre a ciò, la sospensione si applica ai pagamenti delle somme richieste mediante gli accertamenti "esecutivi" e agli adempimenti connessi ad alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Il periodo di sospensione comprende quindi 31 giorni. Tale periodo è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l'unità di misura del giorno. La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Occorre premettere che la sospensione concerne, salvo le eccezioni che verranno illustrate, i termini processuali, quindi non rientrano nella "pausa estiva", tra gli altri:
· i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
· i termini decadenziali entro cui il contribuente deve domandare il rimborso delle imposte;
· i termini per il versamento delle imposte;
· i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell’accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 27 luglio 2000 N. 2012 (Cass. 20.4.2016. n.7995).
Entro il 31.10.2022 i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2022 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Come di consueto la dichiarazione può essere inviata direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato.
L’invio telematico può essere effettuato in un unico flusso/più flussi di dati, anche da parte del singolo sostituto.
Sono stati introdotti nei prospetti riepilogativi nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti per contrastare l’emergenza COVID-19.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all’IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato)
Lo spesometro prevede l’obbligo per i soggetti IVA di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, ricevute, bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. L’invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia per il 2018 è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale. L’invio dei dati fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre ovvero al primo semestre 2018 (per scelta) dovrà essere effettuato entro il 1° ottobre 2018 (il 30.9 cade di domenica).
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2018 è fissato al 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).
Si precisa che la dichiarazione IMU è valevole anche ai fini della TASI.
Si precisa che la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU passerà dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, dopo la conversione in legge del D.L. 30.04.2019 n. 34(c.d. Decreto Crescita) che avverrà entro il 29.06.2019.
Le società di capitali, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2019, al fine di determinare il reddito d’impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l’utilizzo dell’apposito Modello REDDITI 2020 approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.1.2020 Prot. n. 27765/2020 ed aggiornato con Provvedimento del 27 aprile 2020, per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2019.
Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- Articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- Articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- Articolo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- I debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- I debitori non soggetti a tali procedure.
Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
- Ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- A tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
- Articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
- Articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
- Articolo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- I debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- I debitori non soggetti a tali procedure.
Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
- Ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- A tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
Lo “SPLIT PAYMENT” rappresenta un meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici, disciplinato dalla norma dell’articolo 17–ter nel D.P.R n. 633/1972. Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture sia versata dal soggetto acquirente o committente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché dallo stesso fornitore o prestatore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.
L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, e l’art. 3 del DL 16.10.2017 n.148 conv. L. 4 dicembre 2017 n. 172 hanno modificato l’art. 17-ter del DPR 633/72:
- estendendo l’ambito di applicazione del c.d. “split payment”, a nuovi soggetti passivi IVA, in particolar modo, ai lavoratori autonomi;
- ampliando i soggetti destinatari dello stesso
A distanza di pochi mesi, l’art. 11 del decreto legge 12 luglio 2018 N. 87 convertito dalla L. 9 agosto 2018 n. 96, c.d. “Decreto dignità”, ha ripristinato l’esclusione dall’applicazione dello “split payment” per i lavoratori autonomi.
Nella giornata del 27 giugno c.a., il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita).
La legge di conversione n. 58/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019, introduce, tra l’altro, una serie di disposizioni che incidono in misura importante sulle principali scadenze fiscali.
Diventa quindi ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2019 (modello REDDITI SP 2020), senza incorrere in sanzioni entro il 30 novembre 2019 esclusivamente per via telematica.
Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27807, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2020, relativo ai redditi prodotti nel 2019.
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU è stato fissato a regime al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso.
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso dell’esercizio 2020 è fissato al 30 giugno.
La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie.
Oltre a ciò, si applica dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione di molti adempimenti fiscali, in particolare relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (21 agosto quest’anno, in quanto il 20 cade di domenica).
La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.
Di seguito si esaminano i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.
L’art. 3 del DL 119/2018 ha previsto una rottamazione dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017.
Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e la domanda andava presentata entro il 30.4.2019.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) nella L. 28.6.2019 n. 58, è stato prorogato dal 30.4.2019 al 31.7.2019 il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli.
Di seguito si riepilogano i tratti essenziali della rottamazione dei ruoli, precisando che essi non sono stati mutati dal predetto intervento normativo, e tenendo presente che:
- è possibile, entro il 31.7.2019, integrare domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti;
- le domande già presentate, ma successivamente al precedente termine del 30.4.2019, sono valide e sono soggette alla disciplina del DL 34/2019 convertito (la prima rata, ad esempio, andrà versata entro il 30.11.2019 e non entro il 31.7.2019);
- non sembra possibile, con la domanda da presentare entro il 31.7.2019, modificare la scelta circa il pagamento in unica soluzione esercitata nella domanda presentata entro il 30.4.2019, né revocare la domanda presentata entro il 30.4.2019
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
Con l’art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti hanno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.
La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.11.2024 n. 403886, ha invece stabilito le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.
Con l’art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti hanno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.
La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.11.2024 n. 403886, ha invece stabilito le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.
