La Consulenza in Finanza aziendale, in questi anni molto difficili dal punto di vista finanziario per le imprese, risponde ad una inevitabile esigenza di ricevere un adeguato supporto nella gestione della pianificazione finanziaria e nei rapporti con le banche e può essere finalizzata ai seguenti interventi:
Analisi del fabbisogno finanziario Ricerca del finanziamento più idoneo al proprio fabbisogno Pianificazione finanziaria a breve e medio-lungo termine Assistenza per l’accesso a programmi di finanza agevolata attraverso bandi per agevolazioni, contributi e incentivi a livello regionale, nazionale ed europeo Consulenza e Assistenza per beneficiare delle norme vigenti in materia di credito di imposta.
Quesiti relativi a Finanza aziendale
Lo scorso 25 gennaio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, il DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 recante il regolamento per l’istituzione delle “Zone Economiche Speciali”
Come noto, infatti, il D.L. 20 giugno 2017 n. 91 (c.d. “Decreto Sud”), convertito nella L. 3 agosto 2017 n. 123, ha previsto importanti interventi per la crescita economica delle Regioni del Mezzogiorno. Uno di questi riguarda l’istituzione delle “Zone economiche speciali” (ZES), la cui disciplina è contenuta negli artt. 4 e 5 del citato decreto.
Al riguardo, si ricorda che per ZES si intende «una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale» (avente le caratteristiche stabilite dal regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
In linea di massima, quindi, la ZES è composta da territori quali porti, aree retro portuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e interporti. La ZES non può comprendere, invece, zone residenziali.
In ogni caso per ciascuna Regione l’area complessiva destinata alle ZES non può eccedere la superficie complessivamente indicata nell’Allegato 1 al DPCM 12/2018 (ad esempio per la Regione Puglia il valore massimo di superficie ZES è di 44,08 chilometri quadrati).
Il provvedimento attuativo stabilisce che le proposte di istituzione della ZES devono essere:
1. Presentate al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Presidente della Regione o dai Presidenti delle Regioni interessate (sentiti i rispettivi sindaci), nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali;
2. Corredate del Piano di sviluppo strategico.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una volta verificata la documentazione richiesta, sarà istituita la ZES.
Si precisa, inoltre, che la ZES ha una durata non inferiore a sette anni e non superiore a 14, prorogabile al massimo di altri sette anni su richiesta delle Regioni interessate ed è istituita da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Passando ora ad analizzare i benefici che riguardano tali Zone Economiche Speciali, questi sono individuati dall’art. 5 del D.L. 91/2017.
In particolare, quest’ultimo stabilisce che:
1. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. Nello specifico, tali agevolazioni consistono:
- In procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
- Accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, e nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta per il mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi 98 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Tuttavia, per il riconoscimento delle suddette agevolazioni le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto di alcune condizioni:
- Devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- Non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Nell’ambito del DPCM vengono, infine, definiti i compiti del Comitato di indirizzo che, tra le altre cose, dovrà assicurare la verifica per ciascuna impresa dell’avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale e la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ammissione alle agevolazioni di cui all’art. 5 del DL 91/2017.
Tanto premesso, è si evidenzia che, ad oggi, molte delle Regioni interessate si sono già attivate ai fini della presentazione delle proposte e dei relativi piani di sviluppo strategici per l’istituzione delle ZES nel proprio territorio; tuttavia, si resta in attesa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che le istituisca ufficialmente. Solo in seguito, poi, si provvederà all’individuazione dettagliata delle reali procedure semplificate, dei regimi procedimentali speciali nonché delle altre agevolazione di cui potranno beneficiare le imprese.
Lo Studio Adriani rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti su tale argomento.
Il 24 ottobre 2017 è stato pubblicato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico il regolamento del bando che stabilisce un intervento pari a 100.000.000,00 euro, ripartiti su base regionale, finalizzato a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali, secondo quanto previsto nel DL 23 dicembre 2013 n. 145, c.d. Destinazione Italia.
Si tratta di una misura agevolativa rivolta alle micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Più precisamente, il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:
1. Migliorare l'efficienza aziendale;
2. Modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
3. Sviluppare soluzioni di e-commerce;
4. Fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
5. Realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Ai sensi dell’art. 3 del citato decreto 24 ottobre 2017, la concessione del voucher è, tuttavia, subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 23 settembre 2014. Nello specifico, possono presentare domanda le imprese che:
1. Si qualificano come micro, piccola o media impresa;
2. Hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
3. Non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
4. Non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher
5. Non si trovano nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Non possono, invece, presentare domanda di agevolazione le imprese escluse dal campo di applicazione del Regolamento de minimis (art. 1 del Regolamento UE 18 dicembre 2013 n. 1407/2013). Si tratta, in particolare, delle imprese operanti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del citato Regolamento, per tali attività possono beneficiare dell’agevolazione a condizione che dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Le agevolazioni concesse alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli non possono in ogni caso prevedere che l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o che l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
Inoltre, l’agevolazione non può essere concessa per interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.
Per l’accesso alla procedura informatica è richiesto:
1. Il possesso della Carta nazionale dei servizi;
2. Il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta, è importante che le spese siano avviate successivamente alla prenotazione del voucher e che l'investimento complessivo sia ultimato non oltre sei mesi dalla pubblicazione, da parte del Ministero, del provvedimento cumulativo di prenotazione.
Si tenga presente che i pagamenti dovranno essere tutti perfettamente tracciabili oltre che gestiti attraverso un conto corrente dedicato; deve altresì essere indicata la causale «bene acquistato ai sensi del decreto Mise 23 settembre 2014».
Inoltre, è stato pubblicato anche il Decreto Direttoriale 14 marzo 2018, che apporta alcune modifiche all’iter amministrativo relativo all’assegnazione definitiva del Voucher e alla conseguente erogazione dell’agevolazione.
In particolare, si precisa che le spese devono essere necessariamente ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui sopra, ossia entro e non oltre il 14 settembre 2018. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente.
I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione.
Ai fini dell’assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del Voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione, esclusivamente tramite la procedura informatica. Le richieste di erogazione possono essere presentate a partire dal termine indicato nel decreto direttoriale del 29.32018, con il quale ha previsto che la richiesta di erogazione del voucher potrà essere presentata a partire dal 14.9.2018 ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato, ossia entro il 13.12.2018.
Al solo fine di consentire i controlli previsti dalla normativa di riferimento, l’impresa è tenuta a trasmette unitamente alla domanda di erogazione la seguente documentazione:
-Documentazione di spesa: i titoli di spesa devono riportare la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014»; a riguardo, si precisa che lo Studio Adriani, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico della società beneficiaria, metterà a disposizione un timbro da apporre sui titoli di spesa contenente la dicitura che trattasi di «Spesa dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014»;
- Estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
-Liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, con l’indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione degli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 a cui sono riferiti (in allegato);
-Resoconto sulla realizzazione del progetto (in allegato).
Il Ministero ricevuta la domanda di erogazione provvede a:
a) Verificare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese dall’impresa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
b) Accertare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione il Ministero determinerà con proprio provvedimento l’importo del Voucher da erogare.
Le imprese che non presentano la richiesta di erogazione delle agevolazioni entro 90 giorni dalla scadenza del termine dei 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato, decadono dalle agevolazioni e le relative risorse finanziarie rientrano nella disponibilità del Ministero.
Inoltre, al fine di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni da parte del Ministero, l’impresa beneficiaria è tenuta a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del progetto. Tali documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.
In aggiunta, la società è tenuta a garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento.