Con l’art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti hanno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.
La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.11.2024 n. 403886, ha invece stabilito le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.
Con la circ. 17.6.2019 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo documento di prassi, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato la fatturazione elettronica.
Dall’1.7.2021 entrerà in vigore la nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti dei consumatori finali ed in particolare le nuove regole per le c.d. “vendite a distanza”.
In tale contesto l’attuale regime MOSS (Mini One Stop Shop) riservato ai servizi elettronici sarà esteso alle c.d. “vendite a distanza” e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali con l’applicazione dei nuovi regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop).
Tali novità sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.
Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le relative disposizioni attuative riguardanti, fra l’altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.
Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle nuova disciplina.
Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2022.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;
· Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti ISA;
· Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre.
· Superiore ad €207,00 per i soggetti ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 50%, entro il 30 novembre.
Come noto, a decorrere dal 2017 è stato introdotto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
L’art. 1, D.L. 30.4.2019, n. 34 (cd. Decreto «crescita») conv. in L. 28.6.2019, n. 58 ha previsto la reintroduzione del super ammortamento, nella misura del 30%, con la previsione di un limite di € 2.500.000 per gli investimenti agevolabili, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4.2019 al 31.12.2019 o nel maggior termine del 30.6.2020 a condizione che, entro la data del 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono, quindi, esclusi gli investimenti effettuati dall’1.1.2019 al 31.3.2019.
Analogamente alla precedente versione del super ammortamento disciplinata dall’art. 1, co. 29, L. 27.12.2017, n. 205, è confermata l’esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, mentre restano agevolabili gli autoveicoli individuati dall’art. 54, co. 1, D.lgs. 30.4.1992, n. 285 (ad esempio, autobus e autocarri).
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina in materia di Super ammortamento.
L'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili. Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sui principali aspetti che caratterizzano tali indicatori.
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In ultimo con l’Ordinanza numero 3099 del 09 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha confermato che non vi è l’assoggettamento ad IRAP anche se il professionista si avvale di una struttura organizzativa che fa capo allo stesso solo ai fini operativi e non anche sotto il profilo organizzativo.
La IV, la V e la VI Direttiva antiriciclaggio hanno integrato e modificato le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Tra le novità introdotte vi è anche uno specifico obbligo, di comunicare al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi.
In particolare l’art. 21 D. Lgs 25.5.2017 n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, ha previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), i trust e gli istituti giuridici affini ai trust avranno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.
Si precisa che non essendo stato emanato alcun Decreto che ne disciplina le modalità operative, non è ancora possibile effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese. Tuttavia di seguito si riporta una sintesi della disciplina che ha introdotto l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo nonché alcune informazioni riguardanti le modalità di comunicazione al Registro delle Imprese.
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
L’IMU dovuta per l’anno in corso (2024) deve essere versata in due rate (art.1 co.762 della L.160/2019):
· la prima rata, che doveva già essere versata, entro il 17.06.2024, pari all’imposta dovuta per il primo semestre sulla base delle aliquote deliberate nel 2023;
· la seconda rata entro il 16.12.2024, pari all’imposta dovuta a saldo dell’intero anno, sulla base delle aliquote approvate per il 2024.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2022 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2022, relativo al 2021.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
Le principali disposizioni normative in materia di imposta di bollo in relazione alla documentazione amministrativo – contabile delle imprese sono analizzate con riferimento ai seguenti aspetti:
1. Imposta di bollo sui libri sociali;
2. Principio di alternatività tra l’imposta di bollo e l’imposta sul valore aggiunto;
3. Imposta di bollo su fatture, note, ricevute e altri documenti;
4. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo;
5. Aspetti contabili e fiscali;
6. Utilizzo del valore bollato dal professionista;
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La presente per comunicarVi che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU, in seguito al D.L. n. 34/2019, è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni o l’inizio del possesso degli immobili.
Il differimento del termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre per la dichiarazione IMU/TASI “ordinaria” non è previsto per la dichiarazione IMU/TASI degli enti non commerciali, alla quale il termine di presentazione previsto rimane il 30 giugno 2020.
Si precisa che la dichiarazione IMU è valevole anche ai fini della TASI.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all’IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2022 nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2022.
Si precisa, inoltre che la legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti. Pertanto, dall’anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall’1.1.2019.
L’obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici.
L’impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte a terzi (Studi professionali ecc.).
Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l’integrazione di quelle in reverse charge.
Con la presente si fornisce una sintesi della disciplina e delle novità introdotte in materia di fatturazione elettronica nel settore privato.
La presente per comunicarVi che in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Nel 2016 la giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione ha contribuito, con ben tre sentenze, a determinare i criteri in base ai quali stabilire quando il reddito professionale sia o meno assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In ultimo con l’Ordinanza numero 12929 del 15 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha confermato che non vi è l’assoggettamento ad IRAP se il professionista dimostra l’autonoma organizzazione.
Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2022 di tale imposta.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
Con il provvedimento del 27 gennaio 2023 n. 25954, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2023 relativo all’anno d’imposta 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione aggiornate poi il 13 luglio 2023.
Entro il 31.10.2023 i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2023 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Come di consueto la dichiarazione può essere inviata direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato.
L’invio telematico può essere effettuato in un unico flusso/più flussi di dati, anche da parte del singolo sostituto.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
Come noto entro il 30 novembre di ogni anno deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano, come di consueto, le modalità di determinazione e di versamento della seconda rata dell’acconto 2024 dei contributi previdenziali, da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS / Gestione Separata INPS, in scadenza il prossimo 2.12.2024 (il 30.11 cade di sabato).
Entro il prossimo 30 novembre 2022, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2022.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2023 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
In presenza di determinate condizioni, è stato prorogato al 16.1.2025 il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Il Ddl. di conversione del DL 19.10.2024 n. 155 (approvato in prima lettura dal Senato il 28.11.2024 e ora in procinto di passare all’esame della Camera), ha infatti inserito l’art. 7-quater all’interno del medesimo DL, al fine di disporre tale differimento (anticipato dal comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27.11.2024 n. 136).
La disposizione ricalca l’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2024), che aveva introdotto la stessa misura per lo scorso anno.
Nell’esame dell’attuale norma, si ritiene quindi di poter richiamare i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31, ove compatibili.
La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2024.
Entro il prossimo 30 novembre, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2018.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Entro il prossimo 30 novembre 2018, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2018 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
A partire dal 2018 sono state definite alcune misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT riguardanti l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.
Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2022 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Entro il prossimo 30 novembre 2023, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2023.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Le persone fisiche, entro il prossimo 30 novembre 2018, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2018 relativo all’IRPEF e all’IRAP.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
I soggetti passivi IVA che nell’anno 2020 hanno documentato le operazioni mediante e-fattura o corrispettivi telematici e che hanno altresì garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento per l’IVA e per i redditi di impresa o di lavoro autonomo.
A tal fine, devono comunicare la sussistenza dei requisiti nel modello REDDITI 2021. Nello specifico, occorrerà barrare la casella presente nel rigo RS136 (persone fisiche e società di persone) o nel rigo RS269 (società di capitali) del modello dichiarativo.
La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti.
In particolare, a partire dall’anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Di seguito si analizzano le principali novità.
L'aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.
L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES".
Detta deduzione, spettante anche ai soggetti IRPEF, va determinata nell’ambito del modello REDDITI 2023 per l’esercizio 2022.
Di seguito le caratteristiche dell’agevolazione, con evidenziazione delle novità di quest’anno.
Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2018.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente se il debito IRAP complessivo è:
- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2018 nella misura del 100%.
-
superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre 2018.
A decorrere dal 2021, i co. 738 - 782 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
Il termine entro cui deve essere versata la seconda rata della “nuova” IMU per l’anno 2022 è stabilito al 16.12.2022.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2023.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto;
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti senza ISA;
· Compreso tra € 51,65 ed € 206,00, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% per i soggetti ISA;
· Superiore ad €258,00 per i soggetti senza ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre.
· Superiore ad €206,00 per i soggetti ISA, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 50%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
La seconda, nella misura del 50%, entro il 30 novembre.
Entro il prossimo 30 novembre 2018, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2018 di tale imposta.
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2023 di tale imposta.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
La concessione in uso di veicoli aziendali agli amministratori di società è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica aziendale.
In linea generale, al fine di determinare il corretto trattamento fiscale per i veicoli utilizzati dagli amministratori delle società, durante lo svolgimento della loro attività, occorre effettuare una suddivisione a seconda del veicolo e dell’esatta destinazione allo stesso riservata. In particolare, si possono verificare le seguenti fattispecie:
- Utilizzo PROMISCUO dell’auto aziendale (aziendale e personale);
- Utilizzo ESCLUSIVAMENTE PERSONALE dell’auto aziendale;
- Utilizzo ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE dell’auto aziendale;
- Utilizzo dell’auto personale dell’amministratore, con RIMBORSO CHILOMETRICO da parte della società.
La presente intende analizzare i profili fiscali relativi all’utilizzo dell’autovettura da parte dell’amministratore, nelle diverse fattispecie sopra evidenziate.
Entro il prossimo 17.12.2018 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2018, a titolo di saldo IMU 2018.
Entro il 2.11.2020 (il 31 ottobre cade di sabato) i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2020 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Si registrano novità in merito alla compilazione dei quadri ST-SK-SG-SM.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
Entro il 2.11.2021 (il 31 ottobre cade di sabato) i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2021 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Sono stati introdotti nei prospetti riepilogativi nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti per contrastare l’emergenza COVID-19.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Entro il prossimo 17.12.2018 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2018, a titolo di saldo IMU 2018.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2021.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
- Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100%.
-
Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all’IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2022 nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2023.
Si precisa che per il solo periodo d’imposta 2023, l’art. 4 del DL 145/2023 (c.d. DL “collegato” alla Legge di Bilancio 2024) ha previsto la possibilità per determinati soggetti, di poter prorogare dal 30.11.2023 al 16.1.2024 il termine per il pagamento del secondo acconto IRPEF e con la possibilità di poter rateizzare l’imposta dovuta in 5 rate mensili.