Pertanto, a tale scopo sarebbe opportuno che la società predisponga ad hoc dei conti di contabilità generale necessari per rilevare le operazioni relative alla digitalizzazione. In particolare, si consiglia di aprire appositi conti patrimoniali sia per la rilevazione del debito verso il fornitore (ad es. creando una nuova anagrafica “fornitore «x» per voucher D.M. 23.09.2014”) sia per la rilevazione dell’immobilizzazione acquisita che contenga sempre la dicitura “immobilizzazione «x» per voucher D.M. 23.09.2014”. Qualora, poi nel progetto siano state contemplate anche spese di consulenza specialistica o formazione, sarà necessario aprire un apposto conto economico, quale ad esempio, “spese di consulenza specialistica o di formazione qualificata per voucher D.M. 23.09.2014”.
Infine, si precisa che l’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al Ministero eventuali variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa e deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la procedura informatica
In sintesi dunque, come disposto dall’art. 6 del DM 24.10.2017, modificato dal DM 14.3.2018, l’impresa iscritta nell’elenco dei soggetti beneficiari deve presentare un’apposita richiesta di erogazione per ottenere l’assegnazione definitiva dell’agevolazione e la conseguente erogazione del voucher.
A tal riguardo, si rende noto che lo scorso 29 marzo il MISE ha pubblicato il decreto direttoriale 29.3.2018 per la fissazione del termine di presentazione della richiesta di erogazione del voucher, con il quale ha previsto tale richiesta possa essere presentata a partire dal 14.9.2018 ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato (14.9.2018), ossia entro il 13.12.2018.
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Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.
Le misure adottate per il sostegno al credito, nella forma di moratorie e sospensioni dei rientri da finanziamenti già in essere, sono la moratoria temporanea:
} delle revoche delle aperture di credito e degli anticipi su crediti,
} dei rientri dai prestiti non rateali
} delle rate in scadenza dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale,
disposta a favore delle microimprese, delle piccole e medie imprese, nonché degli esercenti arti e professioni;
La legge di Bilancio 2021 ha confermato la proroga dei termini dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
La Nuova Sabatini, istituita dal D.L. n. 69/2013, consiste in un finanziamento agevolato per le PMI che acquistano beni strumentali nuovi, software e tecnologie digitali. Il beneficio prevede anche l’intervento dello Stato con un contributo MISE, che sostanzialmente copre gli interessi del finanziamento, calcolati al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli in tecnologie digitali.
I beni finanziati devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a immobilizzazioni in corso e acconti. I beni oggetto dell'investimento devono avere autonomia funzionale e devono essere correlati con l'attività produttiva dell'impresa.
La Legge di Bilancio 2020 ha rifinanziato la c.d. Nuova Sabatini per gli anni 2020 – 2025. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è stata elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle Regioni meridionali. Infine ha esteso l’ambito applicativo oggettivo agli investimenti produttivi ecosostenibili.
L’art. 1, comma 319 della L. 27.12.2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito di imposta previsto a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni:
- Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Molise,
- Sardegna e
- Abruzzo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
L'art. 1 co. 98 - 108 della L. 28.12.2015 n. 208 (modificato in sede di conversione in legge del DL 243/2016) disciplina un credito d'imposta rivolto alle imprese che, a decorrere dall'1.1.2016 e fino al 31.12.2019, acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni: Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Molise,
- Sardegna e
- Abruzzo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito d’imposta per il mezzogiorno.
Con la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 184 a 216) è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, al fine di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
L'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019 prevede, per il 2020, un nuovo credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in attività di:
- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione secondo la nuova formazione del 2020.
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
La misura è dotata anche di un’elevata elasticità in termini di cumulabilità con altri aiuti e può, quindi, essere utilizzata per favorire l’acquisizione di nuovi macchinari o l’abbattimento dei costi su macchinari già in azienda.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) alla luce delle recenti novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che ha modificato la misura dell'agevolazione a decorrere dal 2019 e introdotto alcuni obblighi documentali già dal 2018.
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. l. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Per l’anno 2020, è fissato dal 1° al 31 marzo prossimo il termine per l’invio delle domande per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali (cd. Bonus pubblicità).
In particolare, come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2020 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, per l’accesso al bonus pubblicità, successivamente all'invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
Per obbligo di legge la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.
Per la redazione del bilancio di esercizio relativo al 2018 si applicano, le modifiche apportate dal D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”). L’art. 12 comma 3 del D.lgs. 139/2015 prevede che: “L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9?bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. In questa prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha apportato emendamenti a alcuni principi contabili nazionali.
Gli ultimi emendamenti, che sono indicati in un unico documento pubblicato il 28 gennaio 2019 sul sito della Fondazione OIC, si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.
Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.
Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), che si articolano su cinque assi:
- Finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- Iniezione di liquidità nel sistema del credito;
- Sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
- Misure di sostegno per specifici settori economici.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle misure inerenti la Iniezione di liquidità nel sistema del credito.
Entro il prossimo 1° aprile, dal momento che il 31 marzo cade di domenica, dovrà essere presentata dai soggetti interessati la domanda telematica “prenotativa” per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 57 bis del Dl 50/2017, qualora gli investimenti in campagne pubblicitarie da effettuare nel 2019 superino almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2018.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale si applica il limite del 75 per cento.
Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile), per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all'articolo 2423 del cod. civ., hanno l’obbligo di predisporre, come parte integrante del bilancio di esercizio (oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa), il rendiconto finanziario disciplinato dall'art. 2425-ter c.c.
In detto documento devono essere riportati i flussi finanziari 2018 che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide nonché, ai fini comparativi, i flussi 2017.
Il rendiconto finanziario è diventato, quindi, un prospetto “a se stante” per le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” (articolo 2435-bis del cod. civ.) e le micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
A differenza del prospetto patrimoniale e del conto economico, la cui disciplina e struttura sono previste dal codice civile, per il rendiconto finanziario il nuovo articolo 2425-ter del cod. civ. non prevede uno schema predefinito.
Il principio contabile di riferimento è OIC 10 “aggiornato” nel 2016, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione.
Con il c.d. “decreto liquidità”, in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.
Il DL 8.4.2020 n. 23 reca infatti alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI. In particolare:
- l’art. 13 del DL 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all’ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall’art. 49 del DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che viene infatti contestualmente abrogato;
- l’art. 1 del DL 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
In fase di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.
La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.
Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e 2020 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
La misura è dotata anche di un’elevata elasticità in termini di cumulabilità con altri aiuti e può, quindi, essere utilizzata per favorire l’acquisizione di nuovi macchinari o l’abbattimento dei costi su macchinari già in azienda.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S).
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dai provvedimenti di sospensione o riduzione delle attività per contenere il contagio da coronavirus si prevede che le PMI con sede in Italia possano avvalersi - dietro comunicazione - di una moratoria straordinaria per il pagamento dei debiti finanziari.
Le nuove disposizioni sono applicabili alle PMI, come definite dalle disposizioni comunitarie.
In genere la proroga ha efficacia sino al 20 settembre 2020.
Per aderire le imprese devono presentare in banca una istanza per godere della proroga di legge o di quella prevista dall’accordo ABI (vedi Circolare STUDIO ADRIANI n. 26/2020)
La Legge di bilancio 2020 ha disposto anche per l’esercizio 2020, pur se con alcune modifiche, la proroga del credito d'imposta previsto a favore delle imprese che sostengono spese di formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”
Atteso il richiamo operato dal Legislatore al D.M. del 4 maggio 2018, il credito d’imposta – di fatto – è già pienamente operativo.
Si ricorda, in proposito, che il bonus:
- è concesso per le attività di formazione svolte per acquisire / consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”;
- prevede aliquote differenziate a seconda della dimensione delle imprese;
- è concesso nei limiti dell’importo massimo agevolabile per le medie e grandi imprese pari a € 250.000 e per le piccole imprese pari a € 300.000;
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell’agevolazione in esame.
Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono stati ufficialmente confermate le agevolazioni c.d. l’Ecobononus e il Sismabonus.
Nello specifico, il Decreto Rilancio ha innalzato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura, limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.