Entro il prossimo 27.12.2024, i soggetti passivi devono versare un acconto dell’Iva relativo all’ultima frazione dell’anno (mese o trimestre), a meno che siano esentati in base a specifiche condizioni.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.
In particolare il credito IVA 2019, risultante dal mod. IVA 2020 potrà essere utilizzato come di seguito specificato:
1. fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;
2. superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2020 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2020, relativo al 2019 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.2.2020 entro il 30.4.2020.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15.000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di conformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.
Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione, sebbene, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Tale decreto ha introdotto importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli, disciplinate rispettivamente negli artt. 3, 4 e 5 dello stesso. In particolare, l’art. 3 del citato decreto (re)introduce la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nell’intervallo temporale dall’1.1.2000 al 31.12.2017, consentendo il pagamento dei debiti ivi contenuti al netto delle sanzioni, degli intessi di mora delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.
Di seguito si analizzano le novità in materia di “rottamazione dei ruoli” contenute nel suddetto DL 119/2018, precisando, in ogni caso che lo stesso è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 48/2019 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, valutano il contribuente in termini di “affidabilità” (punteggio da 1 a 10).
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRPEF e all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF e IRAP è:
· Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
· Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2021 nella misura del 100%.
· Superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o La prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
La seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2021.
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 51/2023 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2025 – 2027, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2025 – 2027 occorreva compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2025 relativo all’anno 2024.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.
In relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), il co. 2-bis, inserito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.
Considerato che il fine del nuovo adempimento è quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Con la guida ENEA 21.11.2018 sono state riepilogate le informazioni necessarie per la trasmissione dei dati.
Entro il 31.10.2019 i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2019 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.
Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell’accorpamento degli stessi in un unico modello.
Inoltre quest’anno è consentita la trasmissione di più flussi anche da parte dello stesso sostituto. Di conseguenza, rispetto all’anno scorso, l’invio di flussi separati non richiede la presenza di intermediari diversi per ciascuno di essi.
Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.
Entro il prossimo 30 novembre 2021, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2021.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Dal 2022, indipendentemente dall'organizzazione della quale si avvalgono, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 1 co. 8 della L. 234/2021).
In particolare, si ricorda che la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti.
In sostanza, a partire dall’anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):
- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti di detta normativa.
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
- è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
- è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
- è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
- è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2018, tale termine scade il giorno 27.12.2018.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente scheda. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRPEF e all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF e IRAP è:
- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2020 nella misura del 100%.
-
superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2020.
L'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2021 di tale imposta.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, influiscono sull’acconto per la cedolare secca 2020 dei soggetti ISA.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2022 – 2024, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2022 – 2024 occorreva compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2022 relativo all’anno 2021.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
1. Il rispetto del principio di cassa;
2. La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, in presenza di importi superiori a € 250.000,00 (il limite precedente era pari a € 50.000,00) hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2018 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2018, relativo al 2017.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il predetto reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l’esportatore abituale.
Pertanto, i contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo definito “planfond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).
A tal fine, è necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che si intendono effettuare.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) a partire dal 1° gennaio 2020.
Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2020. Tuttavia l'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Pertanto, se il debito IRAP complessivo è:
· inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
· compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100% ( o al 30.4.2021 se vi è stata la riduzione nel fatturato del primo trimestre).
· superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre ( o al 30.4.2021 se vi è stata la riduzione del fatturato nel primo trimestre).
Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2021 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
A tal fine si rammenda che per il 2021 è possibile che operi l’esonero dal versamento dei contributi a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata con un reddito 2019 non superiore a €50.000 e una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 almeno pari a 33% rispetto al 2019, che hanno presentato l’apposita domanda all’INPS entro il 30.09.2021.
Tale esonero è riconosciuti per i contributi dovuti per il 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, nel limite massimo individuale di €3.000, eventualmente parametrato ai mesi di attività.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti
Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2022 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2023.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
Entro il prossimo 30 novembre 2020, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2020.
Tuttavia l'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2021 è stata abolita l'imposta unica comunale (di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
L’IMU dovuta per l’anno in corso (2023) deve essere versata in due rate (art.1 co.762 della L.160/2019):
· la prima rata, che doveva già essere versata, entro il 16.06.2023, pari all’imposta dovuta per il primo semestre sulla base delle aliquote deliberate nel 2022;
· la seconda rata entro il 18.12.2023 (il 16.12.2023 cade di sabato), pari all’imposta dovuta a saldo dell’intero anno, sulla base delle aliquote approvate per il 2023.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre 2019 cade di sabato), le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all’IRES e all’IRAP per l’anno 2019.
Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Entro il prossimo 30 novembre, le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2020 di tale imposta. Tuttavia l'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e delle imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, influiscono sull’acconto per la cedolare secca 2019 dei soggetti ISA.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 42/2022 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRAP per l’anno 2019.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente se il debito IRAP complessivo è:
- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100%.