- ai soggetti beneficiari;
- agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
- ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
- alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del
- limite massimo di spesa;
- all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo
- nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.
L’art. 28 del DL 34/2020 ha previsto un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.
Rispetto al precedente credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020, previsto soltanto per i canoni di locazione di botteghe e negozi, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Nonostante la norma non preveda direttamente alcun provvedimento attuativo, ai fini della concreta fruizione del credito d’imposta, mancano infatti sia il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, sia le norme attuative per l’eventuale cessione a terzi.
Di seguito si riportano gli aspetti principali della disciplina riguardante il credito di imposta.
Con l’emanazione dei bandi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
· dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
· dal 7 novembre 2023 per Disegni+
· dal 21 novembre 2023 per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Brevetti+.
Con l’emanazione dei bandi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
· dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
· dal 7 novembre 2023 per Disegni+
· dal 21 novembre 2023 per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Disegni+.
Si rimanda alle altre rispettive circolari di approfondimento per l’esame delle altre due agevolazioni.
Con l’emanazione dei bandi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
· dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
· dal 7 novembre 2023 per Disegni+
· dal 21 novembre 2023 per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione Marchi+.
L’art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, ha previsto un nuovo credito d'imposta, rivolto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina degli incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti in:
beni strumentali ordinari;
beni materiali “industria 4.0”;
beni immateriali “industria 4.0”.
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 per incentivare investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che facciano ricorso alle tecnologie digitali.
A partire dal 18 ottobre potranno presentare domanda di agevolazioni le micro, piccole e medie imprese delle Regioni del MEZZOGIORNO che investono nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti (internet of things, cloud computing, additive manufacturing, big data analytics, robotica avanzata, realtà aumentata, cybersecurity) per l’ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione, la realizzazione di nuovi prodotti o la modifica del processo di produzione già esistente o la realizzazione una nuova unità produttiva.
Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75 per cento delle spese ammissibili.
Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:
· compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
· invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.
Lo sportello online sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.
Con la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 184 a 216) è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, al fine di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato per gli investimenti in attività di:
· ricerca e sviluppo;
· innovazione tecnologica;
· altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha potenziato il credito nelle regioni del Mezzogiorno per le attività del settore ricerca e sviluppo prevedendo che il credito d’imposta del 12% venga incrementato al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.
Si propone, con la presente circolare, un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione secondo la nuova formulazione del 2020.
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Da ultimo, il Decreto Rilancio (DL del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto le seguenti novità per il periodo d’imposta 2020 a fronte dell’emergenza sanitaria del Covid-19:
- previsione del credito d’imposta nella percentuale del 50% sul complesso degli investimenti effettuati (non dunque, esclusivamente, su quelli incrementali come previsto per gli anni precedenti);
- ampliamento soggettivo;
- nuovi termini per la presentazione della domanda dal 1.9.2020 al 30.9.2020.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
L’Avviso pubblico INNOPROCESS promosso dalla Regione Puglia supporta micro, piccole e medie imprese nella realizzazione di soluzioni ICT (Tecnologia dell'informazione e della comunicazione) come commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica, coerentemente con la strategia di smart specialisation.
L’agevolazione è concessa in forma di sovvenzione diretta nella misura del 46% della spesa complessiva ritenuta congrua, fino al 50% per aziende in possesso del rating di legalità, nel limite del contributo massimo previsto per ogni progetto pari a 240.000 euro per impresa e 400.000 euro per raggruppamenti di imprese.
Le domande di agevolazione possono essere inviate dalle 12:00 del 27/07/2020 fino all’esaurimento dei fondi.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.
L'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 (modificato dal DL 50/2017 conv.) e il DM 28.11.2017 (che sostituisce il precedente DM 30.7.2015) prevedono, per i titolari di reddito d'impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono esercitare l’opzione per la tassazione agevolata i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. la percentuale di esclusione è pari al 50%.