-
superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
- la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
- la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato).
Il decreto “Sostegni-bis” ha introdotto una misura specifica per incentivare la capitalizzazione delle imprese; nei fatti si tratta di un potenziamento dell’Ace (aiuto alla crescita economica), istituto previsto dall’articolo 1, D.L. 201/2011, che detassa una frazione dell’utile dell’esercizio in funzione di un rendimento nozionale applicato all’incremento patrimoniale della società, dato dagli apporti effettuati dai soci, dagli utili accantonati a riserva e dai finanziamenti soci rinunciati.
In particolare, il Legislatore ha previsto:
? L’aumento al 15% della percentuale utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021;
? La possibilità di fruire dell’agevolazione (in via anticipata) sotto forma di credito d’imposta;
? La possibilità di cedere il predetto credito, in alternativa all’utilizzo in compensazione dello stesso.
Resta ferma l’applicazione dell’ACE “ordinaria” (1,3%) per la variazione in aumento del capitale proprio fino al 2020.
La disposizione in esame individua, infine, le modalità di recupero dell’agevolazione al verificarsi della riduzione del patrimonio netto nel 2022 e 2023 per cause diverse dall’emersione di perdite.
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le persone fisiche devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all’IRPEF e all’IRAP per l’anno 2019.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell’art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all’IRPEF e all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF e IRAP è:
· inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
· compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) nella misura del 100%.
· superiore ad € 257,52, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate:
o la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
o la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato).
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
A decorrere dal 2021, i co. 738 - 782 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
Il termine entro cui deve essere versata la seconda rata della “nuova” IMU per l’anno 2021 è stabilito al 16.12.2021.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2018 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2019.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
Con il D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all’adempimento in oggetto. Ad oggi, a distanza di tre anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e, pertanto, occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 31/E/2014).
Entro il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato), deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2019 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, non influiscono in alcun modo sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l’anno 2020 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.
L'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.
Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 57/2021 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Tali strumenti:
- Verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- Esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
Entro il prossimo 27.12.2023, i soggetti passivi devono versare un acconto dell’Iva relativo all’ultima frazione dell’anno (mese o trimestre), a meno che siano esentati in base a specifiche condizioni.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
Entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), le persone fisiche che hanno optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% - 21% ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. “Cedolare secca”), sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell’acconto 2019 di tale imposta.
A tal fine si evidenzia che le recenti modifiche del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, apportate al calcolo dell’acconto delle Imposte sui Redditi, influiscono sull’acconto per la cedolare secca 2019 dei soggetti ISA.
Infine si ricorda che, l’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca, con aliquota 21%, anche al reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali, seppur in limitati casi.
L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2020 – 2022, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2020 – 2022 occorreva compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2020 relativo all’anno 2019.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 20.07.2021 ha trattato in ultimo le spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente delineando quali sono le somme che possono essere anticipate e il momento in cui bisognerà assolvere l’imposta di Bollo.
La concessione in uso di veicoli aziendali agli amministratori di società è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica aziendale.
In linea generale, al fine di determinare il corretto trattamento fiscale per i veicoli utilizzati dagli amministratori delle società, durante lo svolgimento della loro attività, occorre effettuare una suddivisione a seconda del veicolo e dell’esatta destinazione allo stesso riservata. In particolare, si possono verificare le seguenti fattispecie:
- Utilizzo PROMISCUO dell’auto aziendale (aziendale e personale);
- Utilizzo ESCLUSIVAMENTE PERSONALE dell’auto aziendale;
- Utilizzo ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE dell’auto aziendale;
- Utilizzo dell’auto personale dell’amministratore, con RIMBORSO CHILOMETRICO da parte della società.
La presente intende analizzare i profili fiscali relativi all’utilizzo dell’autovettura da parte dell’amministratore, nelle diverse fattispecie sopra evidenziate.
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
1. per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
2. per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.
La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
L’agenzia delle Entrate, partendo dai dati comunicati con le Comunicazioni Periodiche IVA, effettua una serie di controlli formali sulla coerenza delle informazioni trasmesse, predisponendo una specifica lettera per segnalare eventuali anomalie riscontrate nel versamento dell’IVA risultante dalla Comunicazione Periodica.
Pertanto, stanno arrivando dall’Agenzia delle Entrate gli avvisi di compliance che informano di omissioni nella comunicazione della liquidazione periodica Iva, per il trimestre di riferimento, anche se al sistema dell’Agenzia delle Entrate risultano fatture emesse dai contribuenti e dai loro clienti.
L’invito è quello di regolarizzare spontaneamente, ponendo rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Entro il prossimo 16.12.2019 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno 2019, a titolo di saldo IMU 2019.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Si precisa che la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU è stato modificato dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, dopo la conversione in legge del D.L. 30.04.2019 n. 34(c.d. Decreto Crescita).
L’obbligo della tenuta del libro degli inventari è sancito sia dalla normativa civilistica che fiscale.
Soggetti obbligati in base alla normativa civilistica sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; da tale obbligo sono esonerati invece gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
Ai fini fiscali devono in ogni caso redigere l’inventario le società, gli enti e gli imprenditori in contabilità ordinaria. Sono esonerati dall’obbligo fiscale i soggetti in contabilità semplificata.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi in ordine alla di redazione e sottoscrizione dell’inventario dell’esercizio 2019.
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 20.07.2021 ha trattato in ultimo le spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente delineando quali sono le somme che possono essere anticipate e il momento in cui bisognerà assolvere l’imposta di Bollo.
Il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022, convertito in Legge n. 122 del 4 agosto 2022, ha previsto diverse misure di semplificazione. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato:
· per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore a 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite è di € 250);
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore complessivamente a 5.000 euro (fino al 31.12.2022 il limite è di € 250).
La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA.
Entro il prossimo 16.12.2019 scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta per i servizi indivisibili per l’anno 2019, a titolo di saldo TASI 2019.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale per i servizi indivisibili, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 59/2020 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, valutano il contribuente in termini di “affidabilità” (punteggio da 1 a 10).
È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono “spingere” il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi.
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
- è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
- è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
Il Rating di Legalità è uno strumento volontario attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese italiane che rispondono a determinati requisiti, al fine di ottenere:
- Vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
- Maggiori benefici in sede di accesso al credito bancario;
- Punteggi nelle gare d’appalto pubbliche per l’assegnazione di risorse sia regionali che nazionali
Di seguito sono evidenziati i requisiti per accedere all’attribuzione del rating di legalità e tutte le informazioni necessarie che caratterizzano il procedimento per l’ottenimento del riconoscimento, nonché modalità e tempi di rinnovo.
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
Entro il terzo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, scade il termine per attuare le procedure volte alla conservazione delle fatture e dei documenti elettronici emessi nell’anno 2017. La procedura si conclude con l’apposizione di una marca temporale che ha lo scopo di rendere opponibili a terzi i documenti elettronici prodotti e conservati secondo le previsioni normative. Quest’anno il termine scade il 31.01.2019 in virtù della proroga al 31.10.2018 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2017.
A decorrere dal 2020, i co. 738 - 783 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
Il termine entro cui deve essere versata la seconda rata della “nuova” IMU per l’anno 2020 è stabilito al 16.12.2020.
Inoltre, sono previste alcune esclusioni dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 per i possessori di immobili che hanno subito un’interruzione dell’attività a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19. Al riguardo, si ricorda che anche i singoli Comuni possono prevedere proroghe del termine di versamento per i contribuenti che sono in difficoltà economiche a causa della pandemia.
Di seguito vengono descritti gli aspetti principali concernenti l’imposta municipale propria, con particolare riferimento alla determinazione del saldo.
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2020 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2020, relativo al 2019.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2021 – 2023, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2021 – 2023 occorreva compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2021 relativo all’anno 2020.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2020, tale termine scade il giorno 28.12.2020 (essendo domenica il 27.12.2020).
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2021 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2022.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2019, tale termine scade il giorno 27.12.2019.
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “analitico”) di determinazione dello stesso, descritte nella presente circolare. Al riguardo, si ricorda che al contribuente è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
Per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Nella scelta del metodo da adottare in riferimento al metodo “previsionale” e metodo “analitico”, con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1.1.2019, occorrerà prestare particolare attenzione ai tempi di ricezione delle fatture.
La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2020 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2021.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
L’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art.13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi iva di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti iva stabiliti in altro stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. modelli Intrastat).
A partire dal 2018 sono state definite alcune misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT riguardanti l’abolizione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale, e la ridefinizione delle soglie che determinano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile.
Dal primo gennaio 2021, salvo diversi nuovi accordi, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.
La dichiarazione IVA 2020 periodo d’imposta 2019 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2020.
Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2020.Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
Ø Entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
Ø Entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno.
Le novità della dichiarazione IVA 2020 periodo d’imposta 2019 riguardano principalmente:
Ø introduzione nel Frontespizio della nuova casella riservata ai soggetti ISA esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione / prestazione della garanzia in caso di rimborso del credito IVA;
Ø introduzione del nuovo quadro VQ finalizzato alla determinazione del credito maturato a seguito dei versamenti IVA periodici “non spontanei” e del correlato nuovo rigo VL12;
Ø introduzione a rigo VL30 dei nuovi campi 4 e 5 riservati all’indicazione dell’IVA periodica versata rispettivamente a seguito di comunicazioni di irregolarità / cartelle di pagamento;
introduzione del nuovo quadro VP relativo ai dati delle liquidazioni IVA periodiche del quarto trimestre 2019, utilizzabile dai soggetti che intendono comunicare tali dati con la dichiarazione annuale IVA, da inviare entro il 2.3.2020.
Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine per l’invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2020.
La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all’atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l’agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l’applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2020 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2020, relativo al 2019.
Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008.
In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.
La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP e IVA.
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
La concessione in uso di veicoli aziendali agli amministratori di società è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica aziendale.