Tale regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, in quanto incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali, evitandone la ricollocazione all’estero e, nel contempo, favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del PATENT BOX
La Nuova Sabatini, istituita dal D.L. n. 69/2013, consiste in un finanziamento agevolato per le PMI che acquistano beni strumentali nuovi, software e tecnologie digitali. Il beneficio prevede anche l’intervento dello Stato con un contributo MISE, che sostanzialmente copre gli interessi del finanziamento, calcolati al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli in tecnologie digitali.
I beni finanziati devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni.
La Legge di Bilancio 2020 ha rifinanziato la c.d. Nuova Sabatini per gli anni 2020 – 2025. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle Regioni meridionali. Infine ha esteso l’ambito applicativo oggettivo agli investimenti produttivi ecosostenibili.
L’art. 4 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del Patent box (c.d. opzione “fai da te”).
Prima di tale disposizione la procedura di ruling, consistente in un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, era obbligatoria con riferimento alla determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445 sono state definite le disposizioni attuative della nuova opzione.
L’articolo 81 del D.L. 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) introduce - per il solo anno 2020 - un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”,
Il contributo è riconosciuto in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, con un investimento minimo di 10.000 euro.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito DPCM di prossima emanazione.
Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.
L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. l. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Si evidenza che la norma che ha istituito il credito d'imposta, pur prevedendo un meccanismo di regolamentazione della misura virtualmente "a regime", ha espressamente disposto il necessario finanziamento soltanto per il biennio 2017- 2018. Ed infatti, per il 2019, la misura è rimasta “non operativa” sino all’entrata in vigore dell’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81) che ha modificato il citato art. 57-bis del DL 50/2017, riformulando, dal 2019, la misura agevolativa e individuando le necessarie coperture per l’applicazione dell’agevolazione “a regime”.
Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, a partire dal 1 ottobre 2019 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.
L’art. 1 co. 228, 230 e 231 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle PMI, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).
Con riferimento a tale agevolazione sono stati emanati i seguenti decreti attuativi:
· il DM 7.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 1.7.2019 n. 152), che ha definito le disposizioni attuative di tale agevolazione;
· il DM 29.7.2019, recante le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.
Il SUPERBONUS è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ECOBONUS).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare:
· per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
· o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto Crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:
- 10 % sotto forma di contributo a fondo perduto;
- 40 % come finanziamento agevolato, da restituire senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.
Con il Decreto direttoriale del MISE del 1 ottobre 2020, è stato stabilito che la domanda dovrà essere inoltrata tramite procedura telematica, a partire dalle ore 12:00 del 15 dicembre 2020.
Di seguito si riepilogano i tratti salienti della disciplina.
L'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 (modificato dal DL 50/2017 conv.) e il DM 28.11.2017 (che sostituisce il precedente DM 30.7.2015) prevedono, per i titolari di reddito d'impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono esercitare l’opzione per la tassazione agevolata i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.
Tale regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, in quanto incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali, evitandone la ricollocazione all’estero e, nel contempo, favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
La legge di bilancio 2018 ha disposto l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti in Italia, senza distinzione di attività, con esclusione delle operazioni transfrontaliere (da/per l’estero).
Per queste ultime è stato introdotto, tuttavia, l’obbligo di effettuare una comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”) a scadenza mensile che sostituisce il vecchio spesometro generale semestrale, ormai abrogato.
A norma dell'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. n. 89757/2018, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento.
Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti inerenti la disciplina di tale nuovo adempimento fiscale con particolar riferimento all’istituto del ravvedimento operoso.
La legge di Bilancio 2018 ha incrementato di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del Credito d’Imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati strutture produttive nelle regioni del mezzogiorno, istituito dall’art. 1 co. 98-108 della L. 208/2015 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2019.
Inoltre, con il provvedimento 29.12.2017 n. 306414, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015, che ha sostituito dall'11.1.2018 quello approvato con il vecchio provvedimento 14.4.2017 n. 76099.
Le modifiche adeguano il modello alla nuova normativa europea.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta in commento.