In linea generale, al fine di determinare il corretto trattamento fiscale per i veicoli utilizzati dagli amministratori delle società, durante lo svolgimento della loro attività, occorre effettuare una suddivisione a seconda del veicolo e dell’esatta destinazione allo stesso riservata. In particolare, si possono verificare le seguenti fattispecie:
} Utilizzo PROMISCUO dell’auto aziendale (aziendale e personale);
} Utilizzo ESCLUSIVAMENTE PERSONALE dell’auto aziendale;
} Utilizzo ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE dell’auto aziendale;
} Utilizzo dell’auto personale dell’amministratore, con RIMBORSO CHILOMETRICO da parte della società.
La presente intende analizzare i profili fiscali relativi all’utilizzo dell’autovettura da parte dell’amministratore, nelle diverse fattispecie sopra evidenziate.
La concessione di omaggi da parte degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale in occasione di festività e ricorrenze.
In linea generale, la cessione gratuita di beni non strumentali non concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto l'art. 54 del TUIR non contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 85 co. 2 del TUIR per i titolari di reddito d'impresa.
Tuttavia, l'art. 54 co. 1-bis del TUIR stabilisce che, per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando:
§ è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso;
§ è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
§ i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o alla professione medesima.
Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito di beni strumentali da parte del professionista, quindi, si realizza il presupposto per l'imposizione delle plusvalenze, in quanto si rientra nella terza delle fattispecie illustrate.
La presente Circolare intende riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e dell’IRAP.
L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, in presenza di importi superiori a € 150.000,00 (il limite precedente era pari a € 250.000,00) hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Il limite di € 150.000,00 è stato modificato con D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta) della legge di conversione del suddetto decreto modificante.
Ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Entro il 27.12.2019 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2019, relativo al 2018.
Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il predetto reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Si tratta di un diritto che, a ben vedere può essere derogato con un clausola dello Statuto della Società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, oppure sancisca la gratuità dell’incarico.
In ogni caso, l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo a riguardo a tre specifici aspetti:
- Il rispetto del principio di cassa;
- La verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo competente) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- Il coordinamento con l’imputazione a Conto Economico.
Questi aspetti, unitamente ad altri, sono esaminati nelle pagine che seguono.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, successivamente aggiornato con il provv. 20.4.2020 n. 166579, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, adottabili, in via facoltativa, dall’1.10.2020 e, obbligatoriamente, dall’1.1.2021.
Le molte novità contenute nel nuovo tracciato consentono, da un lato, di semplificare alcuni processi (si pensi, ad esempio, all’integrazione elettronica della fattura a seguito di inversione contabile) e, dall’altro, di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti previsti dal programma di assistenza on line, che verranno proposti ai soggetti passivi a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 (registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA).
Le principali novità consistono nell’introduzione di:
• nuovi codici (“Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”);
• nuove tipologie di controllo.
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
Recentemente, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell’imposta non versata.
L’art. 1, Decreto MEF 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in particolare ha:
· sostituito il comma 2, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, per ciò che riguarda i termini di versamento dell’imposta di bollo,
· introdotto il nuovo comma 2-bis, art. 6, Decreto MEF 17 giugno 2014, in merito alle modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2, Decreto MEF 4 dicembre 2020 ha, invece, individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Il DL n. 50 del 24.4.2017 (Manovra correttiva) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture d’acquisto. In particolare è ora disposto che, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017:
· la detrazione dell’IVA a credito è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
· le fatture d’acquisto / bollette doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.1/E del 17.1.2018 fornendo gli attesi chiarimenti. Dopo aver specificato i principi comunitari in materia, l’Agenzia evidenzia che per esercitare la detrazione deve verificarsi:
1. l’avvenuta esigibilità dell’IVA;
2. il possesso della fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver pubblicato, sul proprio sito internet, il software “Segnalazioni WEB 2017” utile a giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016.
La nuova versione del software consente di comunicare entro il prossimo 28 febbraio 2018 le cause che giustificano eventuali anomalie degli studi di settore riferiti al 2016.
Come noto, l’art. 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 22/10/2016 n. 193, ha previsto dal 2017 l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale.
Inoltre, l’art. 21-bis, DL 78/2010 ha previsto l’obbligo di trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA sia mensili che trimestrali.
La dichiarazione IVA 2018 periodo d’imposta 2017 va presentata in forma autonoma entro il 30.4.2018 sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 n. 10581.
Il versamento del saldo IVA a effettuato entro il 16 marzo 2018.
Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:
- Entro il 2 luglio (il 30 giugno cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
- Entro 30 giorni successivi al 2 luglio, che venendo a cadere il 1 agosto si usufruisce del differimento feriale dei termini e di conseguenza dello slittamento al 20.8.2018, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 2 luglio.
Le novità della dichiarazione IVA 2018 periodo d’imposta 2017 riguardano principalmente:
- la possibilità di non compilare il quadro VH, laddove si sia provveduto a trasmettere correttamente, su base trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- l'opzione, nel rigo VO20, casella 1, da parte delle imprese minori che, a decorrere dall'1.1.2017, si sono avvalse del regime per la contabilità ordinaria ex art. 18 co. 8 del DPR 600/73, vincolante per un triennio;
Lo spesometro prevede l’obbligo per i soggetti IVA di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, ricevute, bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. L’invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia per il 2018 è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale.
Per il 2017 è prevista la cadenza semestrale dell’adempimento in esame.
L’invio dei dati del II semestre 2017 previsto per il 28 febbraio 2018, è stato successivamente slittato al 6 aprile 2018 con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 n. 29190.
In particolare, le novità dello spesometro possono essere così sintetizzate:
- invio semestrale in alternativa alla periodicità trimestrale;
- riduzione dei dati da comunicare, relativamente al cliente /fornitore;
- ripristino dell’invio dei dati relativi al c.d. “documento riepilogativo” per le fatture di importo inferiore a € 300;
- nuova ipotesi di esonero dall’adempimento per le Amministrazioni pubbliche.
La Legge di Bilancio 2018 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione. In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizi di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.06.2018;
¯ L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate è riconfermata dell’8%
La Legge di Bilancio 2018 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.
Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.
In particolare, si evidenzia che:
¯ La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.06.2018;
¯ L’imposta sostitutiva dovuta è riconfermata dell’8%.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge dii bilancio 2018.
Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:
1. all’articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
2. all’articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
3. all'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”
Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:
- i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- i debitori non soggetti a tali procedure.
Il Decreto Internazionalizzazione ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:
? ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
? a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.
I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2018, il modello ordinario della Certificazione Unica.
La Certificazione Unica deve riportare i dati fiscali e previdenziali relativi alla certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la consegna del modello sintetico di C.U. ai percipienti è fissata, al 3 aprile 2018 (il 31 marzo cade di sabato).
Entro il prossimo 31 marzo 2018 i soggetti che hanno corrisposto nel 2017 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e ditte individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
I suddetti dati non vanno inseriti nel modello di Certificazione Unica, fermo restando l’obbligo di indicazione nel modello 770/2018 nei casi previsti.
Il meccanismo definito “SPLIT PAYMENT” a norma dell’articolo 17–ter nel D.P.R n. 633/1972 prevede un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di Enti Pubblici.
Il meccanismo impositivo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente o committente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore o prestatore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.
L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, e l’art. 3 del DL 16.10.2017 n.148 conv. L. 4 dicembre 2017 n. 172 hanno modificato l’art. 17-ter del DPR 633/72, ed esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti), sia per quanto riguarda i soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, sia per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali operazioni.
Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di “split payment”.
Entro il prossimo 16.3.2018 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2018 ed è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Il versamento è dovuto in misura forfetaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.
La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bi lancio 2018) proroga anche per il 2018 quanto disposto in materia di Iper - ammortamenti d all'art. 1 co. 9 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, senza apportare modifiche alla discip lina base dell'agevolazione.
In particolare, si evidenzia che:
- La maggiorazione del 150% è confermata per gli inve stimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019 qualora il relati vo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%);
- Viene integrata la disciplina originaria, consenten do la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione a determin ate condizioni;
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla d isciplina in materia di Iper - ammortamento.
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato, per le impr ese e lavoratori autonomi, il super ammortamento, introducendo tuttavia alcune novità r ispetto alla norma previgente.
Nello specifico la sopra citata Legge , prevede che la maggiorazione legata ai super ammortamenti a partire dal 2018 scenda dal 40% al 3 0% ed esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione i veicoli di cui all'art. 164 del TUIR.
È però possibile fruire della precedente maggiorazi one del 40% e beneficiare dell'agevolazione anche con riferimento ai veicoli esclusivamente str umentali per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017 ovvero entro il 30.6.2018 se entro il 31.12.2017:
- Il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- Sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla d isciplina in materia di Super ammortamento.
Al fine di poter verificare la sussistenza o meno d egli obblighi in questione, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di t enuta prescritti dalle normative vigenti.
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in det razione, in compensazione e a rimborso. Ad opera della c.d. “Manovra correttiva” contenuta nel D.L. 24.4.2017 N. 50 convertito, con modifiche, in Legge 21.06.2017 n. 96 sono state mod ificate le limitazioni riguardanti l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari. In particol are il credito IVA 2017, risultante dal mod. IVA 2018 potrà essere utilizzato come di seguito sp ecificato:
- fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo ”;
- superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2017 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione potrà essere effettuata dal 10° gi orno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2018, relativo al 2017 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’ 1.2.2018 entro il 30.4.2018.
Inoltre, dal 1 gennaio 2017 è stato alzato da € 15. 000 a € 30.000 il limite per rimborso del credito IVA senza ulteriori adempimenti (visto di c onformità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e garanzie).
Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quad ro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in consi derazione delle modifiche introdotte nel corso del 2017.
Il planning è uno strumento utile alla programmazio ne degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2018.
Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consu ltazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che int eressano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.
Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:
- per poter effettuare compensazioni “orizzontali” de l credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per impo rti superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
- per poter richiedere a rimborso il credito IVA supe riore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla d isciplina sul visto di conformità